|   CONDOMINIO MINIMO   
			Il condominio 
			minimo, da non confondere con il piccolo condominio (intendendosi 
			per tale quello con meno di cinque condomini e nel quale non è 
			obbligatoria la nomina dell'amministratore), è quello formato da due 
			soli comproprietari.  
			Anche in questo 
			caso estremo l'assemblea deve essere formalmente convocata per 
			deliberare sui lavori da eseguire. Il principio è comunque 
			derogabile se vi sono ragioni di particolare urgenza, o se vi è 
			trascuratezza da parte dell'altro condomino.  
			Naturalmente, si 
			tratta un'assemblea sui generis, cui la stessa Cassazione ritiene 
			applicabili gli articoli 1104, 1105 e 1106 del Cod. civ., che 
			disciplinano la comunione, e non l'articolo 1136, che regola 
			l'assemblea condominiale.  
			Se uno dei due 
			condomini ha anticipato una spesa nell'interesse comune, come ci si 
			regola? Se l'effettuazione della spesa non era stata deliberata 
			d'accordo con l'altro condomino, ai sensi dell'articolo 1134 del 
			Cod. civ., non si ha diritto al rimborso, a meno che non si tratti 
			di spesa urgente. Sta al condomino che ha effettuato la spesa 
			provare sia che questa era urgente, sia che è stato impossibilitato 
			ad avvisare tempestivamente l'altro condomino.  
			Possono sorgere 
			problemi se le quote sono uguali e i condomini non si mettono 
			d'accordo; in questo caso, ciascuno di essi può rivolgersi al 
			Tribunale, che nomina, se lo ritiene opportuno, un amministratore.
			 
			    
			
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