|   DISTANZE Fra le costruzioni edificate su fondi confinanti, se non sono unite 
			o aderenti, vi deve essere una distanza di almeno tre metri 
			(articolo 873 del Cod. civ.); i regolamenti comunali possono però 
			imporre una distanza maggiore. Distanze minime dal confine sono 
			previste, fra l'altro, per la posa in opera di tubi dell'acqua, del 
			gas e simili (un metro), per l'escavazione di pozzi e di fosse 
			biologiche (due metri), per la messa a dimora di siepi e alberi 
			(Alberi).
 Agli effetti del 
			rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi 
			non solo l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio in mura 
			tura , ma anche ogni manufatto che possegga i caratteri della 
			stabilità e dell'immobilità rispetto al suolo, ancorché si tratti di 
			un semplice accessorio. Con un’altra decisione, la stessa Cassazione 
			aveva stabilito che, agli effetti del rispetto delle distanze 
			verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in 
			mattoni e cemento, ma qualsiasi opera, di qualsiasi specie, che 
			ostacoli l'esercizio della veduta.
			 Quanto alle modalità 
			di calcolo della distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici 
			antistanti, si deve far riferimento ad ogni punto dei fabbricati e 
			non alle sole parti che si fronteggiano, e indipendentemente dal 
			fatto che la parete sopraelevata si trovi alla medesima o a diversa 
			altezza rispetto all'altra. 
 In condominio 
			Le norme relative alle distanze fra costruzioni devono essere 
			osservate anche all'interno del condominio, sia nei rapporti fra 
			proprietà individuale e parti comuni sia in quello fra proprietà 
			individuali, a condizione, però, che il loro rispetto non sia 
			incompatibile con l'esercizio dei fondamentali diritti condominiali.
 In caso di contrasto prevalgono le norme relative all'uso delle cose 
			comuni, con conseguente inapplicabilità di quelle relative alle 
			distanze legali, che vengono pertanto a trovarsi in rapporto di 
			subordinazione rispetto alle prime. Alla luce di questo criterio è 
			stata ritenuta illegittima, per esempio, l'apertura di una finestra 
			nel muro condominiale senza che fosse stata rispettata la distanza 
			di legge in materia di vedute, mentre l'articolo 889 del Cod. civ., 
			relativo alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e 
			tubi, non è stato ritenuto dai giudici applicabile agli edifici in 
			condominio quando si tratta d'impianti indispensabili ai fini di una 
			concreta e moderna abitabilità. Successivamente, però, la stessa 
			Cassazione ha stabilito che il principio dell'inapplicabilità della 
			normativa sulle distanze legali, se può valere con riferimento alle 
			opere eseguite sulle parti comuni, non si estende ai rapporti fra i 
			singoli condomini .
 Tende e verande
 Vi sono delle opere che sfuggono, in considerazione della loro 
			natura, al regime delle distanze legali: è il caso, per esempio, di 
			una tenda scorrevole di stoffa, che non è stata ritenuta dalla 
			Cassazione "costruzione" la tenda non deve però comportare, in danno 
			di altro condomino, una diminuzione del godimento dell'aria, della 
			luce e della possibilità di esercitare la veduta in appiombo sullo 
			spazio sottostante. Diverso, invece, il caso di una veranda che, 
			realizzata da un condomino sul proprio balcone, dovesse protender si 
			in altezza a distanza inferiore a quella legale rispetto alla 
			finestra del sovrastante appartamento, di proprietà di altro 
			condomino; sempre i giudici della Cassazione, infatti, ne hanno 
			ordinato l'abbassamento, fino a osservare la distanza legale (tre 
			metri dalla parte inferiore della finestra).
     
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