AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

ACQUA

 

Ogni condomino ha diritto a ricevere un'adeguata fornitura di acqua potabile. Se il servizio è carente (soprattutto ai piani alti dei vecchi edifici) e il condominio non interviene, si può chiedere al giudice un provvedimento d'urgenza per superare l'inconveniente (Autoclave); si ha anche diritto al rimborso delle eventuali spese anticipate su autorizzazione del magistrato, detratta la propria.
 

Contatori
Per l'introduzione di contatori che registrino il consumo di acqua nei vari appartamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di 667 millesimi. Se c'è un regolamento contrattuale che disciplina il criterio di ripartizione della spesa, l'eventuale modifica richiede l'unanimità. La spesa per l'introduzione di impianto idrico rientra fra le parti comuni dell'edificio fino al punto di contatori separati in sostituzione dell'unico contatore condominiale va suddivisa su base millesimale (indipendentemente, quindi, dal consumo), salvo diverso accordo sottoscritto da tutti i condomini.
 

Guasto
L’impianto idrico rientra fra le parti comuni dell'edificio fino al punto di diramazione nelle varie unità immobiliari: ciò indipendentemente dal fatto che sia strutturato con singoli tubi anziché con un'unica tubatura. Pertanto, se un rubinetto perde, o si rompe un tubo nell'appartamento, il proprietario deve intervenire a proprie spese.
 

Spesa
Se il contatore è unico non è possibile stabilire il consumo effettivo di acqua da parte dei condomini; di conseguenza la spesa va suddivisa in base ai millesimi di proprietà. L'assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi, optare per l'adozione di un diverso criterio: per esempio, quello dei componenti il nucleo familiare.
Per discostarsi da questi criteri di ripartizione della spesa (valori millesimali o consistenza del nucleo familiare) occorre una convenzione sottoscritta da tutti i condomini interessati al servizio. I condomini sono inoltre tenuti a contribuire, sempre su base millesimale, alla spesa per l'acqua occorrente alle necessità condominiali: per esempio, irrigazione del giardino, pulizia delle scale, del cortile e delle altre parti comuni dell'edificio. Quanto alla spesa occorrente al sollevamento dell'acqua dalla falda, per il Pretore di Pordenone va suddivisa in base alla superficie reale di ciascuna unità immobiliare; questo criterio può essere integrato con quello della diversa altezza dal suolo dei diversi piani o porzioni di piano.
 

Tubo
Il condomino può installare sul muro comune un tubo per l'adduzione di acqua, trattandosi di un uso legittimo della cosa comune. Per poter, invece, deviare dalla verticale il tubo di adduzione dell'acqua potabile, deve essere autorizzato all'unanimità dai condomini che utilizzano il tubo, poiché la modifica rende più gravosa la portata dell'acqua per pressione verso i piani alti.