AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

CANCELLO

 

Apertura
È possibile trasformare il sistema di apertura da manuale a elettrico: la relativa delibera può essere adottata con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Lo stesso discorso vale nel caso di sostituzione di un cancello ad apertura manuale con altro ad apertura automatizzata, o di un cancello ad ante con uno scorrevole. Lecito suddividere l'originario cancello per ricavarne un passaggio pedonale; a condizione, però, che la trasformazione non ne impedisca l'uso anche a un solo condomino: per esempio, perché proprietario di un'autovettura molto ingombrante.
 

Chiusura
La chiusura del cancello di accesso ai posti macchina situati nel sottosuolo dell'edificio non costituisce innovazione, ma va considerata come una regolamentazione dell'uso ordinato della cosa comune, consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso al sottosuolo. Di conseguenza, può essere deliberata in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi, e in seconda convocazione con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 334 millesimi.
 

Installazione
L'assemblea può deliberare l'installazione di un cancello all'ingresso del cortile. Non si deve però limitare il diritto che i condomini hanno di fruire del cortile: pertanto, deve essere consegnata a ciascuno una copia della chiave o del telecomando. È illegittima, per eccesso di potere, una delibera che prevedesse la consegna della chiave al solo portiere o ad alcuni soltanto dei condomini. Consentito anche installare un cancello per creare un altro accesso alla propria unità immobiliare, a patto, però, di non pregiudicare la statica e il decoro architettonico del fabbricato e di non ledere i diritti degli altri condomini. Alle stesse condizioni, il condomino può mettere in comunicazione uno spazio condominiale con la pubblica via: in entrambi i casi, infatti, si tratta di porre in essere un uso più intenso della cosa comune, come previsto dall'articolo 1102 Cod. civ.. Non costituisce innovazione neppure il ripristino di un cancello inutilizzato da anni.
 

Lucchetto
L'amministratore può sostituire il lucchetto del cancello senza autorizzazione dell'assemblea, se la sostituzione è determinata dall'esigenza di salvaguardare i diritti dei condomini sulle cose comuni: per esempio, perché il lucchetto si è rotto o risulta che estranei si sono procurati la chiave.
 

Spese d'installazione
La spesa, d'installazione o modifica del sistema di apertura, va ripartita tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, indipendentemente dal numero di autovetture possedute da ciascuno. Se il cancello è posto esclusivamente al servizio delle autorimesse di alcuni condomini, gli altri non sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1123 del Cod. civ.; questa norma, infatti, stabilisce che, se nel condominio vi sono impianti destinati a servire una parte del fabbricato, le spese di manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Se vi sono due cancelli collocati in successione, e, per come sono ubicate le autorimesse, alcuni condomini ne usano uno soltanto, mentre altri sono costretti a usarli entrambi, questi ultimi concorreranno con gli altri alle spese di manutenzione del primo cancello, e dovranno inoltre farsi esclusivo carico anche dei costi relativi al secondo, fatto salvo un diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini.