CANCELLO
Apertura
È possibile trasformare il sistema di apertura da manuale a
elettrico: la relativa delibera può essere adottata con il voto
favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi. Lo stesso discorso vale nel
caso di sostituzione di un cancello ad apertura manuale con altro ad
apertura automatizzata, o di un cancello ad ante con uno scorrevole.
Lecito suddividere l'originario cancello per ricavarne un passaggio
pedonale; a condizione, però, che la trasformazione non ne impedisca
l'uso anche a un solo condomino: per esempio, perché proprietario di
un'autovettura molto ingombrante.
Chiusura
La chiusura del cancello di accesso ai posti macchina situati nel
sottosuolo dell'edificio non costituisce innovazione, ma va
considerata come una regolamentazione dell'uso ordinato della cosa
comune, consistente nel non consentire a terzi estranei al
condominio l'indiscriminato accesso al sottosuolo. Di conseguenza,
può essere deliberata in prima convocazione con il voto favorevole
della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi, e in seconda convocazione
con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio,
in rappresentanza di almeno 334 millesimi.
Installazione
L'assemblea può deliberare l'installazione di un cancello
all'ingresso del cortile. Non si deve però limitare il diritto che i
condomini hanno di fruire del cortile: pertanto, deve essere
consegnata a ciascuno una copia della chiave o del telecomando. È
illegittima, per eccesso di potere, una delibera che prevedesse la
consegna della chiave al solo portiere o ad alcuni soltanto dei
condomini. Consentito anche installare un cancello per creare un
altro accesso alla propria unità immobiliare, a patto, però, di non
pregiudicare la statica e il decoro architettonico del fabbricato e
di non ledere i diritti degli altri condomini. Alle stesse
condizioni, il condomino può mettere in comunicazione uno spazio
condominiale con la pubblica via: in entrambi i casi, infatti, si
tratta di porre in essere un uso più intenso della cosa comune, come
previsto dall'articolo 1102 Cod. civ.. Non costituisce innovazione
neppure il ripristino di un cancello inutilizzato da anni.
Lucchetto
L'amministratore può sostituire il lucchetto del cancello senza
autorizzazione dell'assemblea, se la sostituzione è determinata
dall'esigenza di salvaguardare i diritti dei condomini sulle cose
comuni: per esempio, perché il lucchetto si è rotto o risulta che
estranei si sono procurati la chiave.
Spese
d'installazione
La spesa, d'installazione o modifica del sistema di apertura, va
ripartita tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà,
indipendentemente dal numero di autovetture possedute da ciascuno.
Se il cancello è posto esclusivamente al servizio delle autorimesse
di alcuni condomini, gli altri non sono tenuti a concorrere alle
spese di manutenzione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1123
del Cod. civ.; questa norma, infatti, stabilisce che, se nel
condominio vi sono impianti destinati a servire una parte del
fabbricato, le spese di manutenzione sono a carico del gruppo di
condomini che ne trae utilità.
Se vi sono due cancelli collocati in successione, e, per come sono
ubicate le autorimesse, alcuni condomini ne usano uno soltanto,
mentre altri sono costretti a usarli entrambi, questi ultimi
concorreranno con gli altri alle spese di manutenzione del primo
cancello, e dovranno inoltre farsi esclusivo carico anche dei costi
relativi al secondo, fatto salvo un diverso accordo al quale abbiano
aderito tutti i condomini.
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