DECORO
ARCHITETTONICO
Con questa espressione
s'intende "l'estetica data dall'insieme delle linee e delle
strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una
determinata, armonica fisionomia"; ogni innovazione che pregiudichi
questa identità estetica è pertanto illegittima. Il decoro
architettonico non è un valore assoluto, ma deve essere valutato in
relazione alle caratteristiche specifiche dell'edificio, non anche a
quelle dell'ambiente in cui esso è ubicato. Il decoro architettonico
è anche suscettibile di valutazione economica, in quanto concorre a
determinare sia il valore delle proprietà individuali sia quello
delle parti comuni dell'edificio.
La possibilità di alterare questa identità estetica è sempre in
agguato: si tratti d'installare un'antenna parabolica o una canna
fumaria, un condizionatore d'aria o delle inferriate, o di
trasformare il balcone in veranda.
Alterazione
Per il Pretore di Capri gli elementi da prendere in considerazione
per stabilire se un intervento condotto sull'edificio abbia o meno
provocato alterazione del decoro architettonico sono tre:
l'esistenza di un'effettiva turbativa, una diminuzione di valore
dell'intero edificio e delle singole unità immobiliari che lo
compongono, l'utilità che deriva dalle opere o dagli interventi
realizzati. Gli ultimi due sono strettamente correlati; infatti, se
al danno economico prodotto dall'alterazione del decoro si
contrappone un'utilità tale da compensarlo, non vi è turbamento. A
riguardo, la ha considerato legittimi gli interventi che, pur
ledendo il decoro architettonico del fabbricato, non provocano un
danno economicamente valutabile o, pur provocandolo, si accompagnano
a un'utilità tale da compensare un'alterazione architettonica che
non sia grave e appariscente: un'applicazione di questo principio
può essere costituita dall'installazione di inferriate per motivi di
sicurezza. La Cassazione ha identificato l'alterazione del decoro
architettonico non nelle opere che producono un mutamento delle
originarie linee architettoniche dell'edificio, ma in quelle che si
riflettono negativamente sul suo aspetto armonico.
Alcuni esempi di situazioni in cui i giudici hanno ravvisato
alterazione del decoro architettonico: nella realizzazione sul
balcone di una struttura in ferro che alterava il rigoroso ordine
geometrico che caratterizzava la successione verticale dei balconi;
nella posa in opera di doppi infissi metallici;ella sostituzione dei
serra menti delle finestre, se il regolamento, ancorché approvato
soltanto a maggioranza, prevede che la sostituzione debba avvenire
con manufatti uguali a quelli precedentemente installati;
nell'installazione di un cartellone pubblicitario occupante l'intera
parete esterna dell'edificio nella realizzazione di un ascensore,
con la modifica dell'originario aspetto dei singoli elementi o di
singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale
autonomia o siano comunque suscettibili di considerazione autonoma.
Pertanto, prima di avventurarsi nell'introduzione di un'innovazione,
è consigliabile acquisire l'autorizzazione dell'assemblea;
l'alterazione dell'estetica del fabbricato, infatti, è azionabile
sia in sede civile sia in sede penale e amministrativa, e può essere
invocata sia direttamente da ciascun condomino sia
dall'amministratore nell'interesse del condominio.
Va anche detto che una modifica non può essere ritenuta
pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata a un
edificio la cui estetica era già stata menomata da precedenti
lavori, o se la costruzione è di mediocre livello architettonico.
Per la Corte d'Appello di Napoli, invece, l'alterazione può
riguardare anche un edificio che non abbia particolare pregio
artistico. Per il Tribunale di Milano la valutazione del pregiudizio
apportato al decoro architettonico deve essere meno rigorosa se si
tratta di edifici moderni.
Non è stata ritenuta lesiva del decoro architettonico l'esposizione
di panni su un balcone o all'esterno delle finestre, trattandosi di
un comportamento saltuario che non modifica stabilmente le linee
architettoniche dell'edificio.
Aspetto
architettonico
Analogo al concetto di decoro architettonico è quello di aspetto
architettonico, che assume rilievo in materia di esercizio del
diritto di sopraelevazione da parte del proprietario dell'ultimo
piano e che la stessa Cassazione ha definito come la "caratteristica
principale insita nello stile architettonico dell'edificio". I
giudici hanno ravvisato un'alterazione di questo connotato
dell'edificio, per esempio, nella diversa composizione dei materiali
usati, nella minore altezza del piano edificato rispetto a quelli
preesistenti, nel tipo di copertura, nelle caratteristiche degli
infissi. Ai fini dell'alterazione dell'aspetto architettonico, è
determinante la visibilità dell'opera; infatti, se questa si nota
solo da lontano o da particolari posizioni, è da considerarsi
legittimo.
Regolamento
Il regolamento può vietare qualsiasi opera modificatrice, anche
migliorativa, dell'aspetto architettonico dell'edificio, ma deve
essere di natura contrattuale. Il regolamento può invece (primo
comma, articolo 1138 del Cod. civ.), anche se non è contrattuale,
contenere norme intese a tutelare il decoro architettonico
dell'edificio. Queste norme possono incidere sulla sfera della
proprietà esclusiva dei condomini.
L'alterazione del decoro architettonico non può essere eccepita da
un confinante con l'edificio condominiale, dal momento che questo
concetto opera soltanto nei confronti dei condomini.
Visibilità
dell'opera
La visibilità di un manufatto realizzato da un condomino sulla
sua proprietà esclusiva è essenziale ai fini dell'alterazione o meno
del decoro architettonico, tanto che gli altri condomini non possono
pretenderne la demolizione qualora esso non sia visibile
dall'esterno o lo sia in modo trascurabile. Demolizione che può
invece essere chiesta qualora il manufatto, ancorché non visibile o
scarsamente visibile dall'esterno, crei problemi di staticità.
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