DOCUMENTAZIONE
I condomini hanno il diritto di ottenere dall'amministratore
l'esibizione dei documenti contabili, non soltanto in sede di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, e possono farsene
rilasciare copia a proprie spese.
L’esercizio di questi
diritti, però, non deve intralciare l'attività amministrativa e non
deve essere contrario ai principi di correttezza.
Per il Tribunale di
Bologna, la mancata presenza dei documenti giustificativi del
bilancio all'assemblea convocata per la sua approvazione non è causa
d'invalidità della delibera; nel caso esaminato dai giudici
bolognesi, però, nessuno dei partecipanti aveva chiesto di esaminare
la documentazione, e non vi era alcuna prova che l'amministratore ne
avesse negato la visione nei giorni precedenti l'assemblea, in cui
era obbligato a tenere la contabilità a disposizione dei condomini.
Conservazione
Al condominio non si applica l'obbligo, previsto dall'articolo 2220
del Cod. civ., di conservare le scritture contabili per dieci anni
dalla data dell'ultima registrazione, come avviene per le imprese.
È comunque opportuno
che l'amministratore tenga la documentazione per uguale periodo (la
prescrizione ordinaria è appunto di dieci anni), allo scopo di poter
adeguatamente supportare eventuali contestazioni nei confronti di
terzi: si pensi a un fornitore o a un appaltatore.
Ex amministratore
L'ex amministratore non può continuare a tenere presso di sé la
documentazione condominiale ma deve tempestivamente e spontaneamente
consegnarla al nuovo amministratore.
È considerata tardiva la consegna effettuata in seguito a ordine del
giudice.
Il nuovo amministratore che sia costretto a rivolgersi al giudice
per ottenere la consegna della documentazione da parte del
precedente amministratore non necessita dell'autorizzazione
dell'assemblea per promuovere il giudizio; trattasi infatti di atto
diretto alla tutela degli interessi dei condomini nel loro insieme,
e come tale compreso fra le attribuzioni dell'amministratore
previste dall'art. 1130 c.c..
Irregolarità
Se il precedente amministratore ha disperso i documenti
condominiali, e si nutrono sospetti sulla correttezza della sua
gestione, il nuovo amministratore può chiedere ai fornitori, facendo
carico al condominio delle eventuali spese, copia della
documentazione intrattenuta con il precedente professionista una
volta raccolte le prove sufficienti a dimostrare la sua
responsabilità contabile, chiedere all'assemblea di essere
autorizzato a intraprendere un'azione giudiziaria nei suoi confronti
per la restituzione delle somme e il risarcimento del danno.
Pagamenti
Il nuovo amministratore non può pretendere il pagamento delle somme
risultanti dalla documentazione consegnatagli dal precedente
amministratore.
Egli, infatti, se non viene autorizzato dai condomini, non può
approvare spese e incassi condominiali risultati dai prospetti
sintetici consegnatigli dal precedente amministratore.
Pertanto, l'aver accettato tali documenti non costituisce prova del
debito dei condomini per le somme in essi indicate, occorrendo a tal
fine l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.
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