DECRETO INGIUNTIVO
L'amministratore,
se i solleciti di pagamento rivolti ai condomini in mora con i
pagamenti non sortiscono effetto, può chiedere al giudice
l'emanazione di un decreto ingiuntivo, sulla base dello stato di
ripartizione delle spese approvato dall'assemblea.
A queste
condizioni può ottenere la provvisoria esecuzione del provvedimento;
l'esecutività non è possibile se la richiesta viene avanzata sulla
base dei prospetti mensili non contestati delle spese condominiali.
Il debitore può opporsi al decreto entro 40 giorni dalla notifica,
ma se il provvedimento è provvisoriamente esecutivo deve pagare
subito se vuole evitare il pignoramento dei beni.
Il condomino non
potrebbe invece opporsi al decreto eccependo l'annullabilità della
delibera posta a fondamento dello stesso: avrebbe infatti dovuto
impugnare direttamente la delibera nel termine di 30 giorni previsto
dall'art. 1137 del Cod. civ..
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