ANTENNE
Radioamatore
Il condomino radioamatore può installare sul lastrico solare o sul
tetto condominiale un'antenna ricetrasmittente. Deve però essere
munito di autorizzazione amministrativa e l'installazione non deve
arrecare danni al tetto o al lastrico o impedire agli altri
condomini di fare pari uso di questa parte comune dell'edificio.
Ripetitore per
telefonia cellulare
Visto il grande successo ottenuto dalla telefonia cellulare e la
conseguente diffusione degli appositi ripetitori sui tetti degli
edifici, sono numerosi i condomini alle prese con questo problema.
Poiché l'installazione dell'impianto configura l'imposizione di una
servitù sull'edificio condominiale in cambio di un canone, la
delibera va approvata all'unanimità. Tra condomino e azienda
telefonica deve essere stipulato un contratto di locazione
commerciale, regolata dall'articolo 27 e seguenti della legge
27/7/1978, n. 392.
Meglio, prima di concedere l'autorizzazione, verificare che il
ripetitore non interferisca con le normali apparecchiature
elettriche esistenti nel caseggiato (televisori, impianti di
allarme) e, soprattutto, che le onde prodotte non siano suscettibili
di arrecare danni alla salute degli occupanti l'edificio.
L'installazione può essere bloccata anche con richiesta al giudice
di provvedimento di urgenza, stante la potenziale pericolosità delle
emissioni elettromagnetiche e il conseguente deprezzamento
dell'immobile. L'iniziativa potrebbe essere contestata anche dai
condomini degli edifici limitrofi; questi, infatti, se la posa in
opera non è stata autorizzata dal Comune, dalla Provincia o dalla
Regione (a seconda della zona di competenza), o se le emissioni
elettromagnetiche dovessero superare i limiti di legge, possono
impedire l'installazione (la misurazione delle emissioni
elettromagnetiche è affidata all'ARPA, Agenzia Regionale Protezione
Ambientale). Il singolo condomino può installare sul tetto
un'antenna telefonica e relativi cablaggi, anche senza
autorizzazione dell'assemblea. Deve però trattarsi d'impianto di
modeste dimensioni e quindi non lesivo del decoro architettonico,
della stabilità e della destinazione d'uso della parte comune sulla
quale viene installato; consigliabile, però, proprio per evitare
possibili contestazioni del tipo sopra indicato, acquisire
l'autorizzazione dell'assemblea.
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