AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

AUTOCLAVE

 

Il problema della carenza di acqua ai piani alti dell'edificio può essere risolto dall'installazione di un'autoclave condominiale. L'introduzione di questo servizio può essere deliberata con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione). La spesa deve essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà, indipendentemente dall'altezza di ciascun piano dal suolo e dal fatto che alcuni condomini traggano o meno vantaggio dall'impianto. Se, nonostante ripetuti solleciti, l'assemblea non si preoccupa di risolvere il problema (di vitale importanza poiché l'erogazione di acqua nelle unità immobiliari è un servizio essenziale), si può chiedere l'intervento del giudice. L'autoclave condominiale può essere collocata in cortile anche se avvantaggia tutti i condomini tranne uno, se questi ne riceve un pregiudizio limitato. Se poi un'unità immobiliare (per esempio, un negozio) non è servita dall'impianto, il proprietario non è tenuto a contribuire alla spesa.
 

Autonoma
Il condomino può, assumendosene la spesa, installare un'autoclave autonoma, ma a condizione che l'innovazione non comporti una riduzione dell'afflusso di acqua nelle altre unità immobiliari. L'impianto può essere collocato in cortile, a condizione di non precludere agli altri condomini l'utilizzo di questa parte comune e di non alterarne la destinazione; alle stesse condizioni l'autoclave autonoma può essere collocata nell'intercapedine condominiale. Relativamente all'androne condominiale, la Cassazione ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva consentito l'installazione dell'autoclave in una zona altrimenti non utilizzabile di questa parte comune dell'edificio.
 

Rinuncia
Il principio sancito dall'articolo 1118 del Cod. civ., per il quale il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle cose comuni, sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla loro conservazione, con aggravio a carico degli altri, non trova applicazione per quegli impianti che possono considerarsi superflui. Pertanto, se l'impianto idrico pubblico è perfettamente efficiente anche ai piani alti dell'edificio, si può legittimamente rinunciare all'autoclave. Se, invece, l'impianto è indispensabile, si è tenuti a concorrere alla spesa in base ai millesimi di proprietà, a meno che gli altri condomini, all'unanimità, non esonerino alcuni proprietari dalla contribuzione. Per la Corte d'Appello di Napoli si può rinunciare se c'è una riduzione delle spese di gestione e quindi un minore onere per gli altri condomini che intendono continuare a utilizzare l'impianto.
 

Sostituzione
La spesa occorrente alla sostituzione dell'autoclave va suddivisa fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, essendo ininfluente la circostanza che l'edificio sia composto da più piani, serviti in misura differente. In occasione della sostituzione dell'autoclave i condomini in precedenza non collegati all'impianto possono chiedere di allacciarvisi, ma devono ottenere il via libera di chi già usufruiva del servizio.
 

Spese di esercizio
In mancanza di un regolamento che disponga altrimenti, o di diverso accordo fra i condomini, per la suddivisione della spesa richiesta dal funzionamento dell'autoclave si può applicare il secondo comma dell'articolo 1123 del Cod. civ., per il quale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne; appare pertanto corretto adottare il criterio previsto per scale e ascensore, escludendo però le unità immobiliari non servite dall'impianto.
Dovendosi, in particolare, tener conto della diversa energia occorrente a sollevare l'acqua ai diversi piani, è giusto suddividere la spesa per metà in base ai valori millesimali di ciascuna unità immobiliare e per metà in base all'altezza di ciascun piano dal suolo (paga di più chi sta più in alto). Per il Pretore di Pordenone la spesa occorrente al sollevamento dell'acqua va ripartita in base alla superficie reale di ciascuna unità immobiliare.