AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

ANTENNE

 

Radioamatore
Il condomino radioamatore può installare sul lastrico solare o sul tetto condominiale un'antenna ricetrasmittente. Deve però essere munito di autorizzazione amministrativa e l'installazione non deve arrecare danni al tetto o al lastrico o impedire agli altri condomini di fare pari uso di questa parte comune dell'edificio.
 

Ripetitore per telefonia cellulare
Visto il grande successo ottenuto dalla telefonia cellulare e la conseguente diffusione degli appositi ripetitori sui tetti degli edifici, sono numerosi i condomini alle prese con questo problema.
Poiché l'installazione dell'impianto configura l'imposizione di una servitù sull'edificio condominiale in cambio di un canone, la delibera va approvata all'unanimità. Tra condomino e azienda telefonica deve essere stipulato un contratto di locazione commerciale, regolata dall'articolo 27 e seguenti della legge 27/7/1978, n. 392.
Meglio, prima di concedere l'autorizzazione, verificare che il ripetitore non interferisca con le normali apparecchiature elettriche esistenti nel caseggiato (televisori, impianti di allarme) e, soprattutto, che le onde prodotte non siano suscettibili di arrecare danni alla salute degli occupanti l'edificio. L'installazione può essere bloccata anche con richiesta al giudice di provvedimento di urgenza, stante la potenziale pericolosità delle emissioni elettromagnetiche e il conseguente deprezzamento dell'immobile. L'iniziativa potrebbe essere contestata anche dai condomini degli edifici limitrofi; questi, infatti, se la posa in opera non è stata autorizzata dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione (a seconda della zona di competenza), o se le emissioni elettromagnetiche dovessero superare i limiti di legge, possono impedire l'installazione (la misurazione delle emissioni elettromagnetiche è affidata all'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambientale). Il singolo condomino può installare sul tetto un'antenna telefonica e relativi cablaggi, anche senza autorizzazione dell'assemblea. Deve però trattarsi d'impianto di modeste dimensioni e quindi non lesivo del decoro architettonico, della stabilità e della destinazione d'uso della parte comune sulla quale viene installato; consigliabile, però, proprio per evitare possibili contestazioni del tipo sopra indicato, acquisire l'autorizzazione dell'assemblea.