FACCIATA
Il termine facciata, parlando di condominio, ha un significato più
ampio di quello usato nel linguaggio comune. Per facciata, infatti,
non s'intende solo la parete esterna dell'edificio, ma anche gli
elementi che, pur appartenendo alle singole unità immobiliari, ne
costituiscono parte integrante: un esempio classico è costituito
dagli elementi decorativi dei balconi (Balcone) che se destinati
all'abbellimento della facciata nel suo insieme sono considerati
parte comuni dell'edificio. Ogni intervento sulle parti comuni
dell'edificio (a maggior ragione sulla facciata) è realizzabile se
non pregiudica il pari diritto degli altri partecipanti alla
comunione e non altera il Decoro architettonico dell' edificio
(articolo 1120 del Cod. civ.); il mancato rispetto di questo valore
rende illegittima ogni eventuale innovazione introdotta.
Opera illegittima
Chi viene chiamato in causa per aver eseguito sulla facciata
un'opera che il condominio considera illegittima non può eccepire
che in precedenza interventi simili non sono stati contestati. Si
tratta, infatti, di rapporti giuridici distinti, che possono essere
fatti valere disgiuntamente.
Ponteggio
L'amministratore può occupare temporaneamente una striscia di
terreno confinante con l'edificio condominiale per consentire
l'installazione di un ponteggio necessario al rifacimento della
facciata autorizzato dal Comune.
Ponteggio e furti
Se un condomino subisce un furto nella propria abitazione a
opera di ladri che si sono serviti del ponteggio predisposto
dall'appaltatore per l'effettuazione di lavori sulle parti comuni
dell'edificio, dei danni risponde l'appaltatore, ai sensi
dell'articolo 2043 del Cod. civ., qualora non abbia adottato le
cautele idonee a evitare l'uso anomalo dell'impalcatura e creando di
conseguenza un agevole accesso ai ladri. L'appaltatore, infatti, è
tenuto a custodire e vigilare sull'impianto posto in essere per
tutta la durata delle opere, predisponendo appositi sistemi di
antifurto o d'allarme sull'impalcatura, al fine di evitare furti
negli appartamenti condominiali, mentre l'amministratore del
condominio è estraneo a ogni rapporto tra appaltatore e condomini.
Per il Tribunale di Milano c'è la responsabilità solidale
dell'impresa e del condominio, se il condominio, invitato
dall'appaltatore a dotare l'impalcatura di idoneo antifurto, abbia
rifiutato questa forma di custodia e vigilanza. In una simile
ipotesi, il danneggiato può pretendere il risarcimento,
indifferentemente, dall'impresa o dal condominio (chi paga si
rivarrà poi nei confronti del corresponsabile per la quota da questi
dovuta).
Spesa per il
ponteggio
L'installazione dei ponteggi fa parte dei costi complessivi per
il rifacimento della facciata: il costo, quindi, deve essere
ripartito in base ai millesimi di proprietà. Se poi alcuni condomini
approfittano della presenza del ponteggio per eseguire interventi
nella propria unità immobiliare, la spesa richiesta per il
montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio della struttura andrà
suddivisa per la durata (in giorni) dei lavori. Il quoziente così
ottenuto va moltiplicato per il periodo in cui il ponteggio è
servito esclusivamente ad alcuni condomini, ponendo a loro carico la
relativa spesa. In questo contesto, non si tiene conto dell'altezza
del piano che, invece, va considerata nel caso in cui i condomini
decidano di noleggiare una struttura per eseguire esclusivamente
lavori nelle rispettive proprietà: paga di più chi sta più in alto.
Spesa per il
rifacimento
Per decidere il rifacimento della facciata è necessaria la
maggioranza prescritta per le riparazioni straordinarie di notevole
entità; pertanto l'intervento deve essere deliberato con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi, anche in seconda
convocazione (quarto comma dell'articolo 1136 del Cod. civ.). Alla
copertura della spesa, da suddividersi in base ai millesimi di
proprietà, devono contribuire anche i condomini che non hanno il
balcone o la cui proprietà si affaccia su un altro lato
dell'edificio. Gli unici soggetti esclusi dal pagamento sono i
proprietari di sole autorimesse separate dall'edificio, anche se
situate all'interno del perimetro condominiale.
Quando, insieme al rifacimento della facciata, vengono effettuati
interventi sia ornamentali sia a vantaggio delle proprietà
esclusive, la spesa deve essere ripartita in quote distinte. In
questo caso, infatti, la Cassazione ha ritenuto applicabile il
criterio previsto dal secondo comma dell'articolo 1123 del Cod.
civ., in base al quale per le cose destinate a servire i condomini
in misura diversa la spesa va ripartita in proporzione all'uso che
ciascuno può farne.
Si tratta quindi di stabilire qual è la quota di spesa attinente
all'aspetto esteriore della facciata (da ripartire fra tutti i
condomini), e quale, invece, la parte a carico dei soli condomini
che ne traggono un'utilità diretta.
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