FINESTRA
Apertura
In mancanza di un divieto contenuto in un regolamento contrattuale,
il condomino può aprire una finestra nel muro comune, anche nel caso
in cui affacci sul cortile condominiale, a condizione che
l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico
dell'edificio, e non leda i diritti degli altri condomini; si tratta
infatti di una facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti
comuni dell'edificio per il miglior godimento della cosa. Al fine,
però, di evitare possibili contestazioni, soprattutto sotto il
profilo dell'alterazione del decoro architettonico, è consigliabile
far avere all'amministratore un progetto dell'opera, da sottoporre
all'assemblea, e mettersi ovviamente in regola con il Comune.
Doppie finestre
L'applicazione di doppie finestre è consentita a condizione che
queste non alterino il decoro architettonico dell'edificio. Per
evitare spese inutili, fastidiose interruzioni dei lavori e
conseguenti screzi condominiali, è consigliabile sottoporre
l'iniziativa all'assemblea, eventualmente impugnando la delibera che
dovesse bocciare la richiesta; questa impostazione è stata
implicitamente sancita dalla Cassazione .
È fatto ovviamente salvo l'eventuale divieto contenuto nel
regolamento del condominio, come nel caso in cui gli infissi non si
limitino a rinforzare quelli preesistenti, ma intercludano spazi dei
balconi prima aperti, creando un effetto di "tuttopieno" laddove in
precedenza esisteva un'alternanza fra "pieni" e "vuoti".
L'applicazione delle doppie finestre non comporta aumento della
volumetria e, quindi, non occorre permesso edilizio.
Trasformazione in
porta
In mancanza di un divieto contenuto nel regolamento del
condominio, la trasformazione di una finestra in porta rientra fra i
diritti che gli articoli 1102 e 1122 del Cod. civ. riconoscono ai
condomini sulle cose comuni. L'intervento, però, non è consentito se
pregiudica la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, o
se lede il diritto all'uso o al godimento delle parti comuni
dell'edificio da parte degli altri condomini. È opportuno, però,
informare l'amministratore, consegnandogli un progetto da sottoporre
all'assemblea per gli eventuali ritocchi e ridurre quindi le
probabilità di essere coinvolti in una causa. Stesso discorso per la
trasformazione in portafinestra. Possibile trasformare una finestra
in porta di accesso al cortile condominiale, poiché questo tipo
d'intervento non costituisce abuso del muro comune, né lede il
compossesso degli altri condomini.
Trasformazione in
balcone
In mancanza di un divieto contenuto nel regolamento del
condominio, la trasformazione di una finestra in balcone, innestando
sul muro perimetrale la relativa soletta, è consentita se non
pregiudica la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio e
non lede il diritto all'uso o al godimento delle parti comuni
dell'edificio da parte degli altri condomini. Il Tribunale di
Napoli, per esempio, ha dato ragione al condomino che aveva
contestato la delibera con la quale l'assemblea, a maggioranza,
aveva autorizzato un altro proprietario a trasformare una finestra
in un balcone la cui soletta si sarebbe venuta a collocare a un
metro e mezzo dalla pavimentazione del cortile condominiale. Questo
perché l'innovazione sottraeva di fatto una parte del cortile
all'uso e al godimento degli altri condomini.
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