DANNI
Ciascun condomino
risponde in prima persona dei danni provocati a un altro
partecipante alla comunione, a terzi (per esempio, il conduttore) o
alle parti comuni dell'edificio: classico esempio, l'allagamento
dell'appartamento sottostante causato dalla rottura di un tubo. Come
previsto dall'articolo 2043 e seguenti del Cod. civ., la
responsabilità si estende ai comportamenti tenuti dai figli minori,
dai domestici e dagli animali di cui si abbia la custodia.
Dei danni, invece, derivanti agli stessi condomini o a terzi (per
esempio, un conduttore, un passante) da parti comuni dell'edificio,
risponde il condominio, in quanto custode dell'edificio: come nel
caso della caduta della classica tegola, dovuta a cattiva
manutenzione del tetto.
Ricorrendone i
presupposti (per esempio, vizio di costruzione e garanzia decennale
non scaduta), il condominio può rivalersi nei confronti del
costruttore.
Il risarcimento dei danni derivanti da parti comuni dell'edificio
viene ripartito fra i condomini su base millesimale. Se il
fabbricato è coperto da assicurazione, il risarcimento riguarderà
soltanto la quota di danno eventualmente non coperta dal massimale
per il quale è stato stipulato il con tratto.
Anche il condomino che ha subito il danno deve contribuire al
risarcimento, in proporzione ai millesimi di cui è titolare; in capo
a lui, infatti, coesistono due posizioni giuridiche: quella di
danneggiato avente diritto al risarcimento e quella di danneggiante
in quanto condomino.
Il condomino può agire
direttamente in giudizio per ottenere il risarcimento, ma prima di
avventurarsi in una causa è consigliabile inviare all'amministratore
una raccomandata con avviso di ricevimento, invitando lo a
provvedere e assegnandogli un congruo termine per adempiere.
Dei danni provocati a terzi da parti comuni dell'edificio i
condomini, rispondono in solido ai sensi degli articoli 2051 e 2055
del Cod. civ.. Ciò significa che il danneggiato può rivolgersi, per
il risarcimento, indifferentemente all'uno o all'altro condomino.
Chi ha pagato per
tutti, può a sua volta agire nei confronti dei colleghi per il
rimborso della quota da ciascuno dovuta in base ai millesimi di
proprietà.
Caduta
Per chiamare il condominio a rispondere dei danni provocati da una
caduta avvenuta per le scale o in cortile il danneggiato deve
provare il nesso di causalità fra la cosa comune e l'evento dannoso.
Sussiste
responsabilità del condominio, per esempio, se la caduta avviene
lungo la rampa condominiale di accesso ad un'autorimessa, a causa
della presenza di una macchia di olio non. Il Tribunale di Nocera
Inferiore, occupandosi di una fattispecie analoga, ha invece escluso
la responsabilità del condominio poiché la caduta, occorsa sui
gradini d'ingresso, era stata provocata da materiale scivoloso
abbandonato sul posto da terzi, il cui comportamento è assimilabile
al caso fortuito. Il Tribunale di Terni ha a sua volta escluso la
responsabilità del condominio nel caso di una persona che,
abbandonando il normale tragitto, aveva scelto un percorso diverso
tra fioriere e gradini, subendo gravi danni in seguito a una caduta
favorita anche dalla scarsa visibilità.
Responsabilità del
condominio, invece, per la caduta provocata dall'errata posa in
opera della moquette (parte pelosa rivolta verso il pavimento e
parte gommosa rivolta verso l'alto) o dal sollevamento di un suo
lembo.
Il condomino, a
differenza di chi si reca saltuariamente o per la prima volta
nell'edificio, conosce lo stato dei luoghi; di conseguenza, se a
causa di un guasto all'impianto d'illuminazione cade per le scale
fidandosi della conoscenza del percorso e omettendo di procedere con
la dovuta attenzione, il condominio non è tenuto al risarcimento del
danno.
l Tar del Lazio,
infine non ha considerato infortunio in itinere la caduta di chi
scende le scale di casa per recarsi al lavoro.
Caso fortuito
Il condominio non ha alcuna responsabilità per i danni che non
si potevano evitare: come quelli provocati dalla rottura di un
collettore condominiale in seguito a un temporale di violenza tale
da non poter essere previsto usando la normale diligenza.
Il giudice di pace di
Napoli, invece, ha ritenuto il condominio responsabile dei danni
occorsi al veicolo di un condomino in seguito alla caduta di
un'inferriata, di una colonna in pietra, di calcinacci e di una
pianta nel corso di un temporale con vento molto forte; il
condominio, infatti, non aveva provato di avere adottato le misure
atte a evitare possibili danni.
Conduttore
Nei casi in cui i danni siano provocati dal conduttore occorre
distinguere.
Se derivano dalle
strutture murarie e dagli impianti conglobati (come cornicioni e
tubature idriche), ne risponde il proprietario, con diritto di
rivalsa nei confronti del conduttore che abbia omesso di avvertirlo
della situazione di pericolo.
Con riguardo, invece,
alle altre parti comuni e agli accessori del bene locato, che
passano nella disponibilità del conduttore, è questi a dover
rispondere dei danni nei confronti dei terzi.
Quanto, invece, ai
danni causati al conduttore dalle cose comuni, ne risponde il
condominio, in quanto custode delle parti e dei servizi comuni.
Difetto di
costruzione
Se il danno deriva da un difetto di costruzione di una parte
comune dell'edificio, per il risarcimento il condomino può
rivolgersi all'amministratore affinché riferisca all'assemblea.
Questa, ricorrendone i
presupposti (per esempio, garanzia decennale ancora valida), potrà a
sua volta deliberare un'eventuale azione di responsabilità nei
confronti del costruttore, ma a rispondere, ai sensi dell'articolo
205I del Cod. civ., è il condominio, in quanto custode
dell'edificio.
Esistenziale
Si sta andando progressivamente affermando, anche in campo
civilistico, la tendenza a riconoscere, e quindi a risarcire, il
cosiddetto danno esistenziale, vale a dire il disagio psicologico
(per esempio, irritazione, ansia, frustrazione, perdita di tempo)
prodotto a una persona da un errore o da un disservizio altrui: si
pensi, per esempio, allo smarrimento dei bagagli da parte di una
compagnia aerea.
Riguardo al
condominio, il Tribunale di Roma ha stabilito che, se i danni da
infiltrazione d'acqua, per la loro gravità, hanno determinato
l'impossibilità di fruire per lungo tempo in modo normale di tutti i
locali dell'appartamento a causa della loro accertata insalubrità,
il proprietario ha appunto diritto al risarcimento del danno
esistenziale.
Marciapiede
Dei danni provocati ad un passante da alcuni buchi presenti sul
marciapiede pubblico antistante l'edificio condominiale risponde
l'ente pubblico che ha l'obbligo di manutenzione della sede
stradale.
Riparazione
Dei danni provocati dalla persona incaricata di effettuare una
riparazione alle parti comuni dell'edificio risponde la stessa
persona o comunque la ditta da cui dipende.
Può esserci, però, un
concorso di responsabilità da parte del condominio, circostanza da
accertarsi caso per caso.
Ripartizione
provvisoria
Se il danno alle parti comuni è stato provocato da uno o più
condomini, in attesa che vengano accertate le responsabilità,
l'assemblea può ripartire la spesa occorrente alla riparazione in
base ai millesimi di proprietà, salvo il diritto, in capo al
condominio e ai singoli condomini, di agire nei confronti di chi
risulterà responsabile.
La stessa Cassazione
ha stabilito che il condomino risponde dei danni derivati agli altri
condomini dai guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e
deve pertanto farsi carico della relativa spesa, soltanto qualora
abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa sia stata
accertata giudizialmente.
In mancanza di uno di
questi presupposti, quindi, la spesa deve essere suddivisa
provvisoriamente fra tutti i condomini, in base agli ordinari
criteri di ripartizione.
Subiti dal
condominio
Il condomino può agire in giudizio in prima persona per ottenere il
risarcimento dei danni subiti dal condominio, ma nei limiti della
sua quota.
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