AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

ANTENNA PARABOLICA

 

Autonoma
In mancanza di disposizione contraria del regolamento, il condomino - ma lo stesso diritto è riconosciuto all'eventuale conduttore - può installare l'antenna sul proprio balcone, sul tetto o sul lastrico solare (sia questo condominiale o di proprietà esclusiva). Però le dimensioni dell'impianto non devono essere tali da impedire agli altri condomini di fare pari uso della parte comune di edificio sulla quale avviene l'installazione. Non si deve inoltre alterare il decoro architettonico. Se poi il regolamento fosse stato approvato prima dell'avvento delle antenne paraboliche, e l'assemblea non riuscisse a deliberare l'installazione di un impianto centralizzato, il condo¬mino potrebbe chiedere al giudice di essere autorizzato a installame uno autonomo, invocando il principio costituzionale. Attenzione: alcuni Co¬muni hanno deliberato la rimozione delle antenne paraboliche installate sui balconi.
 

Centralizzata
L'articolo 2bis del decreto legge n. 5 del 23/1/2001, convertito nella legge n. 66 del 20/3/2001, stabilisce che, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, la delibera per l'introduzione di un'antenna parabolica condominiale può essere adot¬tata con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio, in rap¬presentanza di almeno 334 millesimi. Stessa maggioranza per trasformare un impianto centralizzato tradizionale in impianto centralizzato satellita¬re. La maggioranza occorrente alla costituzione dell'assemblea e alla vali¬dità delle delibere deve essere calcolata escludendo millesimi e condomini proprietari di soli garage, estranei, in quanto tali, alla fruizione dell'anten¬na e alla relativa spesa. Il giudice di pace di Monza ha stabilito (sentenza del 15/3/2°°5) che l'installazione di un'antenna satellitare centralizzata non costituisce innovazione voluttuaria ma necessaria; di conseguenza non è soggetta al regime di esonero dal contributo previsto dall'articolo 1121 del Cod. civ. in favore dei condomini che non intendano trame vantaggio.
Se però l'assemblea dovesse propendere per un modello particolarmente costoso e quindi per una spesa, alla luce dell'articolo 1121 del Cod. civ., "molto gravosa" in rapporto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, i condomini che non intendono avvalersene sono esonerati dal contribuire all'esborso (che sarà quindi a totale carico degli altri): salva, però, la possibilità di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'in¬novazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione op¬portunamente rivalutate. Negli immobili di nuova costruzione e in quelli che hanno subito una ristrutturazione generale devono obbligatoriamente essere installate antenne centralizzate (legge n. 249 del 31/7/1997).