AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

CONSIGLIO CONDOMINIO

 

Il consiglio di condominio non è previsto dalla legge ma è nato dall'esigenza di assicurare il buon funzionamento di realtà condominiali particolarmente complesse: si pensi a un edificio con più scale o a un complesso formato da più edifici (cosiddetto supercondominio). Si tratta di un organo formato da più condomini scelti dall'assemblea, che può essere istituito, anche se il regolamento non lo prevede, con la maggioranza dei consensi. Generalmente vi è un consigliere per ogni scala (il cosiddetto capo scala) o edificio, ma nulla vieta che ne vengano designati più d'uno. È opportuno che il numero dei consiglieri sia dispari, in modo da favorire la formazione di una maggioranza quando si tratta di prendere delle decisioni.
 

Funzioni
Il consiglio di condominio è in un certo senso la cinghia di trasmissione fra i condomini e l'amministratore, o anche fra i condomini e l'assemblea, nel senso di filtrare le esigenze, le proposte, ed eventualmente le lamentele dei condomini e degli inquilini abitanti nella scala o nell'edificio di competenza dei singoli componenti il Consiglio, per sottoporle agli organi canonici, amministratore soprattutto. Inoltre il Consiglio può collaborare con quest'ultimo, coadiuvandolo nell'espletamento delle sue molteplici incombenze: per esempio, la preparazione dei capitolati e l'esame dei preventivi quando si tratti di appaltare un'opera o un servizio.
Altra funzione che può essere demandata al consiglio di condominio è quella consultiva: quella, cioè, di dare pareri all'amministratore. In questo ambito, il regolamento potrebbe, rifacendosi alla tripartizione tipica del diritto amministrativo, prevedere pareri facoltativi, obbligatori e vincolanti. I pareri facoltativi sono quelli che l'amministratore è libero di chiedere o meno e, una volta che li abbia chiesti, di seguirli. I pareri obbligatori sono invece quelli che devono essere chiesti ma che possono non essere seguiti,
mentre i pareri vincolanti sono quelli che devono essere sia chiesti sia seguiti, ma non ci sono controindicazioni per i pareri facoltativi e per quelli obbligatori.
Affinché il regolamento possa prevedere l'esistenza di pareri vincolanti deve essere contrattuale, trattandosi di conferire a un organo non previsto dalla legge dei poteri che possono condizionare l'azione di altro organo da essa istituito.
Qualora si vogliano indicare in dettaglio i compiti del consiglio di condominio, sarà opportuno inserirli nel regolamento; se però si tratta di compiti che la legge assegna istituzionalmente all'amministratore, per evitare possibili contestazioni è opportuno che la loro attribuzione al Consiglio risulti da un regolamento contrattuale. È inoltre consigliabile indicare nel regolamento la durata del mandato, che può anche non coincidere con quella dell'amministratore; in tal caso, può essere previsto che l'amministratore, una volta cessato dalla carica, consegni al consiglio di condominio la documentazione relativa alla gestione, affinché la custodisca in attesa di trasmetterla al nuovo amministratore. Un eventuale compenso ai consiglieri può essere deciso solo all'unanimità.