BILANCIO
La stesura del
bilancio rientra fra i principali compiti dell'amministratore, ma se
il professionista trascura di redigerlo non può esservi costretto
attraverso il giudice; i condomini, infatti, possono rivolgersi
all'autorità giudiziaria solo per chiedere la revoca
dell'amministratore, come previsto dal secondo comma dell'articolo
1129 del Cod. civ..
Il bilancio si distingue in preventivo e consuntivo.
Nel bilancio
preventivo vengono indicate tutte le entrate e tutte le spese che
caratterizzeranno l'esercizio che si apre, mentre nel consuntivo si
dà conto (dal che è conosciuto anche come rendiconto) delle entrate
e delle spese registrate nell'esercizio che si è chiuso.
Il periodo di
riferimento è l'anno condominiale, che può anche non coincidere con
l'anno solare; in molti condomini, per esempio, il periodo di
gestione ha inizio con il giorno di accensione del riscaldamento,
per terminare il giorno, precedente a questo, dell'anno successivo.
Un'altra distinzione è
quella che vede da un lato il bilancio di competenza e dall'altro il
bilancio di cassa. Il bilancio di competenza considera spese ed
entrate relative all'anno condominiale, prescindendo dal fatto che
siano state materialmente erogate o incassate in quel periodo.
Il bilancio di cassa,
invece, considera le spese e le entrate effettivamente erogate e
riscosse nel periodo considerato, anche se riferite a un altro anno
condominiale.
Il criterio di
redigere il bilancio per competenza è preferibile perché consente
una visione reale e completa dei costi di gestione nell'anno preso
in considerazione, e di confrontare l'andamento della gestione con
quello degli anni passati.
Il Tribunale di
Milano, ha stabilito che il rendiconto deve essere sempre
strutturato con riferimento al criterio di cassa.
Approvazione
L'approvazione del bilancio richiede in prima convocazione il voto
favorevole della metà più uno dei condomini intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo
dei condomini in rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda
convocazione).
Non occorre che
l'approvazione sia preceduta da una più o meno ampia discussione;
l'assemblea, infatti, può procedere all'approvazione sintetica del
documento prestando fede ai dati forniti dall'amministratore.
È anche possibile
approvare il bilancio preventivo senza aver approvato quello
consuntivo dell'anno precedente, a meno che un regolamento
contrattuale non disponga diversamente.
L'amministratore che sia anche condomino deve astenersi dal votare
il bilancio, versando in una situazione di conflitto d'interessi.
Se non dovesse farlo,
la relativa delibera è ugualmente valida se, sottraendo dal totale
dei voti favorevoli quello che non poteva essere espresso, si
raggiunge ugualmente il quorum.
Se poi
l'amministratore ha votato per delega di un condomino, il voto non
va conteggiato solo se chi vi ha interesse prova che il condomino
delegante non era a conoscenza o non era in grado di rendersi conto,
con la normale diligenza, della situazione di conflitto d'interessi.
Il condomino non può
rifiutarsi di pagare i contributi dovuti in base a un bilancio
regolarmente approvato, a meno che non impugni la relativa delibera
nel termine di legge davanti all'autorità giudiziaria: irrilevante,
di conseguenza, qualsiasi contestazione scritta avanzata in sede
stragiudiziale.
Forma
Non ci sono regole precise da seguire nella redazione del bilancio,
l'importante è che esso rifletta in modo completo, e soprattutto
veritiero, la situazione dei conti condominiali, e che sia
comprensibile ai più; è dalla sua lettura, infatti, e dall'esame
della Documentazione giustificativa postavi a corredo (le cosiddette
"pezze d'appoggio"), che i condomini possono rendersi conto delle
spese da affrontare (bilancio preventivo) e di quelle sostenute
(bilancio consuntivo). In particolare, si devono distinguere
analiticamente le spese occorrenti all'uso delle parti comuni da
quelle richieste dalla loro conservazione; questo accorgimento,
infatti, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari di unità
immobiliari, consente di ripartire tra questi e i nudi proprietari,
con una semplice operazione esecutiva, le spese da ciascuno dovute.
Il bilancio, di regola, è diviso in due parti: nella prima vengono
riportate tutte le voci di spesa, indicate, oltre che nell'importo,
anche con la data del pagamento e con i riferimenti a fatture,
ricevute e simili, mentre nella seconda parte si dà conto della
posizione dei condomini in relazione alle quote versate e al saldo
ancora da corrispondere o a credito.
Di solito, le voci di
spesa vengono raggruppate in:
-
spese generali di
proprietà (compenso amministratore, assicurazione, postali e
telefoniche);
-
spese per i
servizi comuni (pulizia, manutenzione, energia elettrica,
disinfestazione ecc.):
-
spese per scale e
ascensore (pulizia, forza motrice, manutenzione);
-
spese per il
riscaldamento centralizzato (acquisto combustibile, conduzione
caldaia, manutenzione);
-
spese per il
servizio di portineria;
-
spese individuali
(sono quelle sostenute nell'interesse esclusivo di un condomino
e soltanto a questi addebitate).
Il bilancio, che
deve essere firmato sia dall'amministratore che dal presidente
dell'assemblea che lo ha approvato, diventa operativo decorso il
termine utile per l'impugnazione da parte dei condomini dissenzienti
o assenti (rispettivamente 30 giorni dalla delibera e dal
ricevimento di copia del relativo verbale) a meno che non si tratti
di bilancio nullo per violazione di norme inderogabili o per
menomazione dei diritti, anche di un solo condomino, derivanti
dall'atto di acquisto o da una convenzione. In questa ipotesi la
nullità può essere fatta valere in ogni tempo.
Nullità e
annullabilità
L'invalidità del bilancio può assumere due forme: nullità e
annullabilità. È nullo il bilancio non veritiero.
È invece annullabile
il bilancio sostanzialmente veritiero ma non redatto secondo i
criteri di un'ordinata e rigorosa contabilità.
La delibera di
approvazione del bilancio senza l'indicazione delle spese relative a
un servizio comune è stata considerata nulla dal Tribunale di
Napoli.
È invece annullabile
l'approvazione di un rendiconto che non contenga la specificazione
della voce relativa alle spese generali, sia pure per grandi linee e
per raggruppamenti omogenei.
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