CITOFONO
Installazione
Installare il citofono in un edificio che ne sia sprovvisto non
costituisce innovazione voluttuaria, trattandosi d'impianto che
introduce una comodità per i condomini. Questo anche nel caso in cui
vi sia un normale servizio di portierato durante le ore diurne.
Per dare il via libera
all'installazione è quindi sufficiente il voto favorevole della metà
più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno
500 millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno
334 millesimi in seconda convocazione). Anche la sostituzione
dell'impianto non più funzionante non è considerata innovazione e
può essere approvata con la stessa maggioranza; non altrettanto
dicasi se si tratta di sostituire il citofono con un
videocitofono.
È possibile installare un impianto singolo a propria cura e spese. A
condizione di non alterare la destinazione della parte comune sulla
quale viene collocato, e sempre che l'intervento non impedisca agli
altri condomini di farne parimenti uso.
Spesa
Il criterio da seguire nella ripartizione fra i condomini della
spesa richiesta dall'installazione di un impianto citofonico
condominiale è, salvo diverso accordo, quello dettato dall'articolo
1123 del Cod. civ., ossia in base ai millesimi di proprietà.
Il Tribunale di
Bologna ha però distinto, nell'ambito di questo tipo d'impianto,
parti comuni (per esempio, il quadro esterno e il tratto di cavo
fino alla diramazione nelle singole unità immobiliari) e parti di
proprietà esclusiva dei singoli condomini, ritenendo applicabile il
criterio dei millesimi di proprietà soltanto alle prime.
Se poi un condomino
vuole installare più terminali deve accollarsi la relativa spesa . .
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