|   AMMINISTRATORE   
			L'amministratore è il motore del condominio: se 
			"gira" bene, cioè se agisce con competenza, sagacia e tempestività, 
			può contribuire non poco a rendere serena e ordinata la convivenza 
			tra vicini di casa, riducendo al minimo liti e incomprensioni.
			
			 L'amministratore, a 
			parte l'adozione di provvedimenti di ordinaria amministrazione, non 
			ha una vera e propria autonomia decisionale, ma esclusivamente 
			funzioni di gestione dello stabile e di esecuzione delle decisioni 
			prese dai condomini nel corso delle assemblee. 
			 Il condominio può 
			comunque anche essere amministrato dagli stessi condomini, a turno. 
			Una decisione del genere deve essere adottata con la stessa la 
			maggioranza richiesta per la nomina ordinaria dell'amministratore e 
			con la stessa maggioranza si può deliberare di passare ad altro 
			criterio (per esempio, la nomina di un esterno). Se poi un condomino 
			non è in grado di svolgere questa funzione per il periodo 
			assegnatogli, deve trovare (ed eventualmente pagare) una persona 
			disposta a sostituirlo nell'incarico. 
			 L'incarico di 
			amministratore può essere espletato anche da una persona giuridica, 
			poiché il rapporto di mandato istituito nei confronti della persona 
			giuridica, quanto all'adempimento delle obbligazioni e alla relativa 
			imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli 
			stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato 
			conferito a una persona fisica. 
 Compenso
			All'amministratore spetta un compenso il cui importo viene 
			deliberato dall'assemblea e ripartito fra i condomini in proporzione 
			ai millesimi di proprietà.
 Non esiste un 
			tariffario professionale, poiché non esiste un Albo degli 
			amministratori di condominio. 
			 Se però 
			l'amministratore è iscritto a un albo professionale (architetti, 
			avvocati, commercialisti, geometri ecc.) può chiedere che siano 
			applicate le rispettive tariffe. 
			 Per riepilogare, ecco 
			i criteri seguiti dagli amministratori per definire il loro 
			compenso: Può essere chiesta una quota fissa (indipendentemente dalle 
			dimensioni del condominio) o una quota per ogni unità immobiliare 
			(variabile a seconda del loro numero e della dotazione di impianti).
  Qualche amministratore chiede anche una cifra in percentuale sul 
			giro d'affari complessivo del condominio, o si limita a calcolarla 
			sulla sola spesa per il riscaldamento.
  In genere è richiesto un compenso a parte per le prestazioni 
			extra. Per esempio, seguire l'esecuzione di lavori straordinari 
			lunghi o complessi.
  Quasi sempre bisogna calcolare anche una percentuale sui lavori di 
			manutenzione straordinaria.
  Infine c'è il rimborso delle spese sostenute per la gestione 
			(francobolli, commissioni bancarie, fotocopie, spese di cancelleria, 
			tenuta del libro paga del portiere).
 Il compenso dell'amministratore e le spese di amministrazione 
			(bancarie, postali, di bollo, di cancelleria) vanno suddivisi in 
			proporzione ai millesimi di proprietà. Un diverso criterio di 
			ripartizione della spesa può essere adottato soltanto all'unanimità.
 Il compenso non può essere molto distante dalla media praticata 
			nella città in cui è ubicato l'edificio condominiale; in caso 
			contrario la delibera che lo ha approvato sarebbe nulla per eccesso 
			di potere. Il compenso dell'amministratore giudiziario, se non c'è 
			accordo con i condomini, non può essere stabilito dal Tribunale che 
			ha provveduto alla nomina, ma deve essere determinato in sede 
			contenziosa, davanti al giudice competente per valore.
 L'aumento del compenso non può essere disposto verbalmente dai 
			condomini ma è necessaria una delibera o comunque una ratifica da 
			parte dell'assemblea.
 
 Durata incarico
			L'amministratore dura in carica un anno, 
			norma inderogabile.
 L'amministratore può essere confermato nell'incarico con la stessa 
			maggioranza prevista per la nomina, vale a dire la metà più uno 
			degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 
			millesimi, sia in prima sia in seconda convocazione. Se però 
			l'amministratore è anche condomino deve astenersi dal voto: voto che 
			può invece esprimere per delega, a meno che il condomino delegante 
			non fosse a conoscenza o non era in grado di rendersi conto, con la 
			normale diligenza, della situazione di conflitto d'interessi in cui 
			versava l'amministratore. La conferma può anche essere tacita.
 L'amministratore, una volta scaduto il mandato, conserva i suoi 
			poteri fino a quando non venga sostituito o confermato, sempre che 
			l'assemblea non abbia espressamente deliberato altrimenti.
 
 Funzioni
			Nell'espletamento dell'incarico l'amministratore deve avere come 
			unico obiettivo la salvaguardia dell'interesse collettivo di tutti i 
			partecipanti alla comunione. All'amministratore spettano sia 
			funzioni esecutive sia amministrative; tra le prime rientra, per 
			esempio, l'attuazione pratica delle delibere assembleari, mentre fra 
			le seconde rientra la stesura del bilancio condominiale (_ 
			Bilancio). Anche se all'amministratore è lasciata una certa 
			flessibilità nelle modalità di svolgimento dell'incarico, le sue 
			attribuzioni sono enunciate con precisione dall'articolo 1130 del 
			Cod. civ..
 Eccole:
 - eseguire le delibere dell'assemblea;
 - far rispettare il regolamento di condominio;
 - disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi 
			nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior 
			godimento a tutti i condomini;
 - riscuotere i contributi dovuti dai singoli condomini per coprire 
			le spese sostenute o da sostenere;
 - affrontare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle 
			parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
 - compiere gli atti diretti a conservare le parti comuni 
			dell'edificio;
 - rendere conto della sua gestione alla fine di ogni anno.
 
 L’amministratore non 
			può affrontare alcuna spesa senza la preventiva autorizzazione (o 
			quanto meno un atto di ratifica) da parte dell'assemblea: unico 
			motivo per cui si giustifica una spesa non autorizzata è l'urgenza, 
			ma nel giro di pochi giorni i condomini devono essere chiamati a 
			ratificare in assemblea questa decisione. L’amministratore, inoltre, 
			rappresenta a tutti gli effetti il condominio e può agire in 
			giudizio per qualunque azione che riguardi le parti o gli interessi 
			comuni. Con l'accettazione dell'incarico l'amministratore assume 
			pienamente le responsabilità civili e penali collegate allo 
			svolgimento del suo mandato. Il potere di rappresentanza 
			dell'amministratore deriva da una disposizione di tipo inderogabile, 
			l'articolo 1131 del Cod. civ.; di conseguenza non può subire 
			limitazioni né per delibera dell'assemblea né per volontà dello 
			stesso amministratore. L’amministratore può delegare le proprie 
			funzioni ad altra persona, a condizione che l'atto col quale è stato 
			nominato non preveda il contrario.Affinché l'amministratore possa stipulare un contratto 
			nell'interesse del condominio occorre una delibera con la quale 
			l'assemblea abbia approvato l'importo entro il quale egli può 
			impegnarsi per il condominio. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che 
			il contratto di assicurazione del fabbricato condominiale, in quanto 
			attinente alla conservazione della cosa comune, può essere stipulato 
			dall'amministratore senza preventiva autorizzazione dell'assemblea.
 
 Nomina
			L’assemblea deve nominare un amministratore quando i condomini sono 
			più di quattro (articolo 1129 del Cod. civ.).
 A nominare l'amministratore provvede l'assemblea con la maggioranza 
			della metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 
			500 millesimi di proprietà, anche se la Cassazione ha giudicato 
			valida la nomina effettuata in seconda convocazione con un numero di 
			voti corrispondente a più di un terzo dei partecipanti al 
			condominio, in rappresentanza di più della metà del valore 
			dell'edificio. L’amministratore può essere nominato anche se i 
			condomini sono quattro o meno di quattro, purché la decisione venga 
			adottata dalla metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in 
			rappresentanza di almeno la metà del valore dell' edificio.
 Il regolamento di condominio che riservasse la funzione di 
			amministratore a una determinata persona o a una determinata 
			categoria di persone, scavalcando di fatto l'assemblea, può essere 
			impugnato perché in contrasto con l'articolo 1129 del Cod. civ., 
			norma inderogabile.
 È possibile nominare, per lo stesso condominio, più amministratori: 
			in questo caso il potere di rappresentare i condomini nei confronti 
			di terzi spetta a tutti, a meno che non siano stati precisati i 
			rispettivi compiti. La nomina dell'amministratore può essere anche 
			tacita, vale a dire senza investire formalmente una persona 
			dell'incarico; è infatti sufficiente provare che i condomini 
			l'abbiano considerata amministratore a tutti gli effetti, ricorrendo 
			a lei abitualmente in questa veste. L'amministratore eventualmente 
			nominato direttamente dal costruttore può essere sostituito 
			dall'assemblea. L'amministratore la cui nomina sia stata impugnata 
			conserva i suoi poteri fino a quando non venga sostituito 
			dall'assemblea o dal giudice.
 
 Nominato dal 
			Tribunale Se l'assemblea non provvede alla nomina 
			dell'amministratore, questa è fatta dal Tribunale su ricorso di uno 
			o più condomini (terzo comma, articolo 1129 del Cod. civ.). Le spese 
			del procedimento sono a carico degli stessi condomini richiedenti. 
			Il condomino, nel richiedere al Tribunale la nomina di un 
			amministratore giudiziario, non necessita dell'assistenza di un 
			avvocato, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione. 
			L'amministratore nominato dal Tribunale ha diritto a un compenso, da 
			ripartirsi fra i condomini su base millesimale, anche se il 
			regolamento prevede che l'incarico sia gratuito, magari perché 
			svolto a turno dai condomini. La nomina di un amministratore 
			giudiziario (cosiddetto amministratore ad acta, ossia agli 
			atti), può essere chiesta al Tribunale solo se è giustificata dal 
			dissidio sull'amministrazione delle cose comuni. Per esempio, per 
			assegnare i posti auto nelle aree condominiali qualora non vi sia 
			una delibera che regoli in modo specifico l'uso del parcheggio e le 
			modalità d'uso dei servizi comuni.
 
 Passaggio delle 
			consegne L'amministratore revocato, o che lascia 
			volontariamente l'incarico, deve consegnare tempestivamente al suo 
			successore (o all'eventuale Consiglio
 di condominio se così dispone il regolamento) tutto il materiale 
			collegato alla gestione. In particolare, il professionista uscente 
			deve:
 • restituire le somme riscosse dai condomini e non impiegate 
			nell'interesse comune;
 • restituire tutti i documenti relativi alla gestione;
 • rendere conto delle modalità con cui ha operato, comprovando 
			l'entità delle somme incassate e delle spese effettuate con la 
			relativa causale;
 • fornire tutti gli elementi utili per stabilire se il suo operato 
			sia stato ispirato a criteri di buona amministrazione.
 Il nuovo amministratore deve verificare i saldi del rendiconto 
			precedente, se non è già stato approvato dall'assemblea, ma non può 
			ratificare l'operato di chi l'ha preceduto; questo potere, infatti, 
			spetta esclusivamente all'assemblea.
 Non sempre queste regole di buon comportamento vengono rispettate. 
			Spesso il professionista uscente rallenta il passaggio delle 
			consegne, magari perché aspetta di ottenere il rimborso di una spesa 
			anticipata nell'interesse del condominio. Un simile comportamento è 
			stato considerato illegittimo dai giudici perché non c'è 
			interdipendenza tra le due prestazioni.
 
 Revoca L'amministratore può essere revocato 
			dall'assemblea in qualsiasi momento, trattandosi di un rapporto di 
			natura fiduciaria. Per la revoca è necessaria la stessa maggioranza 
			richiesta dalla nomina: metà più uno degli intervenuti in assemblea, 
			in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Per il Tribunale di 
			Napoli l'irregolarità deve essere tale da tradursi in un danno 
			immediato (o quanto meno in un pericolo di danno) per il condominio. 
			Tra gli atti che possono costituire un fondato motivo di revoca ci 
			sono:
 • la mancata comunicazione all'assemblea della notifica di un atto 
			di citazione, o di un procedimento a carico del condominio;
 • il mancato pagamento delle bollette, dei fornitori o dei 
			contributi previdenziali dei dipendenti del condominio, nonostante i 
			proprietari abbiano regolarmente versato le loro quote;
 • la presentazione di rendiconti falsi;
 • la stipula di contratti per conto del condominio in una situazione 
			di conflitto d'interessi (per esempio, con società appartenenti a 
			familiari) di cui non abbia messo al corrente l'assemblea;
 • la mancata presentazione per due anni del rendiconto della 
			gestione. In questo caso la revoca può essere disposta anche dal 
			Tribunale, su istanza di ciascun condomino; quando vi sono fondati 
			sospetti di gravi irregolarità come il far affluire o meno di 
			quattro, purché la decisione venga adottata dalla metà più uno degli 
			intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del 
			valore dell' edificio.
 Il regolamento di condominio che riservasse la funzione di 
			amministratore a una determinata persona o a una determinata 
			categoria di persone, scavalcando di fatto l'assemblea, può essere 
			impugnato perché in contrasto con l'articolo 1129 del Cod. civ., 
			norma inderogabile.
 È possibile nominare, per lo stesso condominio, più amministratori: 
			in questo caso il potere di rappresentare i condomini nei confronti 
			di terzi spetta a tutti, a meno che non siano stati precisati i 
			rispettivi compiti. La nomina dell'amministratore può essere anche 
			tacita, vale a dire senza investire formalmente una persona 
			dell'incarico; è infatti sufficiente provare che i condomini 
			l'abbiano considerata amministratore a tutti gli effetti, ricorrendo 
			a lei abitualmente in questa veste. L'amministratore eventualmente 
			nominato direttamente dal costruttore può essere sostituito 
			dall'assemblea. L'amministratore la cui nomina sia stata impugnata 
			conserva i suoi poteri fino a quando non venga sostituito 
			dall'assemblea o dal giudice.
 
 Responsabilità L'amministratore risponde dei danni 
			derivanti dalla mancata esecuzione di una delibera assembleare: per 
			esempio, per aver omesso di far riparare il tetto in esecuzione di 
			una delibera dell'assemblea. Non risponde, invece, dei danni 
			provocati dall'abuso della cosa comune da parte di un condomino; 
			egli non è, infatti, dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei 
			confronti dei partecipanti alla comunione. Le perdite conseguenti 
			alla cattiva gestione dell'amministratore devono essere ripartite 
			fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, fatta 
			ovviamente salva la possibilità di agire nei confronti 
			dell'amministratore per il recupero delle somme e il risarcimento 
			del danno.
 
 Violazioni e danni
			Contro i provvedimenti dell'amministratore 
			che violino la legge o il regolamento si può ricorrere direttamente 
			al giudice senza passare per l'assemblea. Se l'amministratore 
			trascura di prendere le opportune iniziative (per esempio, non si 
			attiva per la riparazione di un impianto guasto), il singolo 
			condomino non può rivolgersi al giudice in via contenziosa senza 
			avere prima provocato la convocazione dell'assemblea condominiale. 
			Solo se questa non viene convocata o non riesce a esprimere una 
			volontà maggioritaria, o se la delibera adottata resta ineseguita, 
			il condomino può rivolgersi al giudice, che può anche nominare un 
			amministratore giudiziario. È sconsigliabile, nel frattempo, 
			prendere iniziative finalizzate all'esecuzione di una riparazione, 
			anticipando la relativa spesa. Se l'amministratore compie atti in 
			nome e per conto del condominio senza autorizzazione dell'assemblea 
			nei casi in cui è necessaria, risponde in proprio, a meno che 
			l'assemblea non ne ratifichi l'operato con una delibera 
			correttamente adottata, i cui effetti sono retro attivi. Gli atti, 
			poi, con i quali l'amministratore disponga opere sulla cosa comune, 
			eccedendo i propri poteri e con lesione dei diritti dei condomini, 
			possono essere impugnati senza limite di tempo, essendo radicalmente 
			nulli.
 
			
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