|   BAMBINI   
			La presenza di 
			bambini nell'edificio condominiale, se da un lato contribuisce a 
			rallegrare e vivacizzare l'ambiente (Cortile), per altro verso può 
			essere fonte di dissapori fra i condomini, in termini, per esempio, 
			di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità o di 
			danni alle parti comuni.  
			L'art. 2048 del 
			Cod. civ. chiama a rispondere i genitori, o il tutore, del danno 
			cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle 
			persone soggette alla tutela che abitano con essi.  
			Si è liberi da 
			responsabilità soltanto se si prova di non aver potuto impedire il 
			fatto; occorre cioè provare di aver impartito al minore 
			un'educazione adeguata e di avere esercitato su di lui la vigilanza 
			necessaria in relazione all'educazione impartita (nel senso che 
			maggiore deve essere la vigilanza quanto minore è l'educazione 
			data), al fine d'impedire il compimento, da parte del figlio, di 
			fatti illeciti che cagionino danni a terzi: circostanza non 
			ravvisata dal Tribunale di Genova nel caso di due bambini lasciati 
			soli a giocare in un cortile in cui erano ammucchiati materiali 
			edilizi e uno dei due aveva ferito l'altro con una bacchetta di 
			ferro.  
			Quanto alle 
			immissioni rumorose, esse possono anche dar luogo al reato di 
			lesione personale, come nel caso dell'uso prolungato dei pattini da 
			parte di una bambina che, per allenarsi in vista di gare di 
			pattinaggio, aveva posto in essere, per mesi, una sistematica, 
			quotidiana serie di salti vibranti all'interno dell'abitazione, 
			provocando a un vicino una sindrome ansioso-depressiva, considerata 
			dai giudici lesione personale.    
			
 |