ANTENNA PARABOLICA
Autonoma
In mancanza di disposizione contraria del regolamento, il condomino
- ma lo stesso diritto è riconosciuto all'eventuale conduttore - può
installare l'antenna sul proprio balcone, sul tetto o sul lastrico
solare (sia questo condominiale o di proprietà esclusiva). Però le
dimensioni dell'impianto non devono essere tali da impedire agli
altri condomini di fare pari uso della parte comune di edificio
sulla quale avviene l'installazione. Non si deve inoltre alterare il
decoro architettonico. Se poi il regolamento fosse stato approvato
prima dell'avvento delle antenne paraboliche, e l'assemblea non
riuscisse a deliberare l'installazione di un impianto centralizzato,
il condo¬mino potrebbe chiedere al giudice di essere autorizzato a
installame uno autonomo, invocando il principio costituzionale.
Attenzione: alcuni Co¬muni hanno deliberato la rimozione delle
antenne paraboliche installate sui balconi.
Centralizzata
L'articolo 2bis del decreto legge n. 5 del 23/1/2001, convertito
nella legge n. 66 del 20/3/2001, stabilisce che, allo scopo di
favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, la delibera per l'introduzione di
un'antenna parabolica condominiale può essere adot¬tata con la
maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio, in
rap¬presentanza di almeno 334 millesimi. Stessa maggioranza per
trasformare un impianto centralizzato tradizionale in impianto
centralizzato satellita¬re. La maggioranza occorrente alla
costituzione dell'assemblea e alla vali¬dità delle delibere deve
essere calcolata escludendo millesimi e condomini proprietari di
soli garage, estranei, in quanto tali, alla fruizione dell'anten¬na
e alla relativa spesa. Il giudice di pace di Monza ha stabilito
(sentenza del 15/3/2°°5) che l'installazione di un'antenna
satellitare centralizzata non costituisce innovazione voluttuaria ma
necessaria; di conseguenza non è soggetta al regime di esonero dal
contributo previsto dall'articolo 1121 del Cod. civ. in favore dei
condomini che non intendano trame vantaggio.
Se però l'assemblea dovesse propendere per un modello
particolarmente costoso e quindi per una spesa, alla luce
dell'articolo 1121 del Cod. civ., "molto gravosa" in rapporto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, i condomini
che non intendono avvalersene sono esonerati dal contribuire
all'esborso (che sarà quindi a totale carico degli altri): salva,
però, la possibilità di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi
dell'in¬novazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di
manutenzione op¬portunamente rivalutate. Negli immobili di nuova
costruzione e in quelli che hanno subito una ristrutturazione
generale devono obbligatoriamente essere installate antenne
centralizzate (legge n. 249 del 31/7/1997).
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