CONSIGLIO
CONDOMINIO
Il consiglio di
condominio non è previsto dalla legge ma è nato dall'esigenza di
assicurare il buon funzionamento di realtà condominiali
particolarmente complesse: si pensi a un edificio con più scale o a
un complesso formato da più edifici (cosiddetto supercondominio). Si
tratta di un organo formato da più condomini scelti dall'assemblea,
che può essere istituito, anche se il regolamento non lo prevede,
con la maggioranza dei consensi. Generalmente vi è un consigliere
per ogni scala (il cosiddetto capo scala) o edificio, ma nulla vieta
che ne vengano designati più d'uno. È opportuno che il numero dei
consiglieri sia dispari, in modo da favorire la formazione di una
maggioranza quando si tratta di prendere delle decisioni.
Funzioni
Il consiglio di condominio è in un certo senso la cinghia di
trasmissione fra i condomini e l'amministratore, o anche fra i
condomini e l'assemblea, nel senso di filtrare le esigenze, le
proposte, ed eventualmente le lamentele dei condomini e degli
inquilini abitanti nella scala o nell'edificio di competenza dei
singoli componenti il Consiglio, per sottoporle agli organi
canonici, amministratore soprattutto. Inoltre il Consiglio può
collaborare con quest'ultimo, coadiuvandolo nell'espletamento delle
sue molteplici incombenze: per esempio, la preparazione dei
capitolati e l'esame dei preventivi quando si tratti di appaltare
un'opera o un servizio.
Altra funzione che può essere demandata al consiglio di condominio è
quella consultiva: quella, cioè, di dare pareri all'amministratore.
In questo ambito, il regolamento potrebbe, rifacendosi alla
tripartizione tipica del diritto amministrativo, prevedere pareri
facoltativi, obbligatori e vincolanti. I pareri facoltativi sono
quelli che l'amministratore è libero di chiedere o meno e, una volta
che li abbia chiesti, di seguirli. I pareri obbligatori sono invece
quelli che devono essere chiesti ma che possono non essere seguiti,
mentre i pareri vincolanti sono quelli che devono essere sia chiesti
sia seguiti, ma non ci sono controindicazioni per i pareri
facoltativi e per quelli obbligatori.
Affinché il regolamento possa prevedere l'esistenza di pareri
vincolanti deve essere contrattuale, trattandosi di conferire a un
organo non previsto dalla legge dei poteri che possono condizionare
l'azione di altro organo da essa istituito.
Qualora si vogliano indicare in dettaglio i compiti del consiglio di
condominio, sarà opportuno inserirli nel regolamento; se però si
tratta di compiti che la legge assegna istituzionalmente
all'amministratore, per evitare possibili contestazioni è opportuno
che la loro attribuzione al Consiglio risulti da un regolamento
contrattuale. È inoltre consigliabile indicare nel regolamento la
durata del mandato, che può anche non coincidere con quella
dell'amministratore; in tal caso, può essere previsto che
l'amministratore, una volta cessato dalla carica, consegni al
consiglio di condominio la documentazione relativa alla gestione,
affinché la custodisca in attesa di trasmetterla al nuovo
amministratore. Un eventuale compenso ai consiglieri può essere
deciso solo all'unanimità.
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