ACQUA
Ogni condomino ha diritto a ricevere un'adeguata fornitura di acqua
potabile. Se il servizio è carente (soprattutto ai piani alti dei
vecchi edifici) e il condominio non interviene, si può chiedere al
giudice un provvedimento d'urgenza per superare l'inconveniente
(Autoclave); si ha anche diritto al rimborso delle eventuali spese
anticipate su autorizzazione del magistrato, detratta la propria.
Contatori
Per l'introduzione di contatori che registrino il consumo di acqua
nei vari appartamenti occorre il voto favorevole della maggioranza
dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di 667 millesimi.
Se c'è un regolamento contrattuale che disciplina il criterio di
ripartizione della spesa, l'eventuale modifica richiede l'unanimità.
La spesa per l'introduzione di impianto idrico rientra fra le parti
comuni dell'edificio fino al punto di contatori separati in
sostituzione dell'unico contatore condominiale va suddivisa su base
millesimale (indipendentemente, quindi, dal consumo), salvo diverso
accordo sottoscritto da tutti i condomini.
Guasto
L’impianto idrico rientra fra le parti comuni dell'edificio fino al
punto di diramazione nelle varie unità immobiliari: ciò
indipendentemente dal fatto che sia strutturato con singoli tubi
anziché con un'unica tubatura. Pertanto, se un rubinetto perde, o si
rompe un tubo nell'appartamento, il proprietario deve intervenire a
proprie spese.
Spesa
Se il contatore è unico non è possibile stabilire il consumo
effettivo di acqua da parte dei condomini; di conseguenza la spesa
va suddivisa in base ai millesimi di proprietà. L'assemblea può, con
il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi, optare per l'adozione di un
diverso criterio: per esempio, quello dei componenti il nucleo
familiare.
Per discostarsi da questi criteri di ripartizione della spesa
(valori millesimali o consistenza del nucleo familiare) occorre una
convenzione sottoscritta da tutti i condomini interessati al
servizio. I condomini sono inoltre tenuti a contribuire, sempre su
base millesimale, alla spesa per l'acqua occorrente alle necessità
condominiali: per esempio, irrigazione del giardino, pulizia delle
scale, del cortile e delle altre parti comuni dell'edificio. Quanto
alla spesa occorrente al sollevamento dell'acqua dalla falda, per il
Pretore di Pordenone va suddivisa in base alla superficie reale di
ciascuna unità immobiliare; questo criterio può essere integrato con
quello della diversa altezza dal suolo dei diversi piani o porzioni
di piano.
Tubo
Il condomino può installare sul muro comune un tubo per l'adduzione
di acqua, trattandosi di un uso legittimo della cosa comune. Per
poter, invece, deviare dalla verticale il tubo di adduzione
dell'acqua potabile, deve essere autorizzato all'unanimità dai
condomini che utilizzano il tubo, poiché la modifica rende più
gravosa la portata dell'acqua per pressione verso i piani alti.
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