AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

BAMBINI

 

La presenza di bambini nell'edificio condominiale, se da un lato contribuisce a rallegrare e vivacizzare l'ambiente (Cortile), per altro verso può essere fonte di dissapori fra i condomini, in termini, per esempio, di immis­sioni rumorose superiori alla normale tollerabilità o di danni alle parti comuni.

L'art. 2048 del Cod. civ. chiama a rispondere i genitori, o il tutore, del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.

Si è liberi da responsabilità soltanto se si prova di non aver potuto impedire il fatto; occorre cioè provare di aver impartito al minore un'educazione adeguata e di avere esercitato su di lui la vigilanza necessaria in relazione all'educazione impartita (nel senso che maggiore deve essere la vigilanza quanto minore è l'educazione data), al fine d'impedire il compimento, da parte del figlio, di fatti illeciti che cagionino danni a terzi: circostanza non ravvisata dal Tribunale di Genova nel caso di due bambini lasciati soli a giocare in un cortile in cui erano ammucchiati materiali edilizi e uno dei due aveva ferito l'altro con una bacchetta di ferro.

Quanto alle immissioni rumorose, esse possono anche dar luogo al reato di lesione personale, come nel caso dell'uso prolungato dei pattini da parte di una bambina che, per allenarsi in vista di gare di pattinaggio, aveva posto in essere, per mesi, una sistematica, quotidiana serie di salti vibranti all'interno dell'abitazione, provocando a un vicino una sin­drome ansioso-depressiva, considerata dai giudici lesione personale.