BALCONE
I balconi e il loro
utilizzo sono fonte perenne di discussione: dai panni stesi allo
sgocciolamento dell'acqua usata per annaffiare piante e fiori, alla
caduta di briciole, al "fall out" liberato dalla battitura dei
tappeti, per non parlare delle spese da sostenere quando è
necessario rifarli e magari non tutti i condomini godono di questo
spazio esterno. I balconi non rientrano fra le parti comuni
dell'edificio ma fanno parte integrante dell'appartamento cui si
riferiscono. Alcune parti (per esempio, i decori), in quanto
destinati all'abbellimento della facciata, sono considerati parti
comuni dell'edificio; la differenza, da valutarsi caso per caso,
rileva ai fini della ripartizione delle spese. Non è raro che un
balcone venga trasformato in Veranda. Il balcone va tenuto distinto
dal Lastrico solare di uso esclusivo.
Apertura
È possibile aprire un balcone nella facciata, alle seguenti
condizioni:
• si deve rispettare il decoro architettonico dell'edificio;
• non si deve arrecare danno alle parti comuni o alla proprietà
individuale di uno o più condomini;
• va rispettata la normativa urbanistica e quella sulle distanze fra
costruzioni.
L'apertura di un balcone è consentita anche se questo sporge sul
cortile condominiale, con conseguente occupazione della colonna
d'aria sovrastante la parte comune; occorre però accertare che
l'iniziativa non pregiudichi la normale fruizione o le possibilità
di utilizzazione del cortile da parte degli altri condomini. In
pratica, l'innovazione non deve comportare una sensibile diminuzione
di aria e luce a carico di un condomino o delle parti comuni
dell'edificio.
Una volta accertato che non vi siano controindicazioni (ma sul
decoro architettonico si può sempre discutere), l'innovazione
potrebbe essere introdotta senza autorizzazione dell'assemblea;
autorizzazione che però è consigliabile acquisire (anche perché
potrebbe essere richiesta dal Comune per l'istruzione della
pratica), proprio per evitare possibili contestazioni.
Danni
La distinzione, nell'ambito dei balconi, fra parti comuni e parti
esclusive, si riflette sull'accertamento di chi sia tenuto a
risarcire i danni: il condominio o il singolo proprietario, a
seconda che si tratti di una parte considerata comune o di proprietà
esclusiva. Così, se i decori sono riguardabili come abbellimento dei
soli balconi, del danno risponderà il proprietario; se, invece,
hanno funzione di abbellimento della facciata sono considerati parti
comuni dell'edificio, quindi, toccherà al condominio risarcire il
danno.
Se però il danno è causato direttamente dal proprietario del
balcone, sarà questi a doverlo risarcire, come nel caso del distacco
di un pezzo d'intonaco provocato da una pianta rampicante, da
infiltrazioni dovute all'annaffiatura o da una cattiva manutenzione.
Divieti
Un condomino non può alzare il parapetto del balcone se ciò
compromette il decoro architettonico dell'edificio, né può spostare
in avanti la ringhiera, acquisendo la possibilità, fino a quel
momento preclusa, di affacciarsi sulla sottostante terrazza.
Inoltre, sul balcone non si possono stendere panni se ciò è vietato
dal regolamento del condominio o da quello di polizia urbana, né
attirare animali (per esempio, i piccioni) con mangime o altri
espedienti, con la conseguenza di farvi prendere stabile dimora,
pena il risarcimento degli eventuali danni. Per i panni, in
particolare, il giudice di pace di Caserta ha considerato la loro
sciorinatura sulle ringhiere dei piani inferiori compresa nei limiti
della normale tollerabilità. In ogni caso, non si può occupare con i
panni, anche se non sgocciolanti, la colonna d'aria sovrastante una
proprietà individuale (salvo diritto di servitù). Né si possono
stendere panni sgocciolanti nel cortile condominiale. Altro punto
"caldo" sono i Vasi.
Scale
I balconi di cui fossero dotate le scale, che siano accessibili
unicamente da queste e abbiano una funzione architettonica, oltre a
dare luce e aria, si presume rientrino fra le parti comuni
dell'edificio.
Soletta
La soletta, vale a dire la struttura di sostegno del piano di
calpestio, è in comproprietà con il titolare del balcone
sottostante. Mentre la colonna d'aria compresa fra il piano di
calpestio e la soletta del balcone sovrastante appartiene al
proprietario del balcone sottostante. È possibile installare sulla
soletta sovrastante apparecchi d'illuminazione o farvi vegetare
piante rampicanti. Successivamente, la stessa Cassazione ha distinto
fra balconi aggettanti, cioè sporgenti dal fronte facciata, e
balconi incassati nel corpo dell'edificio o interni a esso,
considerando la soletta in comproprietà nel caso dei balconi
incassati e non nel caso dei balconi aggettanti.
Spese
Le spese occorrenti al rifacimento dei balconi costituenti
pertinenza dei vari appartamenti gravano sui rispettivi proprietari,
con la sola eccezione di quelle relative agli elementi decorativi
(per esempio, i rivestimenti) destinati all'abbellimento della
facciata nel suo insieme e non del singolo balcone, da porsi a
carico del condominio su base millesimale. Rivestimenti e frontalini
(il frontalino è la parte visibile della soletta del balcone) sono
considerati un tutt'uno con la facciata e, quindi, diventano una
parte comune, quando sono destinati all'abbellimento dell'edificio
nel suo insieme. A questa voce di spesa, devono contribuire anche i
condomini i cui appartamenti non siano dotati di balcone o siano
situati su un'altra facciata dell'edificio.
L'indagine volta ad accertare se gli elementi decorativi siano
finalizzati ad abbellire il balcone o non piuttosto la facciata nel
suo insieme deve essere condotta in concreto, in relazione alle
caratteristiche dell'edificio (fra gli elementi decorativi possono
essere compresi, a seconda dei casi, anche le ringhiere e i
divisori). La Corte d'Appello di Napoli per esempio, ha posto le
spese per la riparazione delle colonnine e dei pilastrini che fanno
parte integrante del parapetto dei balconi a carico del proprietario
esclusivo, motivando col fatto che il parapetto assolve alla
funzione primaria di protezione dell'unità immobiliare del
condomino; la Corte d'Appello di Salerno, invece, al pari del
Tribunale di Roma ha posto le spese per il rifacimento dei parapetti
a carico del condominio, insieme ai doccioni (canalini che
allontanano l'acqua dal muro) e alle fasce d'intradosso (superfici
interne delle porte e delle finestre). Anche la verniciatura dei
parapetti, trattandosi di elementi cromatici inseriti nella facciata
e quindi componenti del decoro architettonico dell'edificio, viene
posta dai giudici a carico di tutti i condomini, in base ai
millesimi di proprietà, mentre la spesa richiesta dalla sostituzione
dei gocciolatoi compete al proprietario. Di solito, i rivestimenti
hanno funzione decorativa della facciata: la spesa, quindi, grava su
tutti i condomini, anche su quelli non proprietari di terrazza o
balcone.
In occasione del rifacimento della facciata, l'assemblea può imporre
ai singoli condomini, con la maggioranza richiesta per i lavori
straordinari (in seconda convocazione un terzo dei partecipanti alla
comunione, in rappresentanza di almeno 334 millesimi, ma se si
tratta di lavori particolarmente costosi occorre la maggioranza dei
condomini intervenuti in rappresentanza di almeno 500 millesimi), la
sistemazione dei parapetti dei balconi.
Vasi
Sui parapetti dei balconi si possono collocare vasi di fiori, anche
se ciò sia vietato dal regolamento; i vasi, però, devono essere
contenuti all'interno di fioriere saldamente ancorate alla ringhiera
e non devono creare problemi di stillicidio, ossia di caduta di
acqua ai piani inferiori. Quando il balcone è separato dal sotto
stante locale da una pavimentazione in vetrocemento, non è possibile
collocarvi vasi se chi sta al piano di sotto vanta una servitù per
ricevere luce.
|