CONDIZIONATORE
D'ARIA
Se l'edificio è dotato
d'impianto centralizzato di aria condizionata, questo si considera
comune fino al punto in cui le canaline entrano nelle proprietà
esclusive.
Se i compressori sono collocati sul lastrico solare (soprattutto se
nella parte centrale, non visibile dall'esterno) non dovrebbero
sorgere problemi dal punto di vista dell'alterazione del decoro
architettonico dell'edificio, ma bisogna fare in modo che il loro
rumore non disturbi il sonno non solo dei condomini degli ultimi
piani, ma anche delle persone che abitano negli edifici vicini .
Installazione
Salvo che il regolamento del condominio non la vieti,
l'installazione, sul muro perimetrale, coincidente con la proprietà
esclusiva di un condomino, di un condizionatore d'aria rientra fra
gli usi consentiti della cosa comune e teoricamente può essere
effettuata senza autorizzazione dell'assemblea.
Se però, come di fatto
accade, si ha ragione di temere che, per le dimensioni dell'impianto
o per l'ubicazione e le caratteristiche dell'edificio,
dall'innovazione potrebbe derivare alterazione del decoro
architettonico, è consigliabile trasmettere all'amministratore un
disegno della parte visibile, affinché lo sottoponga all'assemblea
per l'approvazione o per l'introduzione di eventuali modifiche; ciò
per evitare di essere coinvolti in eventuali liti giudiziarie
(l'autorizzazione è in ogni caso necessaria se richiesta dal
regolamento).
La Cassazione ha stabilito che l'installazione, da parte di alcuni
condomini, di un voluminoso condizionatore sul muro perimetrale
comune è considerata una modifica dell'uso della parte comune e non
un'innovazione; pertanto non si deve alterare la destinazione della
cosa comune e non si può impedire agli altri condomini di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. Con il divieto di alterare il
decoro architettonico del fabbricato.
Sulla stessa linea
interpretativa il Tribunale di Milano, che ha considerato
illegittima, perché in contrasto con l'articolo 1102 del Cod. civ.,
l'installazione, senza autorizzazione dell'assemblea, di un
compressore di un condizionatore d'aria sulla facciata del
fabbricato, in posizione sporgente e perpendicolare rispetto a uno
degli ingressi condominiali, a nulla rilevando nel caso specifico
che la facciata in questione non fosse esposta al pubblico, ma solo
ai condomini.
Per i giudici, la
legge tutela proprio il diritto dei proprietari a non dover subire
alterazioni antiestetiche del bene comune. Il Tribunale di Napoli ha
invece considerato legittima l'installazione del condizionatore su
un prospetto interno del fabbricato.
Il Tar della Sicilia,
a sua volta, ha sancito l'illegittimità dell'ordinanza con la quale
il Comune aveva disposto la rimozione di un condizionatore d'aria
collocato sulla parete esterna di un fabbricato, motivando col fatto
che trattasi d'impianto assolutamente coerente con l'uso normale
dell'immobile.
Alcuni Comuni hanno comunque ordinato la rimozione dei
condizionatori collocati sugli edifici di pregio storico.
Occorre quindi fare
attenzione a non collocare i motori sul balcone piazzandoli in alto,
al di sopra della linea del parapetto, visibili dalla strada.
Può essere motivo di
lite anche piazzare il motore del condizionatore in un cortile che
serve anche di passaggio alle altre proprietà.
Locazione
Il conduttore, come previsto dall'articolo IO della legge 27/7/1972,
n. 392 sull'equo canone, ha diritto di voto al posto del
proprietario quando l'assemblea deve decidere sulle spese e sulle
modalità di gestione dei servizi di condizionamento d'aria e di
riscaldamento.
La convocazione da
parte dell'amministratore deve essere, comunque, inviata al
condomino-locatore, che a sua volta avviserà il conduttore.
Rumori
Se le immissioni rumorose provenienti da un condizionatore d'aria
superano la normale tollerabilità (Rumori) si può chiedere la
rimozione dell'impianto I'uso, anche notturno, di questo tipo
d'impianto, è sufficiente a realizzare il reato di disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone, previsto dall'articolo 659
del Codice penale, anche qualora manchi la prova che il disturbo sia
stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che "il rumore
sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di
vicini di casa".
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