APPALTO
Il condominio è solito ricorrere all'appalto con
sempre maggiore frequenza per l'esecuzione di opere o la prestazione
di servizi: si tratti di commissionare un intervento straordinario o
di affidare la conduzione dell'impianto di ascensore o di
riscaldamento. Per non parlare della gestione della pulizia delle
parti comuni o della manutenzione dei giardini. Capita
frequentemente che perfino il servizio di portineria venga dato in
appalto. L'articolo 1655 del Cod. civ. definisce l'appalto come "il
contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".
Committente è il condominio attraverso l'amministratore chiamato a
firmare il contratto con la controparte, l'appaltatore, che si
obbliga a eseguire l'opera o a fornire il servizio. Di solito la
scelta dell'impresa che realizzerà i lavori compete all'assemblea,
sulla base delle proposte raccolte dall'amministratore.
L'amministratore ha l'obbligo di vigilare sulla buona riuscita dei
lavori e sulla corretta esecuzione del contratto, anche se
l'assemblea gli ha affiancato un direttore dei lavori. Se
l'amministratore stipula un contratto d'appalto senza
l'autorizzazione dell'assemblea o, comunque, andando oltre i suoi
compiti, il contratto non produce effetti nei confronti del
condominio.
Danni e vizi
L'amministratore deve, a pena di decadenza, denunciare
all'appaltatore vizi e difformità entro 60 giorni dalla scoperta
(articolo 1667 del Cod. civ.), altrimenti è responsabile nei
confronti del condominio. Egli può agire autonomamente nei confronti
dell'appaltatore se i vizi riguardano le parti comuni, ma per il
risarcimento dei danni causati dalla non corretta esecuzione dei
lavori può attivarsi anche un condomino. Se però la cattiva
esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea ha causato danni a
un condomino, questi può agire soltanto nei confronti
dell'appaltatore, non essendo configurabile una responsabilità dei
condomini per il solo fatto di aver scelto un appaltatore anziché un
altro. Per deliberare l'eventuale sostituzione dell'appaltatore
incaricato di eseguire lavori straordinari sull'edificio
condominiale è necessaria la stessa maggioranza prevista
dall'articolo 1136 del Cod. civ. per deliberare l'effettuazione di
lavori straordinari di notevole entità: metà più uno degli
intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi
di proprietà.
Ritenuta d'acconto
La legge finanziaria per il 2007 ha inserito il condominio fra i
sostituti d'imposta; ha infatti istituito una ritenuta d'acconto del
10% sui corrispettivi pagati dal condominio per prestazioni relative
a contratti di appalto di opere o servizi, con l'amministratore
tenuto a trattenere e a versare al Fisco il relativo importo.
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