BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Il problema del supera mento delle
barriere architettoniche nel condominio ha il suo riferimento
normativo nella legge n. 13 del 9/1/1989. Questo provvedimento ha il
dichiarato obiettivo di favorire, nell'ambito del condominio, una
più agevole formazione di maggioranze assembleari, in modo da
rendere più spedita l'introduzione delle innovazioni che possono
facilitare la mobilità delle persone disabili: è infatti
sufficiente, in prima convocazione, il voto favorevole della metà
più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno
500 millesimi di proprietà, mentre in seconda convocazione si scende
a un terzo dei condomini, in rappresentanza di almeno 334 millesimi.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto
che, dovendosi deliberare l'installazione dell'ascensore, questa
maggioranza ridotta possa essere applicata anche se nel fabbricato
non vivono portatori di handicap, trattandosi d'intervento
finalizzato a consentire l'accesso all'edificio anche ai disabili
che dovessero recarvisi e non solo a coloro che vi abitano
stabilmente .
L'iter da seguire
Per l'installazione dell'ascensore o per la realizzazione di altra
apparecchiatura che consenta il superamento delle barriere
architettoniche (si pensi a uno scivolo), il disabile, o chi
esercita su di lui la potestà o la tutela, deve sottoporre al vaglio
dell'assemblea una richiesta scritta (la condizione di disabile deve
essere accertata dalla speciale commissione prevista dall'articolo
4, legge 5/2/1992, n. 104).
Il Pretore di Roma, ha considerato
disabile anche chi, pur non essendo affetto da menomazioni motorie,
si trovi in minorate condizioni fisiche.
L'assemblea deve deliberare entro tre mesi dalla richiesta.
Se il termine non viene rispettato, o
se il condominio non approva la richiesta, il disabile può
installare a proprie spese il servo scala (piattaforma mobile
ripiegabile, fissata ai piedi della scala e azionata elettricamente,
che consente ai portatori di handicap di raggiungere i piani
superiori dell'edificio senza scendere dalla carrozzella) e ogni
altra struttura mobile e facilmente rimovibile che ne faciliti i
movimenti.
È inoltre possibile modificare
l'ampiezza delle porte per rendere più agevole l'accesso agli
edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Queste opere, per
le quali è prevista una deroga alla normativa sulle distanze legali,
non devono però recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza
del fabbricato, né possono alterarne il decoro architettonico o
renderne talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino (in questa ipotesi, quindi, è necessario
il consenso di tutti gli altri condomini).
Non si può, invece, pretendere che
sia il condominio a realizzare le opere. Nei casi in cui queste
vengono realizzate esclusivamente a cura e spese del disabile, gli
altri condomini e i loro eredi o aventi causa possono in qualunque
tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle
spese, opportunamente rivalutate, di esecuzione e di manutenzione
dell'opera, come previsto dall'articolo 1121 del Cod. civ..
Per l'installazione si può usufruire
dei contributi previsti dall'articolo 9, legge 13/1989, mentre le
spese di esercizio (per esempio, forza motrice) gravano sul
condomino che utilizza il servo-scala.
Se gli interventi sono stati deliberati dall'assemblea, alle spese
d'installazione devono contribuire i soli condomini della scala
interessata all'intervento, mentre a quelle di esercizio deve
contribuire il solo disabile, salvo diverso accordo con gli altri
condomini.
|