AMMINISTRATORE
L'amministratore è il motore del condominio: se
"gira" bene, cioè se agisce con competenza, sagacia e tempestività,
può contribuire non poco a rendere serena e ordinata la convivenza
tra vicini di casa, riducendo al minimo liti e incomprensioni.
L'amministratore, a
parte l'adozione di provvedimenti di ordinaria amministrazione, non
ha una vera e propria autonomia decisionale, ma esclusivamente
funzioni di gestione dello stabile e di esecuzione delle decisioni
prese dai condomini nel corso delle assemblee.
Il condominio può
comunque anche essere amministrato dagli stessi condomini, a turno.
Una decisione del genere deve essere adottata con la stessa la
maggioranza richiesta per la nomina ordinaria dell'amministratore e
con la stessa maggioranza si può deliberare di passare ad altro
criterio (per esempio, la nomina di un esterno). Se poi un condomino
non è in grado di svolgere questa funzione per il periodo
assegnatogli, deve trovare (ed eventualmente pagare) una persona
disposta a sostituirlo nell'incarico.
L'incarico di
amministratore può essere espletato anche da una persona giuridica,
poiché il rapporto di mandato istituito nei confronti della persona
giuridica, quanto all'adempimento delle obbligazioni e alla relativa
imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli
stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato
conferito a una persona fisica.
Compenso
All'amministratore spetta un compenso il cui importo viene
deliberato dall'assemblea e ripartito fra i condomini in proporzione
ai millesimi di proprietà.
Non esiste un
tariffario professionale, poiché non esiste un Albo degli
amministratori di condominio.
Se però
l'amministratore è iscritto a un albo professionale (architetti,
avvocati, commercialisti, geometri ecc.) può chiedere che siano
applicate le rispettive tariffe.
Per riepilogare, ecco
i criteri seguiti dagli amministratori per definire il loro
compenso:
Può essere chiesta una quota fissa (indipendentemente dalle
dimensioni del condominio) o una quota per ogni unità immobiliare
(variabile a seconda del loro numero e della dotazione di impianti).
Qualche amministratore chiede anche una cifra in percentuale sul
giro d'affari complessivo del condominio, o si limita a calcolarla
sulla sola spesa per il riscaldamento.
In genere è richiesto un compenso a parte per le prestazioni
extra. Per esempio, seguire l'esecuzione di lavori straordinari
lunghi o complessi.
Quasi sempre bisogna calcolare anche una percentuale sui lavori di
manutenzione straordinaria.
Infine c'è il rimborso delle spese sostenute per la gestione
(francobolli, commissioni bancarie, fotocopie, spese di cancelleria,
tenuta del libro paga del portiere).
Il compenso dell'amministratore e le spese di amministrazione
(bancarie, postali, di bollo, di cancelleria) vanno suddivisi in
proporzione ai millesimi di proprietà. Un diverso criterio di
ripartizione della spesa può essere adottato soltanto all'unanimità.
Il compenso non può essere molto distante dalla media praticata
nella città in cui è ubicato l'edificio condominiale; in caso
contrario la delibera che lo ha approvato sarebbe nulla per eccesso
di potere. Il compenso dell'amministratore giudiziario, se non c'è
accordo con i condomini, non può essere stabilito dal Tribunale che
ha provveduto alla nomina, ma deve essere determinato in sede
contenziosa, davanti al giudice competente per valore.
L'aumento del compenso non può essere disposto verbalmente dai
condomini ma è necessaria una delibera o comunque una ratifica da
parte dell'assemblea.
Durata incarico
L'amministratore dura in carica un anno,
norma inderogabile.
L'amministratore può essere confermato nell'incarico con la stessa
maggioranza prevista per la nomina, vale a dire la metà più uno
degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500
millesimi, sia in prima sia in seconda convocazione. Se però
l'amministratore è anche condomino deve astenersi dal voto: voto che
può invece esprimere per delega, a meno che il condomino delegante
non fosse a conoscenza o non era in grado di rendersi conto, con la
normale diligenza, della situazione di conflitto d'interessi in cui
versava l'amministratore. La conferma può anche essere tacita.
L'amministratore, una volta scaduto il mandato, conserva i suoi
poteri fino a quando non venga sostituito o confermato, sempre che
l'assemblea non abbia espressamente deliberato altrimenti.
Funzioni
Nell'espletamento dell'incarico l'amministratore deve avere come
unico obiettivo la salvaguardia dell'interesse collettivo di tutti i
partecipanti alla comunione. All'amministratore spettano sia
funzioni esecutive sia amministrative; tra le prime rientra, per
esempio, l'attuazione pratica delle delibere assembleari, mentre fra
le seconde rientra la stesura del bilancio condominiale (_
Bilancio). Anche se all'amministratore è lasciata una certa
flessibilità nelle modalità di svolgimento dell'incarico, le sue
attribuzioni sono enunciate con precisione dall'articolo 1130 del
Cod. civ..
Eccole:
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- far rispettare il regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi dovuti dai singoli condomini per coprire
le spese sostenute o da sostenere;
- affrontare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti diretti a conservare le parti comuni
dell'edificio;
- rendere conto della sua gestione alla fine di ogni anno.
L’amministratore non
può affrontare alcuna spesa senza la preventiva autorizzazione (o
quanto meno un atto di ratifica) da parte dell'assemblea: unico
motivo per cui si giustifica una spesa non autorizzata è l'urgenza,
ma nel giro di pochi giorni i condomini devono essere chiamati a
ratificare in assemblea questa decisione. L’amministratore, inoltre,
rappresenta a tutti gli effetti il condominio e può agire in
giudizio per qualunque azione che riguardi le parti o gli interessi
comuni. Con l'accettazione dell'incarico l'amministratore assume
pienamente le responsabilità civili e penali collegate allo
svolgimento del suo mandato. Il potere di rappresentanza
dell'amministratore deriva da una disposizione di tipo inderogabile,
l'articolo 1131 del Cod. civ.; di conseguenza non può subire
limitazioni né per delibera dell'assemblea né per volontà dello
stesso amministratore. L’amministratore può delegare le proprie
funzioni ad altra persona, a condizione che l'atto col quale è stato
nominato non preveda il contrario.
Affinché l'amministratore possa stipulare un contratto
nell'interesse del condominio occorre una delibera con la quale
l'assemblea abbia approvato l'importo entro il quale egli può
impegnarsi per il condominio. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che
il contratto di assicurazione del fabbricato condominiale, in quanto
attinente alla conservazione della cosa comune, può essere stipulato
dall'amministratore senza preventiva autorizzazione dell'assemblea.
Nomina
L’assemblea deve nominare un amministratore quando i condomini sono
più di quattro (articolo 1129 del Cod. civ.).
A nominare l'amministratore provvede l'assemblea con la maggioranza
della metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno
500 millesimi di proprietà, anche se la Cassazione ha giudicato
valida la nomina effettuata in seconda convocazione con un numero di
voti corrispondente a più di un terzo dei partecipanti al
condominio, in rappresentanza di più della metà del valore
dell'edificio. L’amministratore può essere nominato anche se i
condomini sono quattro o meno di quattro, purché la decisione venga
adottata dalla metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno la metà del valore dell' edificio.
Il regolamento di condominio che riservasse la funzione di
amministratore a una determinata persona o a una determinata
categoria di persone, scavalcando di fatto l'assemblea, può essere
impugnato perché in contrasto con l'articolo 1129 del Cod. civ.,
norma inderogabile.
È possibile nominare, per lo stesso condominio, più amministratori:
in questo caso il potere di rappresentare i condomini nei confronti
di terzi spetta a tutti, a meno che non siano stati precisati i
rispettivi compiti. La nomina dell'amministratore può essere anche
tacita, vale a dire senza investire formalmente una persona
dell'incarico; è infatti sufficiente provare che i condomini
l'abbiano considerata amministratore a tutti gli effetti, ricorrendo
a lei abitualmente in questa veste. L'amministratore eventualmente
nominato direttamente dal costruttore può essere sostituito
dall'assemblea. L'amministratore la cui nomina sia stata impugnata
conserva i suoi poteri fino a quando non venga sostituito
dall'assemblea o dal giudice.
Nominato dal
Tribunale
Se l'assemblea non provvede alla nomina
dell'amministratore, questa è fatta dal Tribunale su ricorso di uno
o più condomini (terzo comma, articolo 1129 del Cod. civ.). Le spese
del procedimento sono a carico degli stessi condomini richiedenti.
Il condomino, nel richiedere al Tribunale la nomina di un
amministratore giudiziario, non necessita dell'assistenza di un
avvocato, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
L'amministratore nominato dal Tribunale ha diritto a un compenso, da
ripartirsi fra i condomini su base millesimale, anche se il
regolamento prevede che l'incarico sia gratuito, magari perché
svolto a turno dai condomini. La nomina di un amministratore
giudiziario (cosiddetto amministratore ad acta, ossia agli
atti), può essere chiesta al Tribunale solo se è giustificata dal
dissidio sull'amministrazione delle cose comuni. Per esempio, per
assegnare i posti auto nelle aree condominiali qualora non vi sia
una delibera che regoli in modo specifico l'uso del parcheggio e le
modalità d'uso dei servizi comuni.
Passaggio delle
consegne
L'amministratore revocato, o che lascia
volontariamente l'incarico, deve consegnare tempestivamente al suo
successore (o all'eventuale Consiglio
di condominio se così dispone il regolamento) tutto il materiale
collegato alla gestione. In particolare, il professionista uscente
deve:
• restituire le somme riscosse dai condomini e non impiegate
nell'interesse comune;
• restituire tutti i documenti relativi alla gestione;
• rendere conto delle modalità con cui ha operato, comprovando
l'entità delle somme incassate e delle spese effettuate con la
relativa causale;
• fornire tutti gli elementi utili per stabilire se il suo operato
sia stato ispirato a criteri di buona amministrazione.
Il nuovo amministratore deve verificare i saldi del rendiconto
precedente, se non è già stato approvato dall'assemblea, ma non può
ratificare l'operato di chi l'ha preceduto; questo potere, infatti,
spetta esclusivamente all'assemblea.
Non sempre queste regole di buon comportamento vengono rispettate.
Spesso il professionista uscente rallenta il passaggio delle
consegne, magari perché aspetta di ottenere il rimborso di una spesa
anticipata nell'interesse del condominio. Un simile comportamento è
stato considerato illegittimo dai giudici perché non c'è
interdipendenza tra le due prestazioni.
Revoca
L'amministratore può essere revocato
dall'assemblea in qualsiasi momento, trattandosi di un rapporto di
natura fiduciaria. Per la revoca è necessaria la stessa maggioranza
richiesta dalla nomina: metà più uno degli intervenuti in assemblea,
in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Per il Tribunale di
Napoli l'irregolarità deve essere tale da tradursi in un danno
immediato (o quanto meno in un pericolo di danno) per il condominio.
Tra gli atti che possono costituire un fondato motivo di revoca ci
sono:
• la mancata comunicazione all'assemblea della notifica di un atto
di citazione, o di un procedimento a carico del condominio;
• il mancato pagamento delle bollette, dei fornitori o dei
contributi previdenziali dei dipendenti del condominio, nonostante i
proprietari abbiano regolarmente versato le loro quote;
• la presentazione di rendiconti falsi;
• la stipula di contratti per conto del condominio in una situazione
di conflitto d'interessi (per esempio, con società appartenenti a
familiari) di cui non abbia messo al corrente l'assemblea;
• la mancata presentazione per due anni del rendiconto della
gestione. In questo caso la revoca può essere disposta anche dal
Tribunale, su istanza di ciascun condomino; quando vi sono fondati
sospetti di gravi irregolarità come il far affluire o meno di
quattro, purché la decisione venga adottata dalla metà più uno degli
intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del
valore dell' edificio.
Il regolamento di condominio che riservasse la funzione di
amministratore a una determinata persona o a una determinata
categoria di persone, scavalcando di fatto l'assemblea, può essere
impugnato perché in contrasto con l'articolo 1129 del Cod. civ.,
norma inderogabile.
È possibile nominare, per lo stesso condominio, più amministratori:
in questo caso il potere di rappresentare i condomini nei confronti
di terzi spetta a tutti, a meno che non siano stati precisati i
rispettivi compiti. La nomina dell'amministratore può essere anche
tacita, vale a dire senza investire formalmente una persona
dell'incarico; è infatti sufficiente provare che i condomini
l'abbiano considerata amministratore a tutti gli effetti, ricorrendo
a lei abitualmente in questa veste. L'amministratore eventualmente
nominato direttamente dal costruttore può essere sostituito
dall'assemblea. L'amministratore la cui nomina sia stata impugnata
conserva i suoi poteri fino a quando non venga sostituito
dall'assemblea o dal giudice.
Responsabilità
L'amministratore risponde dei danni
derivanti dalla mancata esecuzione di una delibera assembleare: per
esempio, per aver omesso di far riparare il tetto in esecuzione di
una delibera dell'assemblea. Non risponde, invece, dei danni
provocati dall'abuso della cosa comune da parte di un condomino;
egli non è, infatti, dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei
confronti dei partecipanti alla comunione. Le perdite conseguenti
alla cattiva gestione dell'amministratore devono essere ripartite
fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, fatta
ovviamente salva la possibilità di agire nei confronti
dell'amministratore per il recupero delle somme e il risarcimento
del danno.
Violazioni e danni
Contro i provvedimenti dell'amministratore
che violino la legge o il regolamento si può ricorrere direttamente
al giudice senza passare per l'assemblea. Se l'amministratore
trascura di prendere le opportune iniziative (per esempio, non si
attiva per la riparazione di un impianto guasto), il singolo
condomino non può rivolgersi al giudice in via contenziosa senza
avere prima provocato la convocazione dell'assemblea condominiale.
Solo se questa non viene convocata o non riesce a esprimere una
volontà maggioritaria, o se la delibera adottata resta ineseguita,
il condomino può rivolgersi al giudice, che può anche nominare un
amministratore giudiziario. È sconsigliabile, nel frattempo,
prendere iniziative finalizzate all'esecuzione di una riparazione,
anticipando la relativa spesa. Se l'amministratore compie atti in
nome e per conto del condominio senza autorizzazione dell'assemblea
nei casi in cui è necessaria, risponde in proprio, a meno che
l'assemblea non ne ratifichi l'operato con una delibera
correttamente adottata, i cui effetti sono retro attivi. Gli atti,
poi, con i quali l'amministratore disponga opere sulla cosa comune,
eccedendo i propri poteri e con lesione dei diritti dei condomini,
possono essere impugnati senza limite di tempo, essendo radicalmente
nulli.
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