AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

FINESTRA  


Apertura
In mancanza di un divieto contenuto in un regolamento contrattuale, il condomino può aprire una finestra nel muro comune, anche nel caso in cui affacci sul cortile condominiale, a condizione che l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti degli altri condomini; si tratta infatti di una facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il miglior godimento della cosa. Al fine, però, di evitare possibili contestazioni, soprattutto sotto il profilo dell'alterazione del decoro architettonico, è consigliabile far avere all'amministratore un progetto dell'opera, da sottoporre all'assemblea, e mettersi ovviamente in regola con il Comune.
 

Doppie finestre
L'applicazione di doppie finestre è consentita a condizione che queste non alterino il decoro architettonico dell'edificio. Per evitare spese inutili, fastidiose interruzioni dei lavori e conseguenti screzi condominiali, è consigliabile sottoporre l'iniziativa all'assemblea, eventualmente impugnando la delibera che dovesse bocciare la richiesta; questa impostazione è stata implicitamente sancita dalla Cassazione .
È fatto ovviamente salvo l'eventuale divieto contenuto nel regolamento del condominio, come nel caso in cui gli infissi non si limitino a rinforzare quelli preesistenti, ma intercludano spazi dei balconi prima aperti, creando un effetto di "tuttopieno" laddove in precedenza esisteva un'alternanza fra "pieni" e "vuoti". L'applicazione delle doppie finestre non comporta aumento della volumetria e, quindi, non occorre permesso edilizio.
 

Trasformazione in porta
In mancanza di un divieto contenuto nel regolamento del condominio, la trasformazione di una finestra in porta rientra fra i diritti che gli articoli 1102 e 1122 del Cod. civ. riconoscono ai condomini sulle cose comuni. L'intervento, però, non è consentito se pregiudica la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, o se lede il diritto all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio da parte degli altri condomini. È opportuno, però, informare l'amministratore, consegnandogli un progetto da sottoporre all'assemblea per gli eventuali ritocchi e ridurre quindi le probabilità di essere coinvolti in una causa. Stesso discorso per la trasformazione in portafinestra. Possibile trasformare una finestra in porta di accesso al cortile condominiale, poiché questo tipo d'intervento non costituisce abuso del muro comune, né lede il compossesso degli altri condomini.
 

Trasformazione in balcone
In mancanza di un divieto contenuto nel regolamento del condominio, la trasformazione di una finestra in balcone, innestando sul muro perimetrale la relativa soletta, è consentita se non pregiudica la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio e non lede il diritto all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio da parte degli altri condomini. Il Tribunale di Napoli, per esempio, ha dato ragione al condomino che aveva contestato la delibera con la quale l'assemblea, a maggioranza, aveva autorizzato un altro proprietario a trasformare una finestra in un balcone la cui soletta si sarebbe venuta a collocare a un metro e mezzo dalla pavimentazione del cortile condominiale. Questo perché l'innovazione sottraeva di fatto una parte del cortile all'uso e al godimento degli altri condomini.