ANIMALI
Cani, gatti e altri animali domestici possono essere
tenuti liberamente in casa, a meno che ciò non sia vietato da un
regolamento contrattuale. Se, al contrario, il regolamento è
soltanto assembleare, la clausola limitativa non vale neppure nei
confronti di chi l'ha votata. In ogni caso, anche se il regolamento
vieta la detenzione di "animali che possano turbare la quiete o
l'igiene della collettività", il semplice possesso di cani o di
altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini nel
divieto: si deve infatti accertare l'effettivo pregiudizio causato
dall'animale sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Il
detentore dell'animale è comunque tenuto all'osservanza della
normativa sulle Immissioni, e deve evitare che gli strepiti
disturbino il riposo o le occupazioni delle persone. Il divieto, ove
previsto, riguarda sia i proprietari sia gli inquilini.
Gli animali possono essere portati in ascensore, a meno che non vi
sia un divieto contenuto nel regolamento o introdotto dall'assemblea
(metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500
millesimi di proprietà, in prima convocazione, un terzo dei
condomini e 334 millesimi in seconda).
Disturbi
Se gli animali disturbano oltre illecito ci si può rivolgere al
giudice, anche con richiesta di provvedimento di urgenza. I disturbi
che deve accertare il giudice sono, per esempio, i latrati, gli
strepiti, la sporcizia, il pericolo di aggressioni. Per la
Cassazione, miagolii, latrati e rumori vari, anche se notturni,
devono disturbare un numero rilevante di persone, non solo chi ha
presentato il ricorso al giudice; con una successiva decisione
pronunciata con riferimento ai latrati di cani, la stessa Cassazione
ha però stabilito che ciò che rileva ai fini del reato non è il
disturbo effettivo a una pluralità di persone ma la potenzialità
diffusiva della fonte rumorosa, al di là, quindi, del numero di
persone che risultino concretamente attinte dai rumori molesti. Se
l'animale è molesto, dimostrando la circostanza se ne può chiedere
l'allontanamento al giudice e con divieto assoluto di ritorno
nell'edificio condominiale. Questo stesso Tribunale ha stabilito che
l'esecuzione del provvedimento può essere affidata ai carabinieri o
agli agenti della Polizia di Stato.
Divieti
Non si possono tenere in casa animali di cui la normativa non
consente il possesso. La legge 7/2/1992, n. 150, più volte
modificata, vieta la detenzione degli esemplari di mammiferi e
rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che, in
particolari condizioni ambientali o comportamentali, possono avere
effetti mortali o invalidanti per l'uomo. Vietati anche gli animali
che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di
prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo. Fra
questi, elencati nel decreto del ministro per l'Ambiente 19/4/1996,
rientrano scimmie, topi, leoni, tigri, pantere, vipere. Chi
contravviene al divieto incorre nell'arresto da tre mesi a un anno o
nell'ammenda da 7.747 a 77.469 euro. Si può ottenere
l'autorizzazione prefettizia alla detenzione di questi animali
pericolosi, purché in possesso di idonee strutture di custodia.
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