DELIBERA
ASSEMBLEARE
La delibera è l'atto col quale l'assemblea decide in merito a una
questione riguardante la vita condominiale: si tratti della nomina
dell'amministratore, del rifacimento del tetto o di modificare il
regolamento.
Essa è il risultato del voto espresso, direttamente o per delega,
dai singoli condomini (Assemblea, Voto) e deve essere adottata con
la prevista maggioranza, variabile a seconda dell'importanza della
decisione (Assemblea, Maggioranza).
Amministratore
La delibera adottata dall'assemblea convocata da un amministratore
la cui nomina venga successivamente dichiarata nulla è valida se
l'assemblea era validamente costituita.
Annullamento
La sentenza di annullamento di una delibera a opera del giudice si
estende a tutti i condomini. In analogia a quanto previsto
dall'articolo 2377 del Cod. civ. per la società per azioni, il
giudice non può annullare una delibera impugnata ma sostituita nel
frattempo da altra delibera adottata in conformità alla legge.
Circolare
La delibera non può essere sostituta da una circolare firmata dalla
maggioranza dei condomini: la volontà del condominio, infatti, si
deve esprimere in sede di assemblea. Di conseguenza, la circolare
può essere impugnata senza limite di tempo.
Efficacia
La delibera, una volta adottata, come previsto dal primo comma
dell'articolo 1137 del Cod. civ., è automaticamente obbligatoria e
operativa per tutti i condomini; ciò fino all'eventuale
provvedimento di sospensione da parte dell'autorità giudiziaria,
come previsto dal secondo comma dello stesso articolo. La delibera
ha efficacia anche nei confronti di chi subentra a chi era condomino
nel momento in cui fu adottata e l'avente causa (per esempio,
acquirente, erede), se la delibera incide nella sua sfera giuridica
e non è scaduto il termine di legge, è legittimato a impugnarla.
Forma
La delibera deve essere messa per iscritto, come previsto dal
settimo comma dell'articolo 1136 del Cod. civ.. La forma scritta,
oltre a lasciare una traccia del lavoro svolto dall'assemblea, serve
per dare ai condomini assenti la possibilità di conoscere la
delibera adottata e, se del caso, impugnarla. Di regola, l'adozione
della forma scritta è richiesta ad probationem, ossia al fine
di poter provare, in un eventuale giudizio, che quella determinata
delibera è stata effettivamente adottata.
Se però essa contiene dichiarazioni che incidono sui diritti
immobiliari di uno o più condomini (si pensi alla costituzione di
una servitù), la forma scritta è richiesta ad substantiam,
ossia ai fini della sua stessa esistenza.•
Impugnazione
Prima d'iniziare una causa per impugnare una delibera è bene
valutare se dall'azione giudiziaria si può ottenere un vantaggio
effettivo e non astratto, altrimenti si rischiano di perdere tempo e
denaro. Una delibera può diventare oggetto di una controversia
giudiziaria anche se adottata con la prevista maggioranza: per
esempio, perché l'assemblea ha dato il via libera a un intervento di
straordinaria amministrazione che però non figurava all'ordine del
giorno. Anche le delibere aventi contenuto negativo (per esempio, la
bocciatura della proposta di ripristino dell'ascensore) sono
impugnabili al pari di tutte le altre.
Il condomino deve avere un interesse concreto all'impugnazione della
delibera, nel senso che da un'eventuale decisione favorevole del
giudice deve derivargli un vantaggio effettivo e non solo teorico,
astratto. Successivamente, però, la stessa Cassazione ha stabilito
che si può agire per fare annullare una delibera contraria alla
legge avendo il solo interesse a rimuovere l'atto viziato. Oltre che
dai condomini assenti o allontanatisi prima della votazione, o che
abbiano votato contro, la delibera può essere impugnata da chi si è
astenuto dal voto; il Tribunale di Bologna, però, lo ha escluso,
perché l'astenuto non può essere considerato dissenziente, non
avendo espresso alcuna volontà.
Altri soggetti ammessi dai giudici a impugnare le delibere sono
l'acquirente subentrato nella proprietà al condomino, ma non
convocato per l'assemblea, e il delegante se il delegato ha votato a
favore. Chi ha votato a favore della delibera può impugnarla solo se
essa è nulla, e sempre che con il proprio voto non abbia assunto o
riconosciuto una sua personale obbligazione; se invece si tratta di
delibera annullabile (Invalidità) non è ammesso a impugnarla.
L'impugnazione deve essere proposta, attraverso un avvocato, davanti
al giudice e non, per esempio, con una semplice contestazione
scritta indirizzata all'amministratore. Il ricorso all'autorità
giudiziaria non blocca l'operatività della delibera, a meno che non
intervenga un provvedimento di sospensione da parte del giudice.
La delibera può essere impugnata dal conduttore, anche al di fuori
delle materie per le quali ha diritto di voto, purché vi abbia
interesse. Il conduttore non può, invece, impugnare le delibere
aventi per oggetto, per esempio, la nomina dell'amministratore o
l'approvazione del regolamento di condominio. Le delibere aventi per
oggetto l'adozione o la modifica del criterio di ripartizione delle
spese fra i condomini devono essere adottate all'unanimità;
pertanto, se vengono approvate a semplice maggioranza sono nulle e
impugnabili in qualsiasi tempo. Le delibere, invece, con le quali le
spese vengono concretamente ripartite seguendo un criterio diverso
da quello in vigore sono annullabili e quindi impugnabili nel
termine di decadenza di 30 giorni. Non si può invocare la nullità di
una delibera che abbia approvato una spesa senza indicarne il
criterio di ripartizione, mentre è annullabile la delibera avente
per oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese
relative a lavori straordinari su beni comuni (per esempio, posti
auto e vano ascensore), se adottata in violazione dei criteri già
stabiliti. Annullabile anche la delibera se la spesa è priva, in
tutto o in parte, di dimostrazione; l'assemblea, infatti, deve poter
sindacare la spesa nei suoi elementi giustificativi, elementi che
l'amministratore è tenuto a offrire in esame. Non è necessario che
la delibera indichi con precisione l'ammontare di una spesa;
infatti, se i dati in essa riportati sono sufficienti a determinarne
l'entità, non è necessaria l'approvazione di uno specifico
preventivo.
Invalidità
Una delibera è invalida quando è affetta da vizi più o meno gravi.
Nel primo caso (vizi più gravi) si parla di nullità, mentre nel
secondo (vizi meno gravi) si parla di annullabilità. In particolare,
la delibera è nulla quando il vizio che la caratterizza è
insanabile: per esempio, perché è stata approvata a maggioranza
mentre era richiesta l'unanimità; perché incide sulla proprietà
esclusiva di un condomino senza il suo consenso, o riguarda un
oggetto impossibile o illecito, come nel caso in cui disponga la
realizzazione di un'opera edilizia abusiva o tale che, se posta in
esecuzione, può pregiudicare la sicurezza del fabbricato
condominiale; perché adottata dopo che la seduta, già dichiarata
chiusa con alcuni condomini che si erano allontanati, era stata
riaperta (è invece valida se, pur a seduta chiusa, sono presenti
tutti i condomini e l'approvazione interviene all'unanimità); oppure
ancora perché la materia non rientra nella competenza
dell'assemblea. La delibera nulla può essere impugnata in qualsiasi
tempo: non vi è, quindi, un termine di decadenza, a meno che non sia
maturata usucapione in favore della persona avvantaggiata dalla
decisione.
È, invece, annullabile la delibera caratterizzata da un vizio meno
grave: in questo caso la pronuncia diventa valida se non viene
impugnata entro 30 giorni. Il termine decorre dal giorno
dell'assemblea per i dissenzienti e dal giorno in cui si riceve
copia del verbale della seduta per gli assenti. La comunicazione
s'intende avvenuta quando l'assente ha avuto compiuta conoscenza del
verbale; al fine di evitare possibili contestazioni è comunque
opportuno far apporre all'interessato data e firma "per presa
visione" sulla copia del verbale che gli viene consegnata. Se
l’ultimo giorno utile per impugnare una delibera cade di giorno
festivo, per il Tribunale di Napoli il termine non è automaticamente
prorogato al primo giorno non festivo successivo; non così per il
Pretore di Verona. Nel dubbio, è bene impugnare la delibera per
tempo.
È annullabile, per esempio, la delibera adottata in presenza di un
ordine del giorno incompleto, oppure quando non è stato rispettato
il termine di cinque giorni previsto per la convocazione, o quando
la seconda convocazione si è tenuta lo stesso giorno della prima, o
se un condomino ha preso parte alla votazione con un numero di
deleghe superiore a quello previsto dal regolamento.
Può anche accadere che una delibera sia in parte valida e in parte
nulla o annullabile. Pertanto, se la maggioranza viene raggiunta
solo per regolare alcune parti della delibera, la decisione è valida
limitatamente a queste
Maggioranza
Se una delibera era stata adottata in prima convocazione senza che
sussistesse la maggioranza richiesta affinché la seduta potesse
essere dichiarata aperta (Assemblea, Maggioranza), non può essere
modificata in seconda convocazione. È infatti necessario provvedere
a una nuova convocazione dell'assemblea.
Modifica
Una delibera adottata all'unanimità può essere successivamente
modificata a maggioranza, a condizione che la maggioranza sia quella
prevista dalla legge per quel tipo di assemblea e per quel tipo di
delibera.
Ratifica
L'assemblea può ratificare una delibera nulla, purché lo faccia con
la prevista maggioranza. Nel qual caso la delibera nulla è sanata
con effetto retroattivo.
Sospensione
Gli elementi in presenza dei quali il giudice può disporre la
sospensione di una delibera sono il fumus boni iuris, ossia
il probabile fondamento della richiesta di sospensione
(letteralmente fumo di buon diritto), e il periculum in mora
(pericolo nel ritardo), vale a dire la possibilità che da un ritardo
nell'adozione del provvedimento di sospensione possano derivare dei
danni al richiedente o ad altri.
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