BAMBINI
La presenza di
bambini nell'edificio condominiale, se da un lato contribuisce a
rallegrare e vivacizzare l'ambiente (Cortile), per altro verso può
essere fonte di dissapori fra i condomini, in termini, per esempio,
di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità o di
danni alle parti comuni.
L'art. 2048 del
Cod. civ. chiama a rispondere i genitori, o il tutore, del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle
persone soggette alla tutela che abitano con essi.
Si è liberi da
responsabilità soltanto se si prova di non aver potuto impedire il
fatto; occorre cioè provare di aver impartito al minore
un'educazione adeguata e di avere esercitato su di lui la vigilanza
necessaria in relazione all'educazione impartita (nel senso che
maggiore deve essere la vigilanza quanto minore è l'educazione
data), al fine d'impedire il compimento, da parte del figlio, di
fatti illeciti che cagionino danni a terzi: circostanza non
ravvisata dal Tribunale di Genova nel caso di due bambini lasciati
soli a giocare in un cortile in cui erano ammucchiati materiali
edilizi e uno dei due aveva ferito l'altro con una bacchetta di
ferro.
Quanto alle
immissioni rumorose, esse possono anche dar luogo al reato di
lesione personale, come nel caso dell'uso prolungato dei pattini da
parte di una bambina che, per allenarsi in vista di gare di
pattinaggio, aveva posto in essere, per mesi, una sistematica,
quotidiana serie di salti vibranti all'interno dell'abitazione,
provocando a un vicino una sindrome ansioso-depressiva, considerata
dai giudici lesione personale.
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