AVVISO DI
CONVOCAZIONE
L'assemblea deve
essere preceduta dall'invio agli aventi diritto a parteciparvi, di
un avviso di convocazione che deve giungere almeno cinque giorni
prima, l'avviso deve comprendere l'elencazione dei punti sui quali i
condomini sono chiamati a discutere e deliberare, il cosiddetto
Ordine del giorno.
Comproprietari
Sull'obbligo di convocare tutti i comproprietari di una stessa unità
immobiliare, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente la prova,
anche presuntiva, che l'avviso inviato a uno solo di essi sia stato
portato a conoscenza degli altri per rendere pienamente valida
l'assemblea; così, si presume che, nel caso di comproprietà tra due
coniugi conviventi in pieno accordo e senza contrasto d'interessi
fra loro, la moglie comunichi al marito data e luogo dell'assemblea,
e viceversa. Alla prova per presunzione non si può ricorrere se i
coniugi sono separati o se i comproprietari hanno residenze diverse.
All'assemblea può partecipare un solo soggetto per unità
immobiliare, anche se ci sono più comproprietari.
Forma
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,
della data e dell'ora in cui si terrà l'assemblea in prima e in
seconda convocazione, e l'ordine del giorno, ossia i punti sui quali
i partecipanti sono chiamati a deliberare. L'incompletezza
dell'ordine del giorno comporta l'annullabilità delle delibere.
Se la data indicata sull'avviso manca o è errata, la convocazione
può essere considerata valida se si dimostra che il destinatario
era, di fatto e con certezza, a conoscenza della data • Lo stesso
discorso vale se non erano stati indicati, o lo erano stati
erroneamente, ora e luogo della riunione. È ammesso qualsiasi tipo
di prova, anche per presunzioni. In particolare, se il luogo di
riunione non è stato indicato nell'avviso, e vi è assoluta
incertezza sulla sua ubicazione, o è palesemente inidoneo allo
svolgimento dell'assemblea, l'eventuale delibera che dovesse essere
adottata è nulla.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun condomino,
preferibilmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se
però il regolamento, ma deve essere contrattuale, prevede che debba
essere seguita una particolare forma, è obbligatorio attenervisi,
pena l'annullabilità delle delibere che dovessero essere adottate•
Il Tribunale di Cagliari, tuttavia, ha stabilito che la violazione
del regolamento che preveda l'invio dell'avviso nella forma della
raccomandata con avviso di ricevimento non determina l'invalidità
della delibera quando il diritto del condomino ad avere piena
conoscenza della convocazione non sia stato concretamente leso, come
nel caso in cui si dimostri che l'avviso gli sia stato consegnato a
mano. Se però il regolamento prevede che l'avviso debba essere
spedito a mezzo raccomandata, ci si può rifiutare di ricevere quello
consegnato a mano, ma se viene accettato non si può porre la norma
del regolamento a fondamento dell'atto d'impugnazione della
delibera. La Corte d'Appello di Milano ha ritenuta valida la
convocazione effettuata mediante raccomandate a mano, alcune delle
quali consegnate dalla portinaia ai condomini, che avevano firmato
per ricevuta, e altre inserite nelle rispettive caselle postali.
Se l'avviso è stato inviato per raccomandata non occorre che sia
stato ricevuto personalmente dal destinatario, e neppure occorre che
questi l'abbia letto; l'importante è che l'avviso sia pervenuto a
persona che, per ragioni dei suoi rapporti con il destinatario o per
ragioni di ufficio (si pensi al portiere dello stabile, o al suo
sostituto), sia tenuta a consegnarglielo, o che sia stato depositato
in luogo normalmente destinato a tale scopo, e che di ciò il
condomino destinatario, impiegando l'ordinaria diligenza, abbia
avuto o possa aver avuto notizia.
Non è, invece, considerata legittima l'affissione dell'avviso di
convocazione in bacheca, anche se l'affissione sia stata
accompagnata dall'invio dell'avviso a mezzo raccomandata e questa è
pervenuta fuori termine. L'avviso deve essere inviato a tutti i
partecipanti, nessuno escluso, anche se titolari di una quota
millesimale minima. Vanno convocati anche i soggetti che si trovano
in conflitto d'interessi con il condominio e quelli eventualmente
residenti in altra città o all'estero, salvo che abbiano comunicato
all'amministratore la nomina di un delegato.
L'omesso invio dell'avviso anche a un solo condomino rende
annullabili le eventuali delibere adottate; l'assemblea, infatti,
non può deliberare validamente se non risulta che tutti i condomini
sono stati convocati (sesto comma, articolo 1136 del Cod. civ.). Se
però, pur in presenza di questa irregolarità, l'assemblea adotta una
delibera e questa non viene impugnata entro 30 giorni, diventa
valida e vincolante per tutti i condomini; il termine, stabilisce il
terzo comma dell'articolo 1137 del Cod. civ., decorre dalla stessa
data della delibera per i dissenzienti e dalla data della
comunicazione per gli assenti.
Vi sono però dei casi in cui, nonostante l'omesso invio dell'avviso
di convocazione, l'assemblea è valida: se sono presenti tutti gli
aventi diritto, o se si dimostra altrimenti (per esempio, facendo
firmare e datare ai condomini un avviso collettivo) che tutti hanno
avuto notizia della convocazione in tempo utile per partecipare alla
riunione (almeno cinque giorni prima). In particolare, il Tribunale
di Prato ha ritenuto legittima l'omissione dell'avviso di
convocazione nei confronti del condomino che aveva partecipato a
un'assemblea auto-convocata, e firmato il verbale in cui la riunione
veniva riconvocata per altra data, per deliberare sull'ordine del
giorno pure indicato nel verbale.
Termine
L'avviso di convocazione deve essere spedito per tempo, in modo che
giunga al destinatario almeno cinque giorni prima di quello in cui
si terrà l'assemblea. Questo termine, previsto dal terzo comma
dell'articolo 66 delle Disposizioni attuative e transitorie del Cod.
civ., decorre dal giorno successivo a quello di ricezione
dell'avviso e comprende il giorno fissato per l'assemblea: così, se
questa è stata convocata per il giorno 25, l'avviso deve essere
recapitato entro il 20. Il regolamento del condominio può però
prevedere un termine diverso: sia più breve sia più lungo.
Il termine deve essere osservato anche in caso di convocazione
diretta da parte dei condomini che corre dal giorno di ricezione
dell'avviso, non da quello di spedizione. Se l'avviso è stato
recapitato nei tempi previsti, la circostanza che il destinatario
abbia respinto la raccomandata, o non l'abbia ritirata, è
irrilevante. Il condomino, poi, che abbia ricevuto l'avviso fuori
termine, ma che abbia partecipato all'assemblea, non può eccepire il
mancato rispetto del termine, poiché la sua presenza all'assemblea
sana il vizio di convocazione. La Cassazione ha ritenuto corretto il
comportamento dell'amministratore che aveva messo tempestivamente,
ossia rispettando il termine di 5 giorni, l'avviso nella cassetta
della posta; nel caso esaminato, però, è stato provato che il
destinatario consultava assiduamente la presenza di corrispondenza
(3/2/1999, n. 875). È comunque sconsigliabile seguire questa
modalità.
Il mancato rispetto del termine comporta l'annullabilità delle
delibere adottate dall'assemblea sia in prima sia in seconda
convocazione, stante il rapporto di dipendenza, temporale e logico,
fra le due riunioni.
Se pur in presenza di un avviso recapitato fuori termine per la
prima convocazione, andata deserta, ma in tempo utile per la
seconda, le delibere vengono adottate in questa sede con la
maggioranza richiesta per la prima convocazione, sono valide.
Trasferimento di
un condomino
Non è raro, specialmente nei megacondomini, che il destinatario
risulti trasferito dal precedente domicilio. Nel qual caso
l'amministratore, al fine di assicurare una regolare convocazione
dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite
dall'ordinaria diligenza per rintracciare il condomino non più
presente al precedente recapito. Dal punto di vista pratico, nel
caso di condomino già residente nella città sede del condominio, si
possono attingere informazioni presso l'Ufficio anagrafe del Comune,
mentre se risiedeva in altra città ci si può rivolgere a un'agenzia
di disbrigo pratiche, in entrambi i casi addossando il relativo
costo al condomino resosi irreperibile.
Un caso estremo è quello della morte di un condomino. In tale
ipotesi, se l'amministratore è a conoscenza dell'evento ma non degli
eredi, non è obbligato a fare alcuna ricerca, e quindi non è tenuto
ad inviare alcun avviso di convocazione, fino a quando gli eredi non
si siano manifestati.
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