DISTANZE
Fra le costruzioni edificate su fondi confinanti, se non sono unite
o aderenti, vi deve essere una distanza di almeno tre metri
(articolo 873 del Cod. civ.); i regolamenti comunali possono però
imporre una distanza maggiore. Distanze minime dal confine sono
previste, fra l'altro, per la posa in opera di tubi dell'acqua, del
gas e simili (un metro), per l'escavazione di pozzi e di fosse
biologiche (due metri), per la messa a dimora di siepi e alberi
(Alberi).
Agli effetti del
rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi
non solo l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio in mura
tura , ma anche ogni manufatto che possegga i caratteri della
stabilità e dell'immobilità rispetto al suolo, ancorché si tratti di
un semplice accessorio. Con un’altra decisione, la stessa Cassazione
aveva stabilito che, agli effetti del rispetto delle distanze
verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in
mattoni e cemento, ma qualsiasi opera, di qualsiasi specie, che
ostacoli l'esercizio della veduta.
Quanto alle modalità
di calcolo della distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti, si deve far riferimento ad ogni punto dei fabbricati e
non alle sole parti che si fronteggiano, e indipendentemente dal
fatto che la parete sopraelevata si trovi alla medesima o a diversa
altezza rispetto all'altra.
In condominio
Le norme relative alle distanze fra costruzioni devono essere
osservate anche all'interno del condominio, sia nei rapporti fra
proprietà individuale e parti comuni sia in quello fra proprietà
individuali, a condizione, però, che il loro rispetto non sia
incompatibile con l'esercizio dei fondamentali diritti condominiali.
In caso di contrasto prevalgono le norme relative all'uso delle cose
comuni, con conseguente inapplicabilità di quelle relative alle
distanze legali, che vengono pertanto a trovarsi in rapporto di
subordinazione rispetto alle prime. Alla luce di questo criterio è
stata ritenuta illegittima, per esempio, l'apertura di una finestra
nel muro condominiale senza che fosse stata rispettata la distanza
di legge in materia di vedute, mentre l'articolo 889 del Cod. civ.,
relativo alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e
tubi, non è stato ritenuto dai giudici applicabile agli edifici in
condominio quando si tratta d'impianti indispensabili ai fini di una
concreta e moderna abitabilità. Successivamente, però, la stessa
Cassazione ha stabilito che il principio dell'inapplicabilità della
normativa sulle distanze legali, se può valere con riferimento alle
opere eseguite sulle parti comuni, non si estende ai rapporti fra i
singoli condomini .
Tende e verande
Vi sono delle opere che sfuggono, in considerazione della loro
natura, al regime delle distanze legali: è il caso, per esempio, di
una tenda scorrevole di stoffa, che non è stata ritenuta dalla
Cassazione "costruzione" la tenda non deve però comportare, in danno
di altro condomino, una diminuzione del godimento dell'aria, della
luce e della possibilità di esercitare la veduta in appiombo sullo
spazio sottostante. Diverso, invece, il caso di una veranda che,
realizzata da un condomino sul proprio balcone, dovesse protender si
in altezza a distanza inferiore a quella legale rispetto alla
finestra del sovrastante appartamento, di proprietà di altro
condomino; sempre i giudici della Cassazione, infatti, ne hanno
ordinato l'abbassamento, fino a osservare la distanza legale (tre
metri dalla parte inferiore della finestra).
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