CONDOMINIO MINIMO
Il condominio
minimo, da non confondere con il piccolo condominio (intendendosi
per tale quello con meno di cinque condomini e nel quale non è
obbligatoria la nomina dell'amministratore), è quello formato da due
soli comproprietari.
Anche in questo
caso estremo l'assemblea deve essere formalmente convocata per
deliberare sui lavori da eseguire. Il principio è comunque
derogabile se vi sono ragioni di particolare urgenza, o se vi è
trascuratezza da parte dell'altro condomino.
Naturalmente, si
tratta un'assemblea sui generis, cui la stessa Cassazione ritiene
applicabili gli articoli 1104, 1105 e 1106 del Cod. civ., che
disciplinano la comunione, e non l'articolo 1136, che regola
l'assemblea condominiale.
Se uno dei due
condomini ha anticipato una spesa nell'interesse comune, come ci si
regola? Se l'effettuazione della spesa non era stata deliberata
d'accordo con l'altro condomino, ai sensi dell'articolo 1134 del
Cod. civ., non si ha diritto al rimborso, a meno che non si tratti
di spesa urgente. Sta al condomino che ha effettuato la spesa
provare sia che questa era urgente, sia che è stato impossibilitato
ad avvisare tempestivamente l'altro condomino.
Possono sorgere
problemi se le quote sono uguali e i condomini non si mettono
d'accordo; in questo caso, ciascuno di essi può rivolgersi al
Tribunale, che nomina, se lo ritiene opportuno, un amministratore.
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