|   DANNI   Ciascun condomino 
			risponde in prima persona dei danni provocati a un altro 
			partecipante alla comunione, a terzi (per esempio, il conduttore) o 
			alle parti comuni dell'edificio: classico esempio, l'allagamento 
			dell'appartamento sottostante causato dalla rottura di un tubo. Come 
			previsto dall'articolo 2043 e seguenti del Cod. civ., la 
			responsabilità si estende ai comportamenti tenuti dai figli minori, 
			dai domestici e dagli animali di cui si abbia la custodia. Dei danni, invece, derivanti agli stessi condomini o a terzi (per 
			esempio, un conduttore, un passante) da parti comuni dell'edificio, 
			risponde il condominio, in quanto custode dell'edificio: come nel 
			caso della caduta della classica tegola, dovuta a cattiva 
			manutenzione del tetto.
 Ricorrendone i 
			presupposti (per esempio, vizio di costruzione e garanzia decennale 
			non scaduta), il condominio può rivalersi nei confronti del 
			costruttore.Il risarcimento dei danni derivanti da parti comuni dell'edificio 
			viene ripartito fra i condomini su base millesimale. Se il 
			fabbricato è coperto da assicurazione, il risarcimento riguarderà 
			soltanto la quota di danno eventualmente non coperta dal massimale 
			per il quale è stato stipulato il con tratto.
 Anche il condomino che ha subito il danno deve contribuire al 
			risarcimento, in proporzione ai millesimi di cui è titolare; in capo 
			a lui, infatti, coesistono due posizioni giuridiche: quella di 
			danneggiato avente diritto al risarcimento e quella di danneggiante 
			in quanto condomino.
 Il condomino può agire 
			direttamente in giudizio per ottenere il risarcimento, ma prima di 
			avventurarsi in una causa è consigliabile inviare all'amministratore 
			una raccomandata con avviso di ricevimento, invitando lo a 
			provvedere e assegnandogli un congruo termine per adempiere. Dei danni provocati a terzi da parti comuni dell'edificio i 
			condomini, rispondono in solido ai sensi degli articoli 2051 e 2055 
			del Cod. civ.. Ciò significa che il danneggiato può rivolgersi, per 
			il risarcimento, indifferentemente all'uno o all'altro condomino.
 Chi ha pagato per 
			tutti, può a sua volta agire nei confronti dei colleghi per il 
			rimborso della quota da ciascuno dovuta in base ai millesimi di 
			proprietà. 
 Caduta Per chiamare il condominio a rispondere dei danni provocati da una 
			caduta avvenuta per le scale o in cortile il danneggiato deve 
			provare il nesso di causalità fra la cosa comune e l'evento dannoso.
 Sussiste 
			responsabilità del condominio, per esempio, se la caduta avviene 
			lungo la rampa condominiale di accesso ad un'autorimessa, a causa 
			della presenza di una macchia di olio non. Il Tribunale di Nocera 
			Inferiore, occupandosi di una fattispecie analoga, ha invece escluso 
			la responsabilità del condominio poiché la caduta, occorsa sui 
			gradini d'ingresso, era stata provocata da materiale scivoloso 
			abbandonato sul posto da terzi, il cui comportamento è assimilabile 
			al caso fortuito. Il Tribunale di Terni ha a sua volta escluso la 
			responsabilità del condominio nel caso di una persona che, 
			abbandonando il normale tragitto, aveva scelto un percorso diverso 
			tra fioriere e gradini, subendo gravi danni in seguito a una caduta 
			favorita anche dalla scarsa visibilità.  Responsabilità del 
			condominio, invece, per la caduta provocata dall'errata posa in 
			opera della moquette (parte pelosa rivolta verso il pavimento e 
			parte gommosa rivolta verso l'alto) o dal sollevamento di un suo 
			lembo.  Il condomino, a 
			differenza di chi si reca saltuariamente o per la prima volta 
			nell'edificio, conosce lo stato dei luoghi; di conseguenza, se a 
			causa di un guasto all'impianto d'illuminazione cade per le scale 
			fidandosi della conoscenza del percorso e omettendo di procedere con 
			la dovuta attenzione, il condominio non è tenuto al risarcimento del 
			danno.  l Tar del Lazio, 
			infine non ha considerato infortunio in itinere la caduta di chi 
			scende le scale di casa per recarsi al lavoro. 
 Caso fortuito Il condominio non ha alcuna responsabilità per i danni che non 
			si potevano evitare: come quelli provocati dalla rottura di un 
			collettore condominiale in seguito a un temporale di violenza tale 
			da non poter essere previsto usando la normale diligenza.
 Il giudice di pace di 
			Napoli, invece, ha ritenuto il condominio responsabile dei danni 
			occorsi al veicolo di un condomino in seguito alla caduta di 
			un'inferriata, di una colonna in pietra, di calcinacci e di una 
			pianta nel corso di un temporale con vento molto forte; il 
			condominio, infatti, non aveva provato di avere adottato le misure 
			atte a evitare possibili danni. 
 Conduttore Nei casi in cui i danni siano provocati dal conduttore occorre 
			distinguere.
 Se derivano dalle 
			strutture murarie e dagli impianti conglobati (come cornicioni e 
			tubature idriche), ne risponde il proprietario, con diritto di 
			rivalsa nei confronti del conduttore che abbia omesso di avvertirlo 
			della situazione di pericolo.  Con riguardo, invece, 
			alle altre parti comuni e agli accessori del bene locato, che 
			passano nella disponibilità del conduttore, è questi a dover 
			rispondere dei danni nei confronti dei terzi.  Quanto, invece, ai 
			danni causati al conduttore dalle cose comuni, ne risponde il 
			condominio, in quanto custode delle parti e dei servizi comuni. 
 Difetto di 
			costruzione Se il danno deriva da un difetto di costruzione di una parte 
			comune dell'edificio, per il risarcimento il condomino può 
			rivolgersi all'amministratore affinché riferisca all'assemblea.
 Questa, ricorrendone i 
			presupposti (per esempio, garanzia decennale ancora valida), potrà a 
			sua volta deliberare un'eventuale azione di responsabilità nei 
			confronti del costruttore, ma a rispondere, ai sensi dell'articolo 
			205I del Cod. civ., è il condominio, in quanto custode 
			dell'edificio. 
 Esistenziale
			Si sta andando progressivamente affermando, anche in campo 
			civilistico, la tendenza a riconoscere, e quindi a risarcire, il 
			cosiddetto danno esistenziale, vale a dire il disagio psicologico 
			(per esempio, irritazione, ansia, frustrazione, perdita di tempo) 
			prodotto a una persona da un errore o da un disservizio altrui: si 
			pensi, per esempio, allo smarrimento dei bagagli da parte di una 
			compagnia aerea.
 Riguardo al 
			condominio, il Tribunale di Roma ha stabilito che, se i danni da 
			infiltrazione d'acqua, per la loro gravità, hanno determinato 
			l'impossibilità di fruire per lungo tempo in modo normale di tutti i 
			locali dell'appartamento a causa della loro accertata insalubrità, 
			il proprietario ha appunto diritto al risarcimento del danno 
			esistenziale. 
 Marciapiede Dei danni provocati ad un passante da alcuni buchi presenti sul 
			marciapiede pubblico antistante l'edificio condominiale risponde 
			l'ente pubblico che ha l'obbligo di manutenzione della sede 
			stradale.
 
 Riparazione Dei danni provocati dalla persona incaricata di effettuare una 
			riparazione alle parti comuni dell'edificio risponde la stessa 
			persona o comunque la ditta da cui dipende.
 Può esserci, però, un 
			concorso di responsabilità da parte del condominio, circostanza da 
			accertarsi caso per caso.
 Ripartizione 
			provvisoria Se il danno alle parti comuni è stato provocato da uno o più 
			condomini, in attesa che vengano accertate le responsabilità, 
			l'assemblea può ripartire la spesa occorrente alla riparazione in 
			base ai millesimi di proprietà, salvo il diritto, in capo al 
			condominio e ai singoli condomini, di agire nei confronti di chi 
			risulterà responsabile.
 La stessa Cassazione 
			ha stabilito che il condomino risponde dei danni derivati agli altri 
			condomini dai guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e 
			deve pertanto farsi carico della relativa spesa, soltanto qualora 
			abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa sia stata 
			accertata giudizialmente.  In mancanza di uno di 
			questi presupposti, quindi, la spesa deve essere suddivisa 
			provvisoriamente fra tutti i condomini, in base agli ordinari 
			criteri di ripartizione. 
 Subiti dal 
			condominio Il condomino può agire in giudizio in prima persona per ottenere il 
			risarcimento dei danni subiti dal condominio, ma nei limiti della 
			sua quota.
   
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