ANTENNA TELEVISIVA
Autonoma
Il condomino può far installare un'antenna sul tetto o sul balcone
(basta il normale abbonamento tv, decreto legislativo 11/2/1997, n.
55), dal momento che, anche attraverso questo semplice intervento,
si attua il principio della libertà d'informazione, derivato dal
diritto di libertà di manifestazione del pensiero sancito
dall'articolo 21 della Costituzione. Lecito installare un'antenna
autonoma anche se c'è quella centralizzata, a condizione di non
pregiudicare l'uso, da parte degli altri condomini, della parte
comune di edificio interessata (per esempio, il lastrico solare) e
di non arrecare un qualsiasi pregiudizio apprezzabile e rilevante:
come l'alterazione del decoro architettonico. Stesso discorso per
un'antenna radiofonica o per uso imprenditoriale.
Il divieto di collocare sul tetto antenne autonome può essere
contenuto solo in un regolamento contrattuale, altrimenti la
relativa clausola è nulla poiché il diritto all'informazione è
prevalente.
La vendita dell'appartamento non obbliga il condomino a rimuovere
l'antenna se questa verrà utilizzata dall'acquirente.
Centralizzata
L'installazione dell'antenna centralizzata, dove vi era una selva di
antenne singole è considerata innovazione diretta al miglioramento
della cosa comune (articoli 1108, primo comma, e 1136, quinto comma
del Cod. civ.): pertanto serve il voto favorevole della metà più uno
dei condomini, in rappresentanza di almeno 667 millesimi di
proprietà. L'installazione di un'antenna condominiale va fatta nel
rispetto della normativa contenuta nel decreto del ministro delle
Comunicazioni 11/11/2005. Gli impianti centralizzati già installati
sono adeguati alla suddetta normativa in occasione del primo
intervento di manutenzione straordinaria.
Di norma le spese per l'installazione vengono suddivise su base
millesimale. L'assemblea può però, a maggioranza, decidere di
suddividerla in parti uguali, trattandosi d'impianto destinato a
servire i condomini in uguale misura. Lo stesso dicasi della spesa
richiesta dall'eventuale riparazione dell'impianto.
La modifica dell'antenna centralizzata per poter ricevere nuovi
canali o nuove forme di emissione tv non è considerata innovazione.
Le maggioranze sono quelle ordinarie: metà più uno dei condomini
presenti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei
condomini, in rappresentanza di almeno 334 millesimi, in seconda
convocazione), con la minoranza obbligata a partecipare alla spesa.
Sono esonerati i proprietari di sole autorimesse separate dall'
edificio.
Installazione
sul lastrico solare
Il lastrico solare, anche se di uso esclusivo può essere utilizzato
per l'installazione di antenne da parte degli altri condomini.
Questa soluzione deve essere adottata qualora non ve ne siano altre
praticabili. L'antenna deve essere collocata in modo da non impedire
il libero uso del lastrico, secondo la sua destinazione, da parte
del proprietario esclusivo, e il proprietario di essa è tenuto a
contribuire alla spesa occorrente al ripristino dei luoghi una volta
avvenuta l'installazione; egli è inoltre tenuto a risarcire gli
eventuali danni prodotti dalla presenza dell'impianto. Se poi si
rendono necessari dei lavori che comportano lo spostamento
dell'antenna, le spese richieste dalla rimozione e dal
ricollocamento dell'impianto sono a carico del proprietario.
La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che si è tenuti a
consentire il passaggio, attraverso il proprio appartamento, del
personale incaricato di collocare o riparare cavi e antenne situati
sul tetto o sul lastrico solare, sempre che l'intervento non sia
altrimenti possibile, ancorché più costoso. L'obbligo di consentire
il passaggio fa carico anche al conduttore.
Spesa
La spesa, come per l'impianto centralizzato tradizionale, viene
suddivisa in base ai millesimi di proprietà, ma l'assemblea può, a
maggioranza, deliberare di dividerla in parti uguali, trattandosi di
apparecchiatura destinata a servire i condomini in uguale misura.
Eventualmente si potrà fare un calcolo a parte per le prese da
installare in
ogni appartamento, in modo che ciascun proprietario possa metterne
quante ne vuole, accollandosi la relativa spesa.
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