|   CONSIGLIO 
			CONDOMINIO   Il consiglio di 
			condominio non è previsto dalla legge ma è nato dall'esigenza di 
			assicurare il buon funzionamento di realtà condominiali 
			particolarmente complesse: si pensi a un edificio con più scale o a 
			un complesso formato da più edifici (cosiddetto supercondominio). Si 
			tratta di un organo formato da più condomini scelti dall'assemblea, 
			che può essere istituito, anche se il regolamento non lo prevede, 
			con la maggioranza dei consensi. Generalmente vi è un consigliere 
			per ogni scala (il cosiddetto capo scala) o edificio, ma nulla vieta 
			che ne vengano designati più d'uno. È opportuno che il numero dei 
			consiglieri sia dispari, in modo da favorire la formazione di una 
			maggioranza quando si tratta di prendere delle decisioni. 
 Funzioni Il consiglio di condominio è in un certo senso la cinghia di 
			trasmissione fra i condomini e l'amministratore, o anche fra i 
			condomini e l'assemblea, nel senso di filtrare le esigenze, le 
			proposte, ed eventualmente le lamentele dei condomini e degli 
			inquilini abitanti nella scala o nell'edificio di competenza dei 
			singoli componenti il Consiglio, per sottoporle agli organi 
			canonici, amministratore soprattutto. Inoltre il Consiglio può 
			collaborare con quest'ultimo, coadiuvandolo nell'espletamento delle 
			sue molteplici incombenze: per esempio, la preparazione dei 
			capitolati e l'esame dei preventivi quando si tratti di appaltare 
			un'opera o un servizio.
 Altra funzione che può essere demandata al consiglio di condominio è 
			quella consultiva: quella, cioè, di dare pareri all'amministratore. 
			In questo ambito, il regolamento potrebbe, rifacendosi alla 
			tripartizione tipica del diritto amministrativo, prevedere pareri 
			facoltativi, obbligatori e vincolanti. I pareri facoltativi sono 
			quelli che l'amministratore è libero di chiedere o meno e, una volta 
			che li abbia chiesti, di seguirli. I pareri obbligatori sono invece 
			quelli che devono essere chiesti ma che possono non essere seguiti,
 mentre i pareri vincolanti sono quelli che devono essere sia chiesti 
			sia seguiti, ma non ci sono controindicazioni per i pareri 
			facoltativi e per quelli obbligatori.
 Affinché il regolamento possa prevedere l'esistenza di pareri 
			vincolanti deve essere contrattuale, trattandosi di conferire a un 
			organo non previsto dalla legge dei poteri che possono condizionare 
			l'azione di altro organo da essa istituito.
 Qualora si vogliano indicare in dettaglio i compiti del consiglio di 
			condominio, sarà opportuno inserirli nel regolamento; se però si 
			tratta di compiti che la legge assegna istituzionalmente 
			all'amministratore, per evitare possibili contestazioni è opportuno 
			che la loro attribuzione al Consiglio risulti da un regolamento 
			contrattuale. È inoltre consigliabile indicare nel regolamento la 
			durata del mandato, che può anche non coincidere con quella 
			dell'amministratore; in tal caso, può essere previsto che 
			l'amministratore, una volta cessato dalla carica, consegni al 
			consiglio di condominio la documentazione relativa alla gestione, 
			affinché la custodisca in attesa di trasmetterla al nuovo 
			amministratore. Un eventuale compenso ai consiglieri può essere 
			deciso solo all'unanimità.
   
			
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