CONTRIBUTI
CONDOMINIALI
I contributi
condominiali sono costituiti dall'importo che i condomini devono
versare periodicamente all'amministrazione condominiale per metterla
in grado di portare avanti la gestione ordinaria, o in occasione di
una spesa straordinaria. Nel momento in cui i contributi
condominiali escono dalla cassa comune per andare a coprire una
spesa, diventano spese comuni.
Acquirente
L'acquirente di un appartamento può essere chiamato a pagare i
contributi condominiali non onorati dal precedente proprietario; il
secondo comma dell'articolo 63 delle Disposizioni attuative e
transitorie del Cod. civ., infatti, dispone che chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato, in solido con questo, al
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente. Il Tribunale di Napoli ha precisato che non ci si deve
riferire all'anno solare, ma all'anno condominiale, ossia al periodo
preso a riferimento ai fini della gestione, che può anche non
coincidere con quello solare, tutto dipende da come è stata
impostata l'amministrazione.
Da ciò deriva che
l'amministratore può rivolgersi, per il pagamento,
indifferentemente, al venditore o al compratore, con l'acquirente
costretto a pagare che potrà naturalmente rivalersi nei confronti
del venditore. Prima di firmare l'atto di acquisto, quindi, è
opportuno informarsi presso l'amministratore se e per quale importo
il venditore è esposto finanziariamente nei confronti del
condominio.
Se il debito dovesse essere particolarmente elevato, infatti, sarà
bene inserire in atto una clausola che preveda la trattenuta, sul
prezzo, dell'importo dovuto, in modo da non essere costretti a
rimetterei nel caso in cui il venditore si rendesse irreperibile o
non avesse beni sui quali rivalersi.
In ogni caso, è buona
norma specificare in atto che il pagamento dei contributi
condominiali (anche di quelli conseguenti a delibere adottate
dall'assemblea fino a una certa data) farà esclusivo carico al
venditore; questa clausola, se non mette l'acquirente al riparo
dalla richiesta di pagamento avanzata dall'amministratore, serve
quanto meno a rendere più agevole la dimostrazione dell'obbligazione
in capo al venditore qualora si dovesse andare in causa per il
recupero del credito.
Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni l'obbligo di
contribuire alle spese sorge per effetto della delibera
dell'assemblea che approva le spese stesse; pertanto, se venditore e
compratore non hanno stabilito nulla a riguardo, è obbligato al
pagamento chi risulta proprietario nel momento in cui la spesa è
stata decisa, non essendo necessaria la successiva delibera di
ripartizione.
In precedenza la
stessa Cassazione nel contrasto fra venditore e acquirente su chi
dovesse farsi carico della spesa richiesta dal rifacimento della
facciata in presenza di una clausola che prevedeva l'obbligo in capo
al venditore di accollarsi le spese maturate fino alla data di
consegna dell'immobile, aveva stabilito che l'obbligo del condomino
di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti
comuni dell'edificio deriva dalla concreta attuazione dell'attività
di manutenzione, non già dalla preventiva approvazione della spesa,
cui va assegnato carattere meramente autorizzativo dell' opera.
Attenzione, infine, a non acquistare senza garantirsi da chi sia in
debito, oltre che dei contributi condominiali, anche delle spese
legali sostenute dal condominio per il recupero coattivo del
credito: il Tribunale di Roma, infatti, ha stabilito che la
solidarietà dell'acquirente si estende a esse, salvo ad agire nei
confronti del debitore in vista di un improbabile rimborso (Lavori
condominiali, Vendita).
Appartamento
disabitato
Alle spese comuni devono contribuire anche i proprietari che non
abitano la propria unità immobiliare ubicata nell'edificio, a meno
che non intervenga un accordo firmato da tutti i condomini. O, nel
caso di riscaldamento centralizzato, non intervenga il distacco
dell'impianto, con conseguente diminuzione di questa voce di spesa;
diciamo diminuzione perché un contributo per le spese generali viene
generalmente imposto al condomino che intende distaccarsi dal
servizio.
Appartamento in
comproprietà
Ai fini del pagamento dei contributi condominiali fra i
comproprietari di una stessa unità immobiliare qualsiasi accordo è
valido.
Nei confronti del
condominio, però, essi sono responsabili in solido, con la
conseguenza che l'amministratore può pretendere il pagamento
dell'intero debito dall'uno o dall'altro, salvo il diritto, per chi
abbia pagato, di esigere dall'altro o dagli altri la rispettiva
quota.
Locazione
L'amministratore non può agire, per il pagamento dei contributi
condominiali, nei confronti del conduttore. Egli, infatti, deve
riscuotere i contributi direttamente ed esclusivamente dai
condomini, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei
conduttori.
Il locatore deve a sua
volta fornire al conduttore adeguata giustificazione della spesa
sotto il profilo dell'indicazione dei criteri di riparto, e
offrirgli in visione i relativi documenti.
Morosità
L'amministratore, se il condomino non paga alla prevista scadenza,
deve attivarsi per il recupero coattivo (e preferibilmente
tempestivo) del credito, inviando al debitore una lettera di
sollecito e, battuta senza esito questa strada, provvedendo a
richiedere alla competente autorità giudiziaria, attraverso un
avvocato, un Decreto ingiuntivo. Può anche sospendere l'erogazione
dei servizi a uso separato (per esempio, riscaldamento), ma solo se
il condomino è in mora per almeno un semestre e se l'eventualità è
prevista dal regolamento. Per il Pretore di Roma la sospensione non
è ammessa se il recupero del credito non è a rischio.
L'assemblea può
deliberare di ripartire provvisoriamente fra i condomini solvibili
la quota dovuta da chi è in mora con i pagamenti, ma occorre
distinguere.
Se non ci sono
creditori che premono per esempio, con azioni esecutive l'assemblea
non può, a maggioranza, decidere di scaricare, sia pure
temporaneamente, l'onere su coloro che sono in regola con i
pagamenti; in tal caso, quindi, una decisione del genere potrebbe
essere adottata soltanto all'unanimità.
Se invece ricorre una situazione di effettiva e improrogabile
urgenza, la delibera può essere adottata con il voto favorevole
della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi in prima convocazione, e con
il voto favorevole di un terzo dei condomini in rappresentanza di
almeno 334 millesimi in seconda convocazione.
Interessi
Il regolamento del condominio può prevedere che ai pagamenti
effettuati con ritardo vengano applicati interessi di mora. Se però
non ne viene indicata la misura (direttamente o indirettamente) si
applicano gli interessi legali.
Morte del
condomino
Gli eredi del condomino devono concorrere al pagamento dei
contributi condominiali in proporzione alla rispettiva quota
ereditaria. Per evitare il pagamento delle spese, gli eredi possono
rinunciare all'eredità o accettarla con il beneficio d'inventario.
Con la rinuncia l'erede non percepisce nulla del patrimonio a lui
devoluto.
Con l'accettazione con
beneficio d'inventario, invece, si redige l'inventario dei beni
lasciati dal defunto, si pagano debiti e spese gravanti
sull'eredità, e l'eventuale residuo va all'erede.
Se l'amministratore
non conosce gli eredi del condomino può inviare la richiesta di
pagamento, impersonalmente e collettivamente, "Agli eredi di ... ",
presso l'ultimo domicilio del defunto.
Pagamento
Di regola il condomino non può sospendere il pagamento dei
contributi condominiali, né autoridursene l'importo (Riscaldamento
centralizzato, Temperatura).
Il Tribunale di
Treviso, però, ha stabilito che, se l'amministratore, più volte
sollecitato a intervenire, trascura di curare la pulizia delle parti
comuni dell'edificio, il condomino può sospendere il pagamento della
parte di contributi riguardante il compenso dell' amministratore.
Prescrizione
I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese
condominiali si prescrivono in cinque anni. La prescrizione inizia a
decorrere dalla delibera con la quale l'assemblea ha approvato la
ripartizione delle spese comuni.
Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali
posti a carico del conduttore si prescrive in due anni. Il termine
decorre dalla data in cui l'assemblea condominiale approva il
bilancio consuntivo annuale.
Se il locatore è
proprietario unico dell'edificio, il termine scatta dalla data di
chiusura della gestione annuale dei servizi accessori.
Ripartizione
provvisoria
L'assemblea può, a maggioranza, deliberare una ripartizione
provvisoria dei contributi condominiali, salvo conguaglio, ma la
provvisorietà deve essere superata entro un ragionevole lasso di
tempo, identificabile nella chiusura dell'esercizio cui la
ripartizione si riferisce, o in altra data a questa prossima. In
ogni caso, la ripartizione provvisoria può essere deliberata solo in
assenza di un precedente diverso accordo.
Separazione e
divorzio
Quando due coniugi si separano sorge ha il problema di chi debba
pagare le spese di condominio. Problema particolarmente sentito nei
casi in cui il godimento della casa venga attribuito dal Tribunale
al coniuge non proprietario.
L'assegnazione in godimento della casa familiare è gratuita. Ma come
comportarsi con le spese condominiali? La risposta viene da una
sentenza della Cassazione, che ha stabilito che la gratuità dell'uso
dell'abitazione non si estende alle spese collegate a tale uso,
ossia quelle occorrenti alla gestione ordinaria di condominio, in
quanto finalizzate alla manutenzione delle cose comuni poste a
servizio della casa familiare.
Di conseguenza, salvo diverso accordo, obbligato al relativo
pagamento è il coniuge cui è stato assegnato in godimento
l'immobile, restando ovviamente a carico dell'altro partner, che sia
unico proprietario, la copertura delle spese di carattere
straordinario: si pensi alla tinteggiatura della facciata, al
rifacimento del tetto, alla sostituzione dell'ascensore.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti coniugi-condominio, in
mancanza di diverso accordo contenente l'indicazione di chi debba
pagare, accordo che deve essere idoneamente portato a conoscenza
dell'amministratore (per esempio, a mezzo lettera raccomandata),
l'amministratore è legittimato a chiedere il pagamento al coniuge
cui è stato assegnato l'uso dell'appartamento.
Nel caso in cui la casa sia in comproprietà fra gli ex coniugi,
fermo restando che il coniuge assegnatario dovrà accollarsi le spese
ordinarie, quelle straordinarie andranno ripartite in proporzione
alla rispettiva quota di proprietà.
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