AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Il problema del supera mento delle barriere architettoniche nel condominio ha il suo riferimento normativo nella legge n. 13 del 9/1/1989. Questo provvedimento ha il dichiarato obiettivo di favorire, nell'ambito del condominio, una più agevole formazione di maggioranze assembleari, in modo da rendere più spedita l'introduzione delle innovazioni che possono facilitare la mobilità delle persone disabili: è infatti sufficiente, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di proprietà, mentre in seconda convocazione si scende a un terzo dei condomini, in rappresentanza di almeno 334 millesimi.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che, dovendosi deliberare l'installazione dell'ascensore, questa maggioranza ridotta possa essere applicata anche se nel fabbricato non vivono portatori di handicap, trattandosi d'intervento finalizzato a consentire l'accesso all'edificio anche ai disabili che dovessero recarvisi e non solo a coloro che vi abitano stabilmente .
L'iter da seguire
Per l'installazione dell'ascensore o per la realizzazione di altra apparecchiatura che consenta il superamento delle barriere architettoniche (si pensi a uno scivolo), il disabile, o chi esercita su di lui la potestà o la tutela, deve sottoporre al vaglio dell'assemblea una richiesta scritta (la condizione di disabile deve essere accertata dalla speciale commissione prevista dall'articolo 4, legge 5/2/1992, n. 104).

Il Pretore di Roma, ha considerato disabile anche chi, pur non essendo affetto da menomazioni motorie, si trovi in minorate condizioni fisiche.
L'assemblea deve deliberare entro tre mesi dalla richiesta.

Se il termine non viene rispettato, o se il condominio non approva la richiesta, il disabile può installare a proprie spese il servo scala (piattaforma mobile ripiegabile, fissata ai piedi della scala e azionata elettricamente, che consente ai portatori di handicap di raggiungere i piani superiori dell'edificio senza scendere dalla carrozzella) e ogni altra struttura mobile e facilmente rimovibile che ne faciliti i movimenti.

È inoltre possibile modificare l'ampiezza delle porte per rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Queste opere, per le quali è prevista una deroga alla normativa sulle distanze legali, non devono però recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, né possono alterarne il decoro architettonico o renderne talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (in questa ipotesi, quindi, è necessario il consenso di tutti gli altri condomini).

Non si può, invece, pretendere che sia il condominio a realizzare le opere. Nei casi in cui queste vengono realizzate esclusivamente a cura e spese del disabile, gli altri condomini e i loro eredi o aventi causa possono in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese, opportunamente rivalutate, di esecuzione e di manutenzione dell'opera, come previsto dall'articolo 1121 del Cod. civ..

Per l'installazione si può usufruire dei contributi previsti dall'articolo 9, legge 13/1989, mentre le spese di esercizio (per esempio, forza motrice) gravano sul condomino che utilizza il servo-scala.
Se gli interventi sono stati deliberati dall'assemblea, alle spese d'installazione devono contribuire i soli condomini della scala interessata all'intervento, mentre a quelle di esercizio deve contribuire il solo disabile, salvo diverso accordo con gli altri condomini.