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DOMANDE FREQUENTI
In questa sezione
troverete alcuni quesiti posti dai lettori di
SoloCase a cui è stato dato un breve parere
legale. Le risposte sono a cura dell'Avvocato
Patrizia Giannini
Ho locato un appartamento di mia
proprietà, sito nel centro storico della mia
città, ad una società; questa mi chiede di poter
installare un condizionatore d'aria sul balcone;
preciso che il balcone affaccia all'interno del
cortile condominiale e non sulla strada; posso
autorizzare l'installazione senza il permesso
dell'assemblea di Condominio?
La risposta al quesito è positiva; non si
pongono, per la fattispecie in esame, problemi
di decoro architettonico, né di permessi
condominiali, in quanto l'installazione avverrà
nello spazio di proprietà esclusiva. E'
opportuno, per quieto vivere, che si vada ad
installare un impianto di medie dimensioni e che
il lavoro sia eseguito a regola d'arte; è
importante, altresì, che l'impianto non sia così
rumoroso da superare il limite di tollerabilità;
se ciò accadesse la lettrice potrebbe essere
diretta destinataria di lamentele e quant'altro
Quale è
maggioranza prevista per la sostituzione del
cancello ad apertura manuale con uno ad apertura
elettrica?
Trattandosi di una innovazione diretta all'uso
più comodo della cosa comune, si applicherà il
1° comma dell'art. 1120 c.c. il quale richiama
il 5° comma dell'art. 1136 c.c.; pertanto, sia
in prima che in seconda convocazione, sarà
necessaria la maggioranza dei partecipanti al
Condominio tale da rappresentare i due terzi del
valore dell'edificio, espresso in millesimi.
Vorrei
sapere se l'Amministratore di uno stabile è
tenuto per legge ad avere un conto corrente
bancario o postale per depositare e prelevare le
somme per le spese dell'immobile. Vorrei anche
sapere se il conto deve essere intestato al
condominio o può essere a nome
dell'Amministratore.
Non esiste una norma che imponga
all'amministratore di avere un conto corrente,
sia questo bancario che postale intestato al
Condominio; in ogni caso, è fortemente
consigliabile, per una gestione trasparente e
per evitare inutili sospetti, tenere ben
distinte le entrate e le uscite del condominio
da quelle personali dell'amministratore.
Infatti, nel caso in cui venisse a mancare
l'amministratore, potrebbe essere difficile
distinguere le somme di spettanza degli eredi
dell'amministratore medesimo da quelle del
condominio amministrato. Di solito un condominio
utilizza conti correnti postali in quanto tutti
possono farvi versamenti a mezzo bollettini.
Oggi è anche molto utilizzato il conto corrente
bancario; infatti molti condomini lo preferisco
per eseguire i versamenti a mezzo bonifico
piuttosto che recarsi alla posta. Proprio negli
ultimi anni molti istituti di credito si sono
attivati per creare dei conti ad hoc per il
condominio, con costi di gestione decisamente
contenuti.
Esistono
limiti all'orario di accensione dell'impianto di
riscaldamento?
I limiti di esercizio degli impianti termici
sono differenziati a seconda della zona
territoriale ove ha sede l'edificio. La legge
prevede che le ore giornaliere e i periodi
annuali di accensione dell'impianto di
riscaldamento siano suddivisi in sei zone. I
condomini interessati possono chiedere ai
rispettivi Comuni informazioni circa la zona in
cui rientra il loro edificio, il periodo di
accensione previsto dalla legge e le ore
giornaliere in cui l'accensione è permessa. I
sindaci dei comuni ove ha sede l'edificio, su
conforme parere della giunta, possono ampliare,
per comprovate esigenze, i periodi annuali di
esercizio e la durata giornaliera di accensione
del riscaldamento (rif. art. 9 e 10 del DPR
26/8/1993)
Cosa può
fare un condomino se nel piano soprastante o
nell'appartamento vicino vengono svolte attività
rumorose?
Bisognerà rivolgersi all'Amministratore
chiedendogli di far rispettare il regolamento
condominiale, il quale certamente prevede il
divieto di attività rumorose anche nelle parti
di proprietà esclusiva dell'edificio
condominiale. Se l'intervento
dell'Amministratore non dovesse essere comunque
sufficiente, non resterà che adire l'Autorità
Giudiziaria competente che per questi casi è il
Giudice di Pace. E', in ogni caso, importante
rammentare che anche il codice penale punisce
che attraverso rumori molesti disturba le
occupazioni o il riposo delle persone; pertanto,
il condomino interessato potrà anche esporre
denuncia-querela contro il vicino rumoroso (rif.
Art. 659 c.p.)
Il
titolare di un ristorante, posto al piano terra
di un Condominio, ha installato una canna
fumaria a ridosso dell'edificio condominiale.
Poteva farlo senza il consenso dei condomini?
No, tra le parti comuni dell'edificio
condominiale ci sono i muri perimetrali (rif.
1117 c.c.). Inoltre, occorre rispettare
l'armonia architettonica della facciata e
tutelare i condomini dalle anormali immissioni
di fumi, calore , esalazioni, ecc. Pertanto, gli
altri condomini, tramite l'amministratore,
possono chiedere la rimozione della canna
fumaria, il ripristino della parete e,
eventualmente, il risarcimento del danno
causato.
Quando un
condomino viene danneggiato per deterioramento
della sua proprietà esclusiva a causa di un
guasto fortuito di una tubazione condominiale,
ha diritto di essere risarcito?
Si, ogni danno provocato per incuria o
accidentalmente deve essere risarcito dal
proprietario del bene che ha causato il danno.
Nel caso in esame, il condominio (o per esso
l'assicurazione) dovrà risarcire il condomino
che ha subito il danno. Occorre però ricordare
che, per quanto riguarda l'individuazione delle
parti comuni, bisogna far riferimento in primis
, all'art. 1117 c.c., tenendo presente che le
tubazioni dell'acqua sono comuni sino al punto
di diramazione della colonna portante. Dal punto
di diramazione diretta ai singoli alloggi, i
tubi sono di proprietà del titolare
dell'alloggio. Pertanto, se il guasto si
verifica dopo la diramazione, il proprietario
dovrà prevedere non solo alla riparazione del
guasto ma anche al risarcimento dell'eventuale
danno provocato a terzi.
In
seguito a un difetto di manutenzione del tetto,
un condomino che abita all'ultimo piano ha avuto
gravi danni per infiltrazioni d'acqua nel suo
appartamento durante un temporale. L'assemblea è
d'accordo che il predetto condomino debba essere
risarcito. Ma è sorta disputa circa la
ripartizione della spesa relativa al
risarcimento, perché l'interessato afferma che
egli, in qualità di danneggiato, non deve
partecipare alla spesa. E' così?
No, se il danno e stato causato da un difetto di
manutenzione del tetto condominiale, tutti i
condomini sono tenuti a risarcire il danno in
misura proporzionale alla loro quota di
proprietà, compreso il danneggiato. D'altra
parte, se il tetto fosse stato riparato in tempo
per evitare il danno, anche il danneggiato
avrebbe dovuto pagare la sua quota. E, comunque,
se nessuno si è attivato per fare la
ripartizione del tetto al tempo dovuto, la
negligenza ricade anche su chi abita all'ultimo
piano. A meno che egli non dimostri che,
nonostante le sue esplicite richieste,
l'Assemblea non abbia approvato i lavori da
eseguirsi o l'amministratore non li abbia
eseguiti a tempo debito.
Se nel
regolamento di un condominio è stabilito che
ogni condomino ha diritto ad un posto auto nel
cortile comune e alcuni condomini ne occupano
quasi sempre due ciascuno, a chi bisogna
rivolgersi per far rispettare il diritto di chi
non trova posto?
L'organo condominiale preposto per legge a far
rispettare il regolamento è l'amministratore.
Questo deve disciplinare l'uso delle cose comuni
e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini. Inoltre,
l'amministratore deve curare l'osservanza del
regolamento di condominio. Pertanto, il
condominio danneggiato può rivolgersi
all'amministratore stesso, possibilmente
documentando con fotografie e con testimonianze
l'abuso di chi occupa posti auto non a lui
spettanti.
Nel mio
condominio ci sono vari balconi chiusi e
verande: come posso fare per sapere se sono
stati regolarmente autorizzati? Cosa posso
chiedere all'amministratore per accertarmi di
tale situazione?
Al di fuori dei casi in cui le verande ed i
terrazzi chiusi siano stati realizzati su parti
dell'edificio di uso comune (terrazzi
condominiali, cortili, ecc.), dove chiaramente
ci sarebbe una legittimazione diretta a
richiedere le prove attestanti la regolarità
dell'autorizzazione, nel caso contrario in cui
le opere riguardino la proprietà individuale dei
singoli condomini è necessario dimostrare di
avere qualche interesse a tale richiesta. A
titolo esemplificativo, una richiesta in tal
senso potrebbe essere motivata dal presunto
pericolo che le opere comportano per la
stabilità dell'edificio o, ancora, in quanto le
modifiche effettuate hanno alterato la facciata
del condominio in violazione di norme di
salvaguardia architettonica. Ad ogni buon conto,
il mandato conferito all'amministratore del
condominio non limita il potere dei singoli
condomini di agire anche personalmente a difesa
dei propri diritti, singoli e comuni. Peraltro,
l'eventuale concessione amministrativa ottenuta
per le opere in questione non pregiudica la
possibilità di tutelare i propri diritti di
fronte al giudice ordinario.
Vi sarei
grato se voleste aiutarmi a precisare con
esattezza le maggioranze necessarie per
l'approvazione dei lavori riguardanti
l'installazione dell'impianto dell'antenna
satellitare centralizzata. Preciso che nel
condominio esiste già un impianto centralizzato.
Per rispondere al suo quesito è necessario
distinguere tre diversi casi: a) nel condominio
esiste già un impianto centralizzato come nella
fattispecie in esame; b) nel condominio esistono
solo antenne di ricezione singole; c) il
condominio dove si vuole installare l'antenna
centralizzata è fatiscente e, in ogni caso, gli
impianti tecnologici esistenti sono modesti. Nel
primo caso, l'installazione dell'impianto
satellitare è da considerarsi come una mera
estensione della struttura tecnologica già
esistente; conseguentemente, la delibera
assembleare con la quale si approva
l'installazione dell'antenna centralizzata
satellitare deve essere approvata con le
maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. comma 1, 2
e 4 c.c.: in prima convocazione è necessaria la
presenza di tanti condomini che rappresentino
almeno i due terzi del valore dell'edificio ed i
due terzi dei partecipanti al condominio; la
delibera è approvata con un numero minimo di
condomini ma la delibera deve essere approvata
con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti e di oltre 500 millesimi. In caso di
approvazione, tutti i condomini dovranno
partecipare alla spesa. Nel secondo caso, si è
di fronte ad una vera e propria innovazione
diretta al miglioramento o all'uso più comodo o
al maggior rendimento della cosa comune; con
ciò, per l'installazione dell'antenna
centralizzata saranno necessarie le maggioranze
come previste dagli artt. 1120 e 1136 c.c. In
caso di approvazione tutti i condomini dovranno
partecipare alla spesa. Nel terzo caso,
l'installazione dell'antenna centralizzata
rappresenta una innovazione di carattere
voluttuario con la conseguente applicazione
dell'art. 1121 c.c.: solo in questo caso i
condomini dissenzienti potranno esonerarsi dalle
spese.
Sono
proprietario di un box, ubicato all'interno di
un cortile in uno stabile, zona dei Navigli a
Milano. Lo stabile in totale ha 5 box a cui
abbiamo accesso tramite un portone in legno e
non meccanizzato ma ad apertura manuale lo
stabile ha anche un citofono ed un cancello dopo
il portone principale. La domanda che Vi pongo è
la seguente: visto che la via di accesso allo
stabile è molto stretta e non consente la sosta
dell'auto il condominio non ha l'obbligo di
tenere il portone nelle ore diurne aperto, in
modo di consentire di infilare quasi tutta
l'auto nello stesso per poi poter aprire con
calma il cancello ? Chiudendo entrambi e quindi
ostacolando il passaggio a chi ne ha diritto non
si può contestare al condominio una limitazione
al passo carraio e al diritto di passaggio o
proprietà?
L'uso della cosa comune è sottoposto, dall'art.
1102 c.c., ai due limiti fondamentali
consistenti nel divieto per ciascun partecipante
di alterarne la destinazione e di impedire agli
altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. Nel caso prospettato è
in effetti astrattamente configurabile nei
confronti del condomino una limitazione del
diritto di godimento della cosa comune e delle
sue pertinenze, ma di converso il fatto di
facilitare l'accesso al passo carraio potrebbe
porre un problema di sicurezza per gli altri
abitanti dell'edificio.Il problema, ove ciò non
sia ancora avvenuto, dovrebbe essere sottoposto
all'attenzione dell'assemblea condominiale. Le
consiglio, pertanto, di chiedere
all'amministratore, se del caso con una
raccomandata a/r, d'inserire tale problematica
all'ordine del giorno della prossima assemblea.
Dove
abito è stata sostituita la soglia di marmo del
parapetto della terrazza a livello all'ultimo
piano in quanto secondo alcuni condomini le
infiltrazioni di acqua piovana erano dovute alle
dimensioni troppo strette della soglia in
questione. La palazzina ha circa 20 anni. Le
premetto che il parapetto in questione è
circondato sui tre lati da un piccolo tetto
largo un metro ed inclinato a 45 gradi, e
comunque e appoggiato al di sotto della soglia
di marmo. In assemblea ho portato le sentenze di
cassazione n. 2651 del 13 novembre 1961 e n.
10602 del 5 novembre 1990. Il condominio con
raccomandata del 27 ottobre 2000 mi richiede,
scadenza 15 gg., il pagamento dei lavori
effettuati in quanto secondo la loro
interpretazione il parapetto serve a sostenere
il tetto sopracitato. Vorrei sapere se la soglia
di marmo del parapetto la deve pagare il
proprietario che ne ha uso esclusivo oppure si
deve applicare l'arte.1126 del c.c.
Secondo il sistema del Codice, i manufatti, che
per le caratteristiche strutturali o per la
fruizione, costituiscono la copertura del
fabbricato, devono considerarsi come lastrici
solari (o come terrazze, secondo gli specifici
requisiti) e, come tali, devono ritenersi di
proprietà comune ex art. 1117, n. 1, c.c. Le
terrazze a livello che formino un tutto unico
con l'appartamento possono indubbiamente essere
sottoposte, dalla volontà delle parti, ad una
diversa disciplina giuridica, ma in carenza,
quando per la conformazione strutturale e per la
destinazione esse servano da copertura dei piani
o delle porzioni di piano sottostanti, le stesse
sono da considerarsi parti necessarie
all'esistenza stessa del fabbricato e, pertanto,
devono ricadere nella proprietà condominiale.
Come affermato recentemente dalla Suprema Corte
"quando il lastrico solare (a cui, come detto,
va equiparata la terrazza a livello – n.d.r.) ,
oltre che fungere da copertura dell'edificio, è
destinato ad offrire ulteriori utilità a
vantaggio del titolare della proprietà
superficiaria o dell'uso esclusivi… l'art. 1126
c.c. imputa le obbligazioni di contribuire alle
spese per le riparazioni e le ricostruzioni e
ripartisce le relative spese in misura diversa,
ponendo i due terzi a carico di tutti i
condomini (in ragione della funzione di
copertura) e un terzo a carico del titolare
della proprietà superficiaria o dell'uso
esclusivi (in ragione delle altre utilità.
(omissis) Se alle riparazioni ed alle
costruzioni del lastrico solare sono obbligati
solo i condomini, in quanto il lastrico adempie
solo alla funzione di copertura dell'edificio (e
perciò appartiene solamente ai partecipanti al
condominio), al risarcimento danni cagionati
all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni
d'acqua derivanti dal lastrico per difetto di
manutenzione sono tenuti i condomini, in
proporzione alle quote riportate dalle tabelle
millesimali di proprietà. Se invece alla
riparazione ed alle ricostruzioni sono tenuti,
oltre i condomini anche il titolare della
proprietà superficiaria o dell'uso esclusivi,
perchè il lastrico, oltre la funzione di
copertura, al proprietario superficiario o al
titolare dell'uso esclusivo offre concretamente
altre utilità, dei danni rispondono, in concorso
tra loro, tutti gli obbligati inadempienti
(condomini, proprietario superficiario, usuario
esclusivo), secondo le proporzioni stabilite
dall'art. 1126 cit. " (così, Cass. Sez. Un., 29
ottobre 1997, n. 3672).
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