CONTROVERSIE
Dissenso di un
condomino
Il condomino che voglia, dissociandosi dalla lite, separare la
propria responsabilità da quella del condominio, deve, entro trenta
giorni da quello in cui ha avuto notizia della delibera con la quale
l'assemblea ha deciso la partecipazione al giudizio, notificare
apposito atto all'amministratore. Il dissenso può essere comunicato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma è sufficiente che
l'amministratore, presente all'assemblea, ne abbia preso atto a
verbale. Il condomino che dissente dalla lite non può essere
chiamato a sostenere le relative spese: l'eventuale delibera che lo
prevedesse sarebbe radicalmente nulla. Egli può, salvo che il
regolamento non lo vieti espressamente, partecipare e prendere la
parola nelle assemblee in cui si discuta sull'opportunità di
proseguire o meno la lite. Se l'assemblea, prima di deliberare se
intraprendere o meno un'azione giudiziaria, incarica un avvocato, se
del caso assistito da un tecnico, di formulare un parere
sull'opportunità o meno di farvi luogo, il condomino che si dissoci
dalla successiva delibera con la quale l'assemblea decide di dar
corso alla causa non può esimersi dal contribuire alla spesa
richiesta dalla consulenza legale se non aveva impugnato la relativa
delibera, trattandosi di onere non riconducibile alla difesa in
giudizio ma propedeutico ad essa.
Giudice competente
Competente a decidere la maggior parte delle cause condominiali
è il giudice di pace. Si tratta, in particolare, delle controversie
riguardanti:
• la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali;
• le Immissioni di fumo, calore, rumore ecc., che superino la
normale tollerabilità;
• l'apposizione di termini (ossia dei segnali che delimitano il
confine fra due proprietà) e l'osservanza delle distanze previste
per la messa a dimora di alberi e siepi.
In questi casi, quella del giudice di pace è una competenza
cosiddetta per materia, vale a dire a lui attribuita dalla legge
indipendentemente dal valore della lite.
Se però si tratta di controversia in cui si discute se un condomino
abbia o meno il diritto di fruire di una cosa o di un servizio
comune, il giudice competente va individuato sulla base del valore
della causa.
Nel qual caso fino a
2.582,28 euro competente a decidere è ancora il Giudice di pace,
mentre se il valore della lite supera questo importo, o è
indeterminabile, la competenza è del Tribunale.
Così il Giudice di
pace non è competente a decidere sulla controversia riguardante
l'uso del pianerottolo comune, che si assume leso dall'apertura di
una porta di accesso al proprio appartamento da parte di un
condomino, poiché questo tipo di causa riguarda la tutela del
diritto al pari uso della cosa comune.
Contro le sentenze del
Giudice di pace può essere proposto appello davanti al Tribunale e
quindi ricorso in Cassazione; se però il valore della controversia
non supera i 1.100 euro, le sentenze possono essere impugnate
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi
regola tori della materia.
Se la causa viene
portata all'attenzione del Tribunale, la relativa sentenza può
essere impugnata davanti alla Corte d'Appello, la cui decisione,
ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 360 del Codice di
procedura civile (per esempio, nullità della sentenza o del
procedimento), è a sua volta impugnabile davanti alla Corte di
Cassazione.
Difesa
Davanti al Giudice di pace le parti possono stare in giudizio
personalmente, senza bisogno di un avvocato se il valore della
controversia non eccede i 516,46 euro, mentre per importi superiori
occorre l'assistenza di un difensore. Il giudice, tuttavia, in
considerazione della natura e dell'entità della causa, può
autorizzare la parte a stare in giudizio di persona anche per
importi superiori. In Tribunale, invece, è indispensabile
l'assistenza di un avvocato, mentre davanti alla Corte di Cassazione
occorre l'assistenza di un avvocato iscritto in uno speciale albo.
Spese
La ripartizione fra i condomini delle spese di causa deve essere
fatta in proporzione ai millesimi di proprietà o in base al diverso
criterio approvato all'unanimità; in mancanza di questo, quindi, non
è legittima una ripartizione per quote uguali.
Il condominio che abbia vinto una causa contro un condomino, può
pretendere che questi concorra pro quota al pagamento delle spese
legali, ove queste non siano ripetibili (ossia che non possono
essere pretese) dalla controparte (che poi è lo stesso condomino).
Le cause il cui valore non eccede i 1.032,91 euro sono esenti da
spese, a parte la parcella dell'avvocato.
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