CORTILE
Ogni condomino può
utilizzare liberamente il cortile, osservando le limitazioni
contenute nel regolamento e rispettando il principio di non
alterarne la destinazione o di non impedirne agli altri
comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Così, per esempio, è lecito installare nel cortile comune
un'autoclave autonoma, collocarvi una tubatura, interrarvi un
serbatoio dell'impianto di riscaldamento, aprirvi una feritoia per
dare aria alla sotto stante cantina. Consentita anche l'apertura di
una finestra o di una porta in corrispondenza della propria unità
immobiliare. In tutti questi casi è ovviamente consigliabile
sottoporre l'iniziativa all'assemblea, evitando interventi
frettolosi o pasticciati. Se poi il cortile è adibito a transito
pedonale il condomino non può aprirvi un varco di accesso per
automezzi, trattandosi d'innovazione vietata e non di un uso più
intenso ed esteso dell'area comune.
Nella nozione di cortile vanno compresi non solo la sovrastante
colonna d'aria, ma anche gli spazi esterni che consentono l'accesso
alla pubblica via, nonché le parti esterne alle facciate
dell'edificio (quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le
intercapedini, i parcheggi) che, sebbene non menzionati
espressamente nell'articolo 1117 del Cod. civ., devono ritenersi
comuni ai sensi di questa. Il cortile è bene comune anche ai
condomini proprietari di unità immobiliari che non vi affacciano,
poiché è suscettibile di essere usato anche da costoro: per esempio,
per parcheggiarvi veicoli o per depositarvi temporaneamente cose.
Animali
Un condomino può far circolare il proprio cane in cortile, a
condizione che la circolazione dell'animale avvenga in modo da non
impedire agli altri condomini di usare liberamente questo spazio
comune; altrimenti è necessario adottare le cautele richieste
dall'ordinario criterio di prudenza (per esempio, museruola,
guinzaglio).
Autoveicoli
L'assemblea può vietare l'accesso al cortile degli autoveicoli dei
condomini, ma se il divieto è in discriminato diventa illegittimo
perché lede il diritto di godimento della cosa comune. Illegittimo
anche concedere il cortile in locazione soltanto ad alcuni
condomini, per uso parcheggio, poiché l'attribuzione è lesiva del
diritto che tutti hanno di usare la cosa comune in proporzione alla
rispettiva quota.
Un'operazione che spesso genera attriti fra i condomini è quella di
lavare l'auto in cortile utilizzando l'acqua condominiale. Questa
attività deve essere prevista dal regolamento ed essere effettuata
nel rispetto delle disposizioni comunali in materia d'igiene. Se poi
il divieto di lavare l'auto è previsto da un regolamento
contrattuale, per toglierlo è necessaria l'unanimità
Biciclette
Comuni e Regioni hanno emanato provvedimenti che, per invogliare
l'uso della bicicletta, scavalcano i divieti posti dai regolamenti
di condominio. In Piemonte (legge n. 33 del 17/3/9°) e in Lombardia
(legge n. 95 del 5/8/92), per esempio, c'è l'obbligo per i Comuni di
modificare i propri regolamenti e prevedere, nei nuovi progetti di
edilizia residenziale e terziaria, spazi per il deposito di
biciclette. Inoltre, i proprietari di edifici pubblici residenziali
devono prendere provvedimenti per ospitare le bici negli spazi
comuni.
In particolare, il Comune di Milano si è adattato alla disposizione
inserendo nel regolamento d'igiene una norma per la quale "in tutti
i cortili, esistenti o di nuova edificazione, deve essere consentito
il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici
collegati al cortile".
L'acquisto e l'installazione di rastrelliere può essere deliberato
dall'assemblea anche nel caso in cui il regolamento vieti ogni uso
del cortile che non sia d'interesse comune.
Comune a più condomini
Se un cortile è posto al servizio di due o più condomini, in
mancanza di un regolamento che ne disciplini l'uso non ci si deve
rifare agli eventuali regolamenti dei singoli stabili ma alla
normativa che disciplina la comunione; in particolare, all'articolo
1102 del Cod. civ., con il risultato che ciascun condomino può
servirsi del cortile, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto.
Costruzioni
Il condomino può costruire manufatti in cortile, a condizione di non
alterare la normale destinazione del bene comune e di non impedire
agli altri condomini di farne parimenti uso. La costruzione,
pertanto, è vietata se consiste in corpi di fabbrica aggettanti (per
esempio, il ballatoio), con incorporazione di una parte della
colonna d'aria sovrastante e utilizzazione della stessa in via
esclusiva; o se comporta un pregiudizio apprezzabile: per esempio,
una riduzione di aria e luce in danno della proprietà esclusiva,
anche di un solo condomino, o un impedimento della veduta in
appiombo dai piani superiori.
Giochi
L'assemblea può deliberare, con il voto favorevole della metà più
uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di
proprietà (almeno un terzo dei partecipanti al condominio in
rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione), che
una parte del cortile venga adibita ad area giochi per bambini.
Questo anche in presenza dell'eventuale divieto contenuto in un
regolamento contrattuale; infatti, i giochi dei bambini che si
svolgono nel cortile o nel giardino condominiale non comportano né
un'occupazione di questo spazio comune, né un'alterazione della sua
destinazione. Il Tribunale di Milano ha precisato che deve trattarsi
di bambini di età inferiore a dodici anni. Occorre in ogni caso fare
attenzione a rispettare le eventuali indicazioni del regolamento,
specialmente per quanto riguarda gli orari di utilizzo.
Muri
I muri che delimitano il cortile non ne fanno parte integrante,
stante la loro diversa funzione di concorrere a costituire la
struttura portante dell'edificio, di contribuire alla formazione
della sua linea architettonica e di proteggere le parti interne
dagli agenti atmosferici.
Pavimentazione
Tanto il rifacimento quanto la sostituzione della pavimentazione del
cortile sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e,
in quanto tali, possono essere deliberati con il voto favorevole
della metà più uno dei condomini intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei partecipanti al
condominio, in rappresentanza di almeno 334 millesimi, in seconda
convocazione). Lo stesso dicasi della sostituzione.
Spese
I costi per la manutenzione del cortile vanno suddivisi in base ai
millesimi di proprietà fra tutti i condomini, compresi quelli le cui
unità immobiliari non affacciano su questo spazio comune. Ci si può
però sottrarre alla spesa dimostrando che, data la particolare
struttura dell'edificio, il cortile è al servizio esclusivo di
alcune unità immobiliari.
Se il cortile funge da copertura di un locale (per esempio,
l'autorimessa) di proprietà solo di alcuni condomini, in mancanza di
un titolo che disponga altrimenti si applica, per analogia,
l'articolo 1125 del Cod. civ. che pone a carico di coloro che
utilizzano il piano di calpestio le spese da questo richieste, ed a
carico dei proprietari della sottostante autorimessa le spese
riguardanti l'intonaco, la tinteggiatura e la decorazione del
soffitto.
Suddivisione fra i
condomini
L'assemblea può deliberare di dividere il cortile fra i
condomini, trasferendone a ciascuno di essi una parte in proprietà
esclusiva; l'operazione, però, richiede il consenso di tutti i
condomini, consenso che deve risultare da atto scritto. Occorre
inoltre che la ripartizione avvenga senza pregiudizio
dell'originario valore del bene, e in parti vantaggiosamente
utilizzabili dai singoli condividenti.
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