|   ANTENNA PARABOLICA   
			Autonoma In mancanza di disposizione contraria del regolamento, il condomino 
			- ma lo stesso diritto è riconosciuto all'eventuale conduttore - può 
			installare l'antenna sul proprio balcone, sul tetto o sul lastrico 
			solare (sia questo condominiale o di proprietà esclusiva). Però le 
			dimensioni dell'impianto non devono essere tali da impedire agli 
			altri condomini di fare pari uso della parte comune di edificio 
			sulla quale avviene l'installazione. Non si deve inoltre alterare il 
			decoro architettonico. Se poi il regolamento fosse stato approvato 
			prima dell'avvento delle antenne paraboliche, e l'assemblea non 
			riuscisse a deliberare l'installazione di un impianto centralizzato, 
			il condo¬mino potrebbe chiedere al giudice di essere autorizzato a 
			installame uno autonomo, invocando il principio costituzionale. 
			Attenzione: alcuni Co¬muni hanno deliberato la rimozione delle 
			antenne paraboliche installate sui balconi.
 
 Centralizzata
			L'articolo 2bis del decreto legge n. 5 del 23/1/2001, convertito 
			nella legge n. 66 del 20/3/2001, stabilisce che, allo scopo di 
			favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di 
			radiodiffusione da satellite, la delibera per l'introduzione di 
			un'antenna parabolica condominiale può essere adot¬tata con la 
			maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio, in 
			rap¬presentanza di almeno 334 millesimi. Stessa maggioranza per 
			trasformare un impianto centralizzato tradizionale in impianto 
			centralizzato satellita¬re. La maggioranza occorrente alla 
			costituzione dell'assemblea e alla vali¬dità delle delibere deve 
			essere calcolata escludendo millesimi e condomini proprietari di 
			soli garage, estranei, in quanto tali, alla fruizione dell'anten¬na 
			e alla relativa spesa. Il giudice di pace di Monza ha stabilito 
			(sentenza del 15/3/2°°5) che l'installazione di un'antenna 
			satellitare centralizzata non costituisce innovazione voluttuaria ma 
			necessaria; di conseguenza non è soggetta al regime di esonero dal 
			contributo previsto dall'articolo 1121 del Cod. civ. in favore dei 
			condomini che non intendano trame vantaggio.
 Se però l'assemblea dovesse propendere per un modello 
			particolarmente costoso e quindi per una spesa, alla luce 
			dell'articolo 1121 del Cod. civ., "molto gravosa" in rapporto alle 
			particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, i condomini 
			che non intendono avvalersene sono esonerati dal contribuire 
			all'esborso (che sarà quindi a totale carico degli altri): salva, 
			però, la possibilità di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi 
			dell'in¬novazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di 
			manutenzione op¬portunamente rivalutate. Negli immobili di nuova 
			costruzione e in quelli che hanno subito una ristrutturazione 
			generale devono obbligatoriamente essere installate antenne 
			centralizzate (legge n. 249 del 31/7/1997).
   
			 
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