|   CANNA FUMARIA   Può appartenere in 
			proprietà esclusiva al singolo condomino, se è destinata a servire 
			soltanto la sua unità immobiliare, o essere in comproprietà tra le 
			unità immobiliari situate sulla verticale, se a servizio 
			dell'impianto centralizzato di riscaldamento. 
 Allaccio Per allacciarsi alla canna fumaria di proprietà di un altro 
			condomino è ovviamente necessario il suo consenso, sempre che 
			l'innesto sia compatibile con la speciale normativa esistente in 
			materia (legge 9/1/1991, n. IO). Ci si può invece allacciare sempre 
			normativa permettendo alla canna fumaria dell'impianto centralizzato 
			di riscaldamento dismesso, per immettervi i fumi di quello autonomo
 
 Distanza La legge non prevede il rispetto di una distanza precisa tra la 
			canna fumaria e la finestra del vicino. La distanza di almeno un 
			metro dal confine, che il secondo comma dell'articolo 889 del Cod. 
			civ. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e 
			simili, infatti, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso 
			costante di sostanze liquide o gassose e comportino conseguentemente 
			un pericolo permanente per il fondo vicino, in relazione alla 
			naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni. Trova 
			pertanto applicazione il successivo articolo 890 in materia di 
			distanza per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, che rimanda 
			alla distanza eventualmente prevista dai regolamenti in mancanza di 
			questi, si deve osservare una distanza necessaria a preservare i 
			fondi vicini da ogni danno alla solidità, alla salute e alla 
			sicurezza.
 
 Divieti Il condomino non può ostruire la canna fumaria che serve anche i 
			sottostanti appartamenti. Di conseguenza, il proprietario 
			danneggiato può agire, anche con richiesta al giudice di un 
			provvedimento di urgenza, per il ripristino dei luoghi e, in sede di 
			causa di merito, per il risarcimento del et danno.
 Se però chi ha posto in essere la violazione dimostra che sono 
			trascorsi più I di vent'anni dalla chiusura, e che il 
			comproprietario della canna fumaria non l'ha utilizzata per tutto il 
			periodo, il ricorrente dovrà rassegnarsi alla perdita del diritto 
			(trattasi di servitù) per prescrizione. È invece legittimo ridurre 
			la sezione dell'impianto, ma a patto che la modifica non ne alteri 
			la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne 
			parimenti uso.
 
 Installazione
			La spesa per l'installazione di una canna fumaria comune deve essere 
			ripartita in base ai millesimi di proprietà fra i soli condomini che 
			fruiscono dell'impianto: la canna fumaria, infatti, costituisce 
			l'applicazione più frequente del cosiddetto Condominio parziale.
 Il condomino può appoggiare una canna fumaria al muro comune. Ciò a 
			condizione che l'intervento non alteri la stabilità, la sicurezza o 
			il decoro architettonico dell'edificio, che sia rispettata la 
			normativa sulle distanze legali e che il manufatto non leda il 
			diritto degli altri condomini sulle parti comuni dell'edificio e su 
			quelle di proprietà esclusiva. Inoltre, le immissioni di fumo e 
			calore provenienti dall'impianto non devono superare la normale 
			tollerabilità. Se ci sono tutti questi presupposti non è necessaria 
			autorizzazione dell'assemblea, ma per evitare possibili 
			contestazioni, soprattutto sotto il profilo dell'alterazione del 
			decoro architettonico dell'edificio, è preferibile sottoporre un 
			progetto a quest'organo condominiale (meglio ancora acquisirne il 
			consenso scritto).
 Non è invece consentito inserire una canna fumaria nel muro 
			condominiale o in quello comune a un altro condomino, perché questo 
			tipo d'intervento non configura un uso particolare o più intenso del 
			bene comune ai sensi dell'articolo 1102 del Cod. civ., ma 
			un'invasione della proprietà altrui, condominiale o singola che.
 È possibile utilizzare tetto e lastrico solare per inserirvi il 
			relativo comignolo, anche più d'uno se occupano una porzione esigua 
			di questa parte comune dell'edificio; ciò a condizione che le 
			dimensioni dell'opera non siano tali da impedire agli altri 
			condomini di sistemare a loro volta sul tetto o sul lastrico un 
			analogo manufatto, o da menomare la funzione di calpestio. La 
			Cassazione ha consentito questo tipo d'intervento anche in presenza 
			di un regolamento condominiale che prevedeva il divieto di 
			sopraelevazione. Il proprietario, nell'installare una canna fumaria 
			su una parte comune dell'edificio, per esempio il tetto, non può 
			attraversare la proprietà esclusiva di un altro condomino senza il 
			suo consenso.
 
 Pulizia La spesa occorrente alla pulizia della canna fumaria viene 
			generalmente suddivisa per metà in misura inversamente proporzionale 
			all'altezza di ciascun piano dal suolo (paga meno chi abita più in 
			alto), e per l'altra metà in ragione dei millesimi di proprietà. Il 
			condomino non può sigillare l'accesso alla canna fumaria comune per 
			sottrarsi alla spesa, a meno che gli altri partecipanti alla 
			comunione non vi acconsentano.
 
 Ripristino Se una canna fumaria comune a più condomini è divenuta inservibile, 
			ciascuno può pretendere che venga ripristinata.
 Alla spesa devono concorrere tutti i condomini che la utilizzavano, 
			anche quelli che nel frattempo avessero provveduto in altro modo 
			allo smaltimento dei fumi.
   
			
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