ASSEMBLEA
L’assemblea è l'organo sovrano della vita
condominiale: come un piccolo Parlamento, ha poteri normativi (per
esempio, quando approva il regolamento), ma anche amministrativi, di
controllo e organizzativi della vita comune. È un organo di
democrazia diretta: la volontà espressa dalla maggioranza, infatti,
ha poteri vincolanti anche per i condomini dissenzienti o per quelli
che non hanno partecipato alla seduta. Questo, ovviamente, se sono
state rispettate le maggioranze previste e se le decisioni adottate
non infrangono le norme di legge o del regolamento condominiale. Il
potere dell'assemblea non è assoluto, ma è circoscritto all'uso e al
godimento delle parti e dei servizi comuni. I compiti dell'assemblea
sono molteplici e coinvolgono l'intera vita condominiale.
Ecco, comunque, quelli
principali:
1) nominare, confermare o revocare l'amministratore e fissarne
l'eventuale compenso;
2) approvare il preventivo delle spese e la relativa ripartizione
tra i condomini;
3) approvare il rendiconto annuale dell'amministratore e decidere
sull'impiego dell' eventuale residuo attivo della gestione;
4) decidere in merito alle opere straordinarie, accantonando
eventualmente un fondo speciale;
5) decidere se avviare una lite giudiziaria o resistere a una causa
intentata
contro il condominio.
L’assemblea può, limitatamente ad alcuni aspetti, delegare i propri
poteri a un gruppo ristretto di condomini. Il Tribunale di Roma, per
esempio, ha riconosciuto questa possibilità relativamente all'esame
dei preventivi e alla scelta dell'impresa cui affidare dei lavori
sulle parti comuni dell'edificio. All'assemblea si può partecipare
personalmente o per Delega.
Convocazione
La legge non stabilisce una cadenza precisa; è però buona norma
stabilire, magari approvando una specifica delibera, che l'assemblea
venga convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio. L’assemblea può essere convocata anche se
non sono state ancora predisposte le tabelle millesimali, dal
momento che, attraverso un eventuale giudizio, è possibile
stabilire, sia pure a posteriori, se in assemblea erano state
raggiunte le richieste maggioranze. Alla convocazione deve
provvedere l'amministratore (ancorché dimissionario), di sua
iniziativa. In via straordinaria l'assemblea può essere convocata,
sempre dall'amministratore, ma su specifica richiesta di almeno due
condomini in rappresentanza di un sesto del valore dell'edificio
(167,77 millesimi). Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, senza che l'amministratore abbia provveduto, i
richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
Nei condomini
sprovvisti di amministratore la convocazione può avvenire si tratti
di assemblea ordinaria o straordinaria su iniziativa di ciascun
condomino o di un suo rappresentante munito di procura notarile, i
cui estremi è bene specificare nell'avviso di convocazione.
L’assemblea deve essere preceduta dall'invio, agli aventi diritto a
parteciparvi, di un Avviso di Convocazione che deve essere
recapitato almeno cinque giorni prima. È valida l'assemblea alla
quale non sia presente, oppure non sia stato invitato,
l'amministratore che non sia anche condomino, com'è valida
l'assemblea che non sia stata preceduta da formale convocazione, se
però sono presenti tutti gli aventi diritto.
La convocazione può essere diramata con qualsiasi forma idonea al
raggiungimento dello scopo, e può essere provata anche da univoci
elementi dai quali risulti che il condomino ha, in concreto,
ricevuto la notizia. Il Tribunale di Milano, per esempio, ha
ritenuto legittima la prassi, invalsa in un condominio, di diramare
la convocazione per telefono. La mancata adozione della forma
scritta, però, in caso di contestazione può rendere difficile
provare che gli interessati erano stati messi al corrente della
riunione, e che era stato rispettato il termine di cinque giorni. È
quindi preferibile usare la forma scritta.
Se l'immobile viene venduto, donato o trasferito in successione, dal
momento in cui l'evento è stato comunicato al condominio,
l'acquirente, il donatario e l'erede acquistano lo stato giuridico
di condomino e quindi il diritto di essere convocati e di
partecipare alle assemblee.
In genere la prima convocazione viene fissata a una data e,
soprattutto, a un'ora improbabili, proprio per scoraggiare la
partecipazione e mandare deserta l'assemblea. Si può così usufruire
delle maggioranze inferiori previste per la seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un
giorno, anche se non è detto che l'intervallo non possa essere
inferiore alle 24 ore. È stata considerata valida addirittura
l'intesa con la quale tutti i condomini avevano stabilito di
riunirsi a una determinata data direttamente in seconda
convocazione, omettendo la prima, proprio per fruire di una
maggioranza meno elevata ed evitare quindi di partecipare a una
riunione nella quale avrebbero assistito a un nulla di fatto. Per
scongiurare possibili impugnazioni è preferibile, però, procedere
alla convocazione in maniera formalmente corretta. Nulla vieta che
l'amministratore informi verbalmente (o tramite una comunicazione
separata da allegare all'avviso) che, vista la difficoltà di
costituire un'assemblea in prima convocazione, i partecipanti sono
pregati d'intervenire direttamente alla seconda.
Affinché si possa tenere l'assemblea in seconda convocazione non
occorre che si sia tenuta la prima, se questa è andata deserta per
mancanza del numero legale. Né occorre che la circostanza risulti
dal verbale.
Delega
All'assemblea si può partecipare direttamente o tramite un
rappresentante. Il regolamento non può vietare l'uso delle deleghe
questa eventualità, infatti, è prevista dall'articolo 67 delle
disposizioni attuative e transitorie del Cod. civ. , ma può
prevedere un limite massimo al numero di condomini rappresentabili
da una stessa persona: la Cassazione, per esempio, ha ritenuto
valida la clausola, contenuta nel regolamento, con la quale si
disponeva che un condomino non potesse assumere la rappresentanza di
più di due colleghi. Il Tribunale di Milano ha a sua volta sancito
la validità della clausola che limitava il potere di rappresentanza
a un solo condomino. Se una persona partecipa all'assemblea, e vota,
con un numero di deleghe superiore a quello consentito dal
regolamento, la delibera che dovesse essere adottata è annullabile
per vizio nel procedimento di formazione. Il rappresentante, in
mancanza di un espresso divieto, ha a sua volta il diritto di
sub-delegare i poteri a un terzo. Un altro "paletto" che può essere
posto dal regolamento (ma solo se contrattuale) è stabilire che il
rappresentante appartenga a una determinata categoria: per esempio,
che si tratti di un condomino o di un parente della persona
rappresentata. L'amministratore può rifiutarsi di ricevere deleghe,
ma se accetta di rappresentare uno o più condomini in assemblea
deve, sia per una questione di stile sia per evitare un conflitto
d'interessi, astenersi dalle votazioni riguardanti la sua eventuale
riconferma, il compenso, l'approvazione o meno del suo operato e la
sua responsabilità. Il rappresentante partecipa all'assemblea a
pieno titolo e può votare per sé in un modo e a nome del delegante
in un altro.
Per evitare possibili contestazioni è preferibile che la delega
venga conferita per iscritto (il testo è in genere riprodotto in
calce all' Avviso di convocazione), anche se la Cassazione ha
stabilito che per gli affari di ordinaria amministrazione (fra
questi l'approvazione delle tabelle millesimali) la delega può
essere conferita anche verbalmente. La prova dell'esistenza
dell'oggetto e dei limiti del mandato può essere acquisita con ogni
mezzo, anche con presunzioni.
Se invece la delibera ha per oggetto limitazioni al diritto dei
condomini sulla proprietà esclusiva (per esempio, il divieto di
adibire gli appartamenti a determinate attività), la delega deve
essere conferita per iscritto come stabilito dagli articoli 1392 e
1350 del Cod. civ.: con atto pubblico o con scrittura privata, a
seconda della forma richiesta dall'atto oggetto di delibera. La
delibera adottata in presenza di un difetto di rappresentanza di uno
o più condomini non è nulla ma annullabile, e comunque ratificabile
dall'assemblea. Legittimato a far valere i vizi della delega è il
condomino delegante o quello che si ritenga falsamente
rappresentato, ma non gli altri condomini.
Discussione
E’ possibile evitare che la seduta si protragga oltre illecito
mettendo ai voti una mozione d'ordine per stabilire un limite al
numero e alla durata degli interventi. Se a un condomino viene
impedito di partecipare alla discussione l'assemblea è ugualmente
valida ma l'escluso può impugnare la delibera. Nell'ipotesi, però,
di convocazione di un'unica assemblea per decidere su una serie di
questioni, alcune delle quali riguardanti solo una parte dei
condomini, i soggetti eventualmente non legittimati a votare su un
argomento che non li riguarda non possono, attraverso la
partecipazione alla discussione che precede la votazione, influire
sull'esito di questa. Nel caso di unità immobiliare in comproprietà
all'assemblea può partecipare un solo proprietario.
Locazione
Se l'unità immobiliare è stata data in locazione, il conduttore,
come previsto dall'articolo 10 della legge n. 392 del 27/07/1972
sull'equo canone, ha diritto di voto al posto del proprietario
quando l'assemblea deve decidere sulle spese e sulle modalità di
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento
dell'aria. Inoltre può intervenire, ma senza diritto di voto, quando
è in gioco qualche modifica degli altri servizi comuni. La
convocazione deve essere comunque inviata al proprietario che, a sua
volta, avviserà il conduttore; il condominio, infatti, è estraneo al
rapporto di locazione. Se però non l'avvisa, o se la comunicazione
arriva fuori termine, il conduttore non può, per la stessa ragione
di estraneità del condominio al rapporto locatizio, impugnare la
delibera.
Per la Corte d'Appello di Genova l'onere di convocare il conduttore
grava sul locatore solo nel caso in cui questi non ne abbia
comunicato il nominativo all'amministratore. Questa stessa sentenza
ha stabilito che il termine di cinque giorni per la convocazione
dell'assemblea non si applica ai rapporti fra il condomino-locatore
e il conduttore; questi può comunque agire nei confronti del
locatore (ma non del condominio, per la ragione di cui sopra) per il
risarcimento degli eventuali danni derivanti dal fatto di non essere
stato avvisato.
Maggioranza
La democrazia del condominio prevede sempre il rispetto di una
doppia maggioranza: quella cosiddetta per teste, ossia basata sul
numero dei presenti (direttamente o per delega) e quella basata sul
valore della proprietà di ciascuno, espresso in millesimi. Le
delibere, infatti, per essere valide, devono essere approvate da un
certo numero di partecipanti all'assemblea, in rappresentanza di una
certa caratura millesimale; è, questa, una cautela finalizzata a
evitare che un singolo condomino, proprietario di più unità
immobiliari, possa determinare da solo l'indirizzo della gestione
condominiale, calpestando i diritti degli altri. In assemblea,
quindi, chi è proprietario di più unità immobiliari conta per una
sola persona ma, naturalmente, si sommano tutti i millesimi di cui è
titolare. Di contro, è ininfluente che le quote millesimali facenti
capo alla minoranza dissenziente superino quelle riconducibili alla
maggioranza. Il regolamento, ancorché contrattuale, che prevedesse
una maggioranza riferita ai soli millesimi sarebbe inefficace, in
quanto in contrasto con l'articolo 1136 del Cod. civ., norma
considerata inderogabile dal successivo articolo 1138. È possibile,
invece, prevedere una maggioranza superiore rispetto a quella
richiesta dalla legge, perché ciò garantisce una più ponderata
deliberazione e una maggiore dialettica nel dibattito assembleare.
Ai fini del calcolo della maggioranza non si deve tener conto dei
condomini (e relativi millesimi) che si fossero astenuti dalla
votazione. Se poi l'assembla dovesse deliberare se fare o meno causa
a uno o più condomini, questi devono astenersi dal voto, trattandosi
di una situazione che li vede in conflitto d'interessi nei confronti
del condominio.
Prima di dare il via ai lavori l'amministratore deve accertare
l'esistenza della maggioranza necessaria alla regolare costituzione
dell'assemblea: il cosiddetto numero legale o quorum. Se non si
raggiunge il numero legale la seduta non può essere dichiarata
aperta. L'eventuale allontanamento di un condomino dopo la verifica
del quorum è però ininfluente ai fini del regolare svolgimento
dell'assemblea.
Il quorum varia a seconda che si tratti di assemblea di prima o di
seconda convocazione, di assemblea ordinaria o straordinaria, di
accertare la regolare costituzione dell'assemblea o la validità di
una delibera.
Maggioranza per aprire la seduta
La verifica del quorum richiesto per la regolare costituzione
dell'assemblea, vale a dire affinché la seduta possa essere
dichiarata aperta, è necessariamente preliminare rispetto allo
svolgimento di qualsivoglia attività decisionale.
Questa maggioranza viene espressamente indicata dal cod. civ., ma
limitatamente alla prima convocazione, nella presenza di almeno due
terzi dei condomini, in rappresentanza di almeno due terzi del
valore dell'edificio (in pratica almeno 667 millesimi). Nulla è
detto, invece, circa la maggioranza occorrente in seconda
convocazione; a questa lacuna ha però sopperito la giurisprudenza,
che identifica il quorum nella presenza di almeno un terzo dei
condomini, in rappresentanza di almeno 334 millesimi di proprietà.
Se una delibera era stata adottata in prima convocazione senza che
sussistesse la maggioranza richiesta affinché la seduta potesse
essere dichiarata aperta, non può essere modificata in seconda
convocazione: è infatti necessario provvedere a una nuova
convocazione dell'assemblea.
Maggioranze
per deliberare
La maggioranza richiesta per deliberare validamente è più alta in
prima convocazione che in seconda e proprio per questo, di regola,
l'assemblea si pronuncia alla seconda chiamata.
Le delibere che attengono alla normale vita condominiale devono
essere adottate: in prima convocazione con il voto favorevole della
metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di
almeno 500 millesimi, e in seconda convocazione con il voto
favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio (non, quindi,
dei presenti all'assemblea), in rappresentanza di almeno un terzo
del valore dell'edificio (334 millesimi). Alcune delibere, in
considerazione del loro peso sulla vita condominiale (per esempio
nomina e revoca dell'amministratore, riparazioni straordinarie di
notevole entità, modifica del regolamento) richiedono invece il voto
favorevole della metà più uno degli intervenuti in assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi anche in seconda
convocazione. Maggioranze ancora più elevate sono necessarie per le
innovazioni: gli interventi per migliorare o rendere più comodo
l'uso delle cose comuni, per esempio, devono essere approvati dalla
maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di due
terzi (667) dei millesimi.
Se la delibera ha per oggetto un servizio che interessa solo alcuni
condomini (per esempio, quelli le cui unità immobiliari affacciano
su una delle molte scale dell'edificio), la maggioranza deve essere
rapportata ai condomini interessati e ai relativi millesimi.
Ai fini del calcolo della maggioranza non si deve tener conto dei
condomini (e relativi millesimi) che si sono astenuti dalla
votazione (la circostanza deve risultare dal verbale); essi,
infatti, sostanzialmente non hanno approvato la delibera, e la
circostanza che al momento del voto abbiano formulato riserva da
sciogliere dopo la seduta è ininfluente. Se un condominio non ha
votato perché indotto dall'amministratore ad astenersi sulla base
del presupposto errato che non ne avesse diritto, la delibera è
annullabile, ma se la si vuole impugnare con esito favorevole è bene
pretendere che la circostanza venga messa a verbale, in modo da
poterla provare nel corso del relativo giudizio.
Maggioranze
ridotte
Alcune leggi hanno introdotto maggioranze speciali, di solito
ridotte rispetto a quelle normalmente previste. È il caso del
risparmio energetico (. Riscaldamento centralizzato),
dell'eliminazione delle. Barriere architettoniche e della
costruzione di parcheggi pertinenziali.
Presidente
Una volta che l'assemblea sia stata validamente insediata, di regola
vengono nominati un presidente, con il compito di dirigere la
seduta, e un segretario, con la funzione di redigere il verbale. Si
tratta di due figure non previste dalla legge, ma nate dalla pratica
per snellire e velocizzare i lavori; pertanto le eventuali delibere
adottate senza che sia stato nominato il presidente, o in presenza
di una nomina irregolare, non possono essere impugnate per questi
motivi. Lo stesso discorso vale per il segretario.
Viene nominato presidente, preferibilmente, un condomino che vive da
molti anni nel condominio e che ne conosce i problemi, mentre come
segretario può essere designato lo stesso amministratore.
Rinvio
Se si rende necessario rinviare l'assemblea di seconda convocazione
occorre procedere a nuova convocazione, con conseguente
comunicazione dell'avviso a tutti i condomini, pena l'invalidità
dell'assemblea.
Ritardo nell'inizio dei lavori
L'assemblea i cui lavori abbiano inizio dopo la mezzanotte del
giorno per il quale era stata convocata può, in particolari
circostanze, essere ritenuta valida; il Tribunale di Napoli, per
esempio, ha ritenuto valida l'assemblea di un supercondominio
iniziata dopo le ore ventiquattro del giorno per il quale era stata
convocata, poiché il ritardo era stato determinato dal protrarsi
dell'assemblea particolare di uno dei fabbricati e la circostanza
era a conoscenza di tutti i partecipanti all'assemblea del
supercondominio.
Seduta
fiume
Se l'assemblea non riesce a portare a termine il suo compito in una
sola riunione deve essere riconvocata, con conseguente obbligo di
rispettare il termine di cinque giorni. Un rimedio per evitare
questo tipo di situazione è suggerito dalla sentenza della
Cassazione: i Giudici hanno infatti riconosciuto valida la
convocazione fatta con un unico avviso, nel quale venivano già
fissate le riunioni successive, in modo da assicurare continuità
allo svolgimento dell'assemblea in tempi brevi, senza necessità di
ulteriori adempimenti formali.
Usufruttuario
Nel caso in cui la nuda proprietà dell'unità immobiliare appartenga
a un soggetto e l'usufrutto a un altro, cambiano le regole
assembleari. Il diritto di voto spetta all'usufruttuario per gli
affari relativi all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni. Per le delibere, invece,
riguardanti innovazioni, ricostruzioni, opere di manutenzione
straordinaria, il diritto di partecipare all'assemblea spetta al
nudo proprietario. Di conseguenza devono essere convocati l'uno,
l'altro o entrambi, a seconda del tipo di delibera da adottare.
Voto
Ogni condomino ha diritto a un voto, indipendentemente dalla
consistenza della sua quota, ancorché formata da diverse unità
immobiliari. Naturalmente il diverso peso della quota si farà
sentire quando si tratterà di calcolare la maggioranza in base ai
millesimi. Per quanto attiene alle modalità di espressione, il voto
deve essere palese, allo scopo d'individuare i condomini che hanno
interesse a impugnare le delibere e può essere formulato anche dal
condomino che intervenga con ritardo all'assemblea, ma a condizione
che ciò si verifichi prima della chiusura del verbale. In ogni caso
la nullità di un voto che non incida sul richiesto quorum non
invalida la decisione. La delibera, invece, che venga adottata con
il consenso determinante di un condomino che non aveva il diritto di
votare è radicalmente nulla.
Se un condomino si allontana dall'assemblea anticipando il proprio
voto su una delibera, o dichiarando di rimettersi alla maggioranza,
il voto non può essere considerato valido. Può anche accadere che il
condomino allontanatosi prima del voto confermi successivamente la
volontà espressa dalla maggioranza. Questa dichiarazione, però, può
valere solo come rinuncia a impugnare la delibera che si presentasse
invalida se il suo voto era determinante ai fini del quorum, ma gli
altri condomini, assenti o dissenzienti, potrebbero a loro volta
impugnare la decisione.
Il Tribunale di Varese ha considerato come se avesse votato a favore
il condomino che, pur non presente all'assemblea, aveva predisposto
e sottoposto alla stessa una nuova tabella millesimale per il
riparto delle spese.
Il voto espresso dal condomino che si trovi in una situazione di
conflitto d'interessi con il condominio non deve essere calcolato,
per cui la delibera è valida solo se, una volta detratto il suo voto
e i relativi millesimi, esiste ugualmente la richiesta maggioranza.
Può trattarsi di un conflitto d'interessi anche soltanto potenziale,
come nel caso dell'amministratore che, delegato da un condomino
senza alcun vincolo nella manifestazione del voto, partecipi
all'assemblea chiamata a deliberare sulla sua riconferma e/o
sull'approvazione del bilancio.
La situazione di conflitto d'interessi che riguarda il delegato non
si estende automaticamente al delegante, a meno che non si accerti
che questi non era a conoscenza della situazione; si deve infatti
presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato
anche il proprio interesse e l'abbia ritenuto conforme a quello
portato dal delegato.
Se a un condomino che ne aveva il diritto è stato impedito di
votare, la relativa delibera è radicalmente nulla e la nullità può
essere fatta valere da ogni condomino, anche se presente e
consenziente.
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